Salta al contenuto
Regolamento

Regolamento (UE) 2023/956

Regolamento (UE) 2023/956 del Parlamento europeo e del Consiglio del 10 maggio 2023 che istituisce un meccanismo di adeguamento del carbonio alle frontiere (Testo rilevante ai fini del SEE)

Normativa europea32023R0956

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento istituisce il CBAM, cioè un sistema che impone un costo del carbonio alle importazioni di alcune merci per allinearlo, in via equivalente, a quello sostenuto dai produttori dell’Unione nell’EU ETS. L’obiettivo è prevenire la rilocalizzazione delle emissioni di carbonio, ridurre le emissioni globali e incentivare la decarbonizzazione nei paesi terzi, in coerenza con il Green Deal europeo e con l’accordo di Parigi. Il meccanismo è introdotto gradualmente: inizialmente con obblighi di comunicazione nel periodo transitorio, poi con obblighi di autorizzazione, dichiarazione annuale, acquisto e restituzione di certificati CBAM. Il sistema è accompagnato da regole su verifica delle emissioni, registri elettronici, controlli doganali, sanzioni, anti-elusione e riesame periodico dell’ambito di applicazione.

Istituisce il meccanismo di adeguamento del carbonio alle frontiere (CBAM) per le importazioni di determinate merci ad alta intensità di emissioni

Ambito di applicazione

Si applica alle merci elencate nell’allegato I, originarie di paesi terzi, quando sono importate nel territorio doganale dell’Unione o, in casi specifici, introdotte su isole artificiali, strutture fisse o galleggianti o altre strutture sulla piattaforma continentale o nella zona economica esclusiva di uno Stato membro adiacente al territorio doganale dell’Unione. Sono esclusi, tra gli altri, i beni di valore trascurabile per spedizione, i beni nei bagagli personali dei viaggiatori entro la soglia prevista, i beni destinati ad attività militari e le merci originarie dei paesi/territori elencati nell’allegato III; per l’energia elettrica si applicano ulteriori condizioni ed esenzioni specifiche. Il regolamento prevede un periodo transitorio dal 1° ottobre 2023 al 31 dicembre 2025, seguito dall’operatività piena dal 1° gennaio 2026 per gli obblighi sostanziali, con alcune disposizioni già applicabili dal 31 dicembre 2024.

Regolamento (UE) 2023/956 che istituisce un meccanismo di adeguamento del carbonio alle frontiere

Il regolamento nasce nell’ambito del Green Deal europeo e dell’attuazione dell’accordo di Parigi, con l’obiettivo di evitare che l’aumento dell’ambizione climatica dell’Unione determini rilocalizzazione delle emissioni di carbonio verso paesi con minori vincoli ambientali. Il CBAM è concepito come strumento complementare e, progressivamente, sostitutivo delle misure di protezione offerte dall’assegnazione gratuita di quote nell’EU ETS per i settori esposti al rischio di carbon leakage.

Finalità e logica del meccanismo

Il regolamento persegue una doppia finalità: da un lato, allineare il costo del carbonio delle merci importate a quello sopportato dai produttori dell’Unione; dall’altro, incentivare la decarbonizzazione nei paesi terzi. Il sistema è costruito in modo da non limitare quantitativamente le importazioni, ma da incidere sul prezzo, mantenendo compatibilità con il diritto OMC e con l’architettura dell’EU ETS.

Ambito di applicazione e merci interessate

Il CBAM si applica alle merci elencate nell’allegato I, originarie di paesi terzi, importate nel territorio doganale dell’Unione o, in casi particolari, introdotte su piattaforme offshore adiacenti al territorio doganale. L’allegato I comprende, in questa fase, cemento, energia elettrica, concimi, ghisa/ferro/acciaio, alluminio e idrogeno, con i relativi codici NC e gas a effetto serra rilevanti. L’allegato III individua i paesi e territori esclusi, tra cui Islanda, Liechtenstein, Norvegia e Svizzera, nonché alcuni territori specifici; per l’energia elettrica, l’esenzione dipende da condizioni aggiuntive legate all’integrazione dei mercati e all’equivalenza del prezzo del carbonio.

Esclusioni e regole particolari

Sono esclusi i beni di valore trascurabile, i beni nei bagagli personali entro la soglia prevista e i beni destinati a usi militari. Il regolamento disciplina anche il perfezionamento attivo e passivo, i prodotti trasformati e le merci in reintroduzione, con regole specifiche sul contenuto della dichiarazione o sulla non applicazione dell’obbligo di comunicazione in alcuni casi. L’energia elettrica è trattata in modo speciale: per le emissioni effettive servono condizioni rigorose, tra cui accordi di acquisto, assenza di congestione, cap di 550 g CO2 fossile/kWh e certificazione di un verificatore accreditato.

Fase transitoria e passaggio al regime a pieno titolo

Dal 1° ottobre 2023 al 31 dicembre 2025 si applica un periodo transitorio in cui gli importatori non acquistano ancora certificati, ma devono presentare relazioni trimestrali sulle importazioni e sulle emissioni incorporate, compreso il prezzo del carbonio eventualmente pagato all’estero. La prima relazione trimestrale è dovuta entro un mese dalla fine del trimestre; per l’ultimo trimestre 2025 il termine cade il 31 gennaio 2026. Il regime pieno si applica dal 1° gennaio 2026, con prima dichiarazione annuale entro il 31 maggio 2027 per l’anno 2026.

Autorizzazione dei dichiaranti CBAM

L’importazione è riservata ai dichiaranti CBAM autorizzati. L’istanza deve essere presentata prima dell’importazione, tramite registro CBAM, e contiene dati identificativi, numero EORI, attività economica, requisiti di affidabilità, capacità finanziaria e operativa e stime delle importazioni. L’autorità competente dello Stato membro verifica i requisiti, può richiedere garanzie ai nuovi operatori e può revocare l’autorizzazione in caso di perdita dei requisiti o violazioni gravi o ripetute.

Dichiarazione annuale, verifica e certificati

A regime, il dichiarante presenta una dichiarazione annuale con quantitativi importati, emissioni incorporate verificate, numero di certificati da restituire e riduzioni per prezzo del carbonio già pagato nel paese d’origine. Le emissioni si calcolano secondo l’allegato IV, con differenziazione tra merci semplici e complesse, valori effettivi e valori predefiniti. La verifica è affidata a verificatori accreditati secondo l’allegato VI. I certificati CBAM sono venduti tramite una piattaforma centrale comune al prezzo medio settimanale delle quote EU ETS e devono essere restituiti entro il 31 maggio di ogni anno.

Prezzo, saldo minimo trimestrale e riacquisto

Il prezzo dei certificati segue la media settimanale dei prezzi di chiusura delle quote EU ETS. Il dichiarante deve mantenere nel proprio conto, a fine trimestre, un numero di certificati pari almeno all’80 % delle emissioni incorporate calcolate con valori predefiniti per le importazioni dall’inizio dell’anno. È previsto il riacquisto, su richiesta, di parte dei certificati eccedenti, entro il limite di un terzo di quelli acquistati nell’anno civile precedente, al prezzo originario di acquisto.

Controlli, sanzioni ed elusione

Le autorità doganali comunicano automaticamente i dati delle importazioni alla Commissione, che li incrocia con il registro CBAM e può effettuare controlli basati sul rischio. La mancata restituzione dei certificati comporta sanzioni ancorate al livello dell’EU ETS; per soggetti diversi dal dichiarante autorizzato la sanzione è più severa, da tre a cinque volte la misura base. Il regolamento disciplina inoltre l’elusione, includendo la lieve modifica delle merci e il frazionamento artificioso delle spedizioni, e consente alla Commissione di intervenire con atti delegati per aggiornare l’allegato I.

Revisione futura e possibile ampliamento

La Commissione deve riesaminare il regolamento e presentare relazioni periodiche, anche prima della fine del periodo transitorio, sulle possibili estensioni a emissioni indirette, trasporti, ulteriori merci e prodotti a valle, con l’obiettivo di arrivare entro il 2030 a coprire tutti i settori dell’EU ETS. Le relazioni devono valutare anche impatti economici, sociali e territoriali, inclusi quelli sulle esportazioni dell’Unione e sui paesi meno sviluppati, nonché l’efficacia delle misure antielusione e l’assetto di governance del sistema.

Aspetti per la pratica professionale

Per imprese importatrici, spedizionieri e consulenti fiscali/doganali, il regolamento introduce un nuovo flusso di adempimenti integrati tra dogana, ambiente e compliance: autorizzazione preventiva, conservazione documentale, verifica delle emissioni, gestione dei certificati e presidio delle scadenze annuali e trimestrali. Per gli operatori italiani è essenziale mappare per tempo i codici NC interessati, i fornitori esteri, i dati emissivi e l’eventuale carbon price già pagato all’estero, oltre a valutare i riflessi sui contratti commerciali e sulla catena di fornitura.

Disposizioni principali

Finalità del CBAM e rapporto con l’EU ETS

L’articolo 1 istituisce il meccanismo per affrontare le emissioni incorporate nelle merci elencate nell’allegato I al momento dell’importazione, al fine di prevenire la rilocalizzazione delle emissioni di carbonio e sostenere gli obiettivi dell’accordo di Parigi. Il CBAM integra l’EU ETS applicando alle importazioni norme equivalenti e sostituisce progressivamente i meccanismi di tutela dalla rilocalizzazione basati sulle quote gratuite di cui alla direttiva 2003/87/CE.

Ambito oggettivo, territoriale e esclusioni

L’articolo 2 limita il campo di applicazione alle merci dell’allegato I originarie di paesi terzi importate nel territorio doganale dell’Unione, nonché a talune merci introdotte su piattaforme offshore adiacenti al territorio doganale. Sono previste esclusioni per le merci di valore trascurabile, i bagagli personali dei viaggiatori entro la soglia doganale, i beni destinati a usi militari e le merci originarie dei paesi e territori elencati nell’allegato III. Per l’energia elettrica sono previste condizioni speciali e una possibile esenzione per i paesi terzi integrati nel mercato elettrico UE, con requisiti stringenti e monitoraggio periodico.

Definizioni chiave

L’articolo 3 definisce, tra l’altro, merce, emissioni, importazione, territorio doganale dell’Unione, dichiarante CBAM autorizzato, emissioni dirette, emissioni indirette, emissioni incorporate, certificato CBAM, prezzo del carbonio, gestore, impianto e accoppiamento dei mercati. Le definizioni sono centrali per individuare i soggetti obbligati e per il calcolo delle emissioni e dei certificati dovuti.

Autorizzazione all’importazione e domanda del dichiarante CBAM

Le merci soggette al CBAM possono essere importate solo da un dichiarante CBAM autorizzato (articolo 4). Prima dell’importazione, l’importatore stabilito in uno Stato membro, o il rappresentante doganale indiretto nei casi previsti, deve chiedere l’autorizzazione tramite il registro CBAM (articolo 5). La domanda deve contenere dati identificativi, numero EORI, attività economica, attestazioni fiscali e doganali, prova della capacità finanziaria e operativa e stima delle importazioni. Per l’energia elettrica con allocazione esplicita della capacità si applicano regole particolari. La Commissione può adottare atti di esecuzione su formato, procedura e termini.

Dichiarazione CBAM annuale

Entro il 31 maggio di ogni anno, a partire dal 2027 per l’anno 2026, il dichiarante CBAM autorizzato presenta una dichiarazione annuale tramite il registro CBAM (articolo 6). La dichiarazione indica quantitativi importati, emissioni incorporate totali verificate, numero di certificati da restituire, riduzioni per prezzo del carbonio già pagato nel paese d’origine e adeguamenti connessi alle quote gratuite EU ETS. Sono previste regole specifiche per perfezionamento attivo, perfezionamento passivo e merci in reintroduzione.

Calcolo, registrazione e verifica delle emissioni incorporate

L’articolo 7 disciplina i criteri di calcolo delle emissioni incorporate secondo l’allegato IV, distinguendo tra merci semplici e complesse, tra emissioni dirette e indirette e tra uso di valori effettivi e valori predefiniti. Per le merci dell’allegato II sono considerate solo le emissioni dirette. Il dichiarante deve conservare registrazioni dettagliate per consentire la verifica e il riesame. L’articolo 8 impone la verifica da parte di un verificatore accreditato, secondo l’allegato VI, con possibili deroghe limitate alla visita dell’impianto e con atti di esecuzione su soglie di rilevanza e documentazione.

Compensazione per prezzo del carbonio estero

L’articolo 9 consente di chiedere una riduzione dei certificati da restituire se il prezzo del carbonio è stato effettivamente pagato nel paese di origine per le emissioni dichiarate. La riduzione è subordinata a documentazione probatoria, certificata da persona indipendente, e conservata per quattro anni. La Commissione adotta atti di esecuzione sulla conversione in euro, sulla prova del pagamento e sulle qualifiche dell’esperto indipendente.

Registrazione dei gestori e degli impianti nei paesi terzi

L’articolo 10 consente ai gestori di impianti nei paesi terzi di registrarsi nel registro CBAM e di rendere disponibili le emissioni incorporate verificate ai dichiaranti. La registrazione dura cinque anni ed è aggiornata in caso di modifiche. Il gestore conserva le registrazioni e può chiedere la cancellazione; la Commissione può cancellare dati non più accurati.

Autorità competenti, registro CBAM e scambio di informazioni

Gli articoli 11-16 prevedono la designazione da parte di ciascuno Stato membro dell’autorità competente, il supporto e coordinamento della Commissione, il segreto d’ufficio e la creazione del registro CBAM come banca dati elettronica standardizzata. Il registro contiene conti dei dichiaranti autorizzati, dati sui certificati, e una sezione per gestori e impianti dei paesi terzi. La Commissione effettua analisi del rischio, assegna i conti CBAM e registra gli accessi e le operazioni.

Concessione, garanzia e revoca dell’autorizzazione

L’articolo 17 stabilisce i criteri per ottenere la qualifica di dichiarante CBAM autorizzato: assenza di violazioni gravi o ripetute, capacità finanziaria e operativa, stabilimento nello Stato membro e attribuzione di un numero EORI. Se il richiedente è di recente costituzione, può essere richiesta una garanzia bancaria o equivalente, calcolata sul valore aggregato dei certificati prevedibili; la garanzia è svincolata dopo il 31 maggio del secondo anno successivo alla restituzione dei certificati. La revoca è prevista in caso di richiesta del dichiarante o di perdita dei requisiti, con consultazione e diritto di difesa.

Accreditamento dei verificatori

L’articolo 18 riconosce come verificatori ai fini CBAM i soggetti già accreditati ai sensi del regolamento (UE) 2018/2067 per gruppi di attività pertinenti; in alternativa, gli organismi nazionali di accreditamento possono rilasciare l’accreditamento. La Commissione può adottare atti delegati su condizioni, controllo, sorveglianza, revoca e riconoscimento reciproco.

Riesame delle dichiarazioni e calcolo preliminare

L’articolo 19 attribuisce alla Commissione un ruolo di supervisione e la facoltà di riesaminare le dichiarazioni CBAM entro il quarto anno successivo al termine di presentazione. Il riesame può comprendere controlli documentali, audit e verifiche presso il dichiarante; anche l’autorità competente nazionale può effettuare riesami. Se la dichiarazione manca o è inesatta, la Commissione effettua un calcolo preliminare, mentre l’autorità competente determina il numero definitivo di certificati dovuti e ordina eventuali restituzioni aggiuntive entro un mese.

Vendita, prezzo, restituzione, riacquisto e cancellazione dei certificati CBAM

Gli articoli 20-24 disciplinano la vendita dei certificati tramite una piattaforma centrale comune gestita dalla Commissione, il prezzo calcolato come media settimanale dei prezzi di chiusura delle quote EU ETS e la restituzione annuale entro il 31 maggio. Il dichiarante deve inoltre mantenere a fine trimestre un saldo minimo pari all’80 % delle emissioni incorporate calcolate con valori predefiniti. È previsto il riacquisto, su richiesta, di un massimo di un terzo dei certificati acquistati nell’anno civile precedente, al prezzo originario di acquisto, e la cancellazione il 1° luglio dei certificati rimasti sul conto relativi all’anno anteriore al precedente, salvo sospensione in caso di controversia pendente.

Controlli doganali e collaborazione amministrativa

L’articolo 25 impone alle autorità doganali di autorizzare l’importazione solo a favore di un dichiarante CBAM autorizzato e di comunicare alla Commissione dati specifici sulle importazioni, che vengono incrociati con il registro CBAM. Si applica mutatis mutandis il regolamento (CE) n. 515/97. La Commissione può definire con atti di esecuzione portata, periodicità e modalità delle informazioni trasmesse.

Sanzioni

L’articolo 26 prevede sanzioni per la mancata restituzione entro il 31 maggio del numero di certificati dovuti: la sanzione per certificato è identica a quella dell’EU ETS, aumentata secondo l’articolo 16, paragrafi 3 e 4, della direttiva 2003/87/CE. Se l’infrazione è commessa da soggetto diverso dal dichiarante autorizzato, la sanzione è da tre a cinque volte quella base, in funzione di durata, gravità, reiterazione e cooperazione. Il pagamento della sanzione non esonera dall’obbligo di restituzione dei certificati mancanti.

Antielusione

L’articolo 27 definisce come elusione ogni modifica della configurazione degli scambi priva di sufficiente giustificazione economica se volta a evitare gli obblighi CBAM, inclusi la lieve modifica delle merci per uscire dai codici NC dell’allegato I e il frazionamento artificioso delle spedizioni sotto soglia. La Commissione sorveglia costantemente il fenomeno, può avviare indagini entro nove mesi dalla notifica e, in presenza di schemi reiterati, può adottare atti delegati per includere prodotti leggermente modificati nell’allegato I.

Deleghe alla Commissione e procedura di comitato

L’articolo 28 conferisce alla Commissione varie deleghe quinquennali, a decorrere dal 17 maggio 2023, per integrare o modificare elementi non essenziali del regolamento, con possibilità di revoca da parte di Parlamento e Consiglio e con controllo di obiezione entro due mesi. L’articolo 29 istituisce il comitato CBAM e rinvia alla procedura d’esame del regolamento (UE) n. 182/2011.

Riesame, ampliamento dell’ambito e impatti futuri

L’articolo 30 impone alla Commissione di presentare, prima della fine del periodo transitorio, una relazione sull’applicazione del regolamento, inclusi possibili ampliamenti a emissioni indirette, trasporto, altre merci a rischio e altri precursori, con calendario di inclusione graduale entro il 2030. Sono previste ulteriori relazioni almeno un anno prima della fine del periodo transitorio e poi ogni due anni, nonché valutazioni sugli effetti su esportazioni, mercato interno, inflazione, paesi meno sviluppati, governance, pratiche di elusione e sanzioni. È prevista anche una relazione in caso di eventi imprevedibili ed eccezionali che colpiscano paesi terzi soggetti al CBAM.

Coordinamento con l’assegnazione gratuita di quote EU ETS

L’articolo 31 stabilisce che i certificati CBAM da restituire sono adeguati per riflettere le quote EU ETS assegnate gratuitamente agli impianti dell’Unione che producono le stesse merci. La Commissione adotta atti di esecuzione per definire norme dettagliate di calcolo, coerenti con i criteri dell’EU ETS e con i pertinenti precursori.

Periodo transitorio e obblighi di comunicazione

L’articolo 32 fissa un periodo transitorio dal 1° ottobre 2023 al 31 dicembre 2025, durante il quale gli obblighi dell’importatore si limitano alla comunicazione. Gli articoli 33-35 disciplinano le informazioni che le autorità doganali trasmettono alla Commissione, il contenuto della relazione CBAM trimestrale, le modalità di rettifica e le sanzioni per omessa o incompleta comunicazione. La relazione trimestrale deve essere presentata entro un mese dalla fine del trimestre.

Entrata in vigore e applicazione

Il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione in Gazzetta ufficiale e si applica dal 1° ottobre 2023. Alcune disposizioni organizzative e procedurali si applicano dal 31 dicembre 2024, mentre le norme sostanziali principali, incluse autorizzazione, dichiarazione, prezzi, certificati, sanzioni e coordinamento con l’EU ETS, si applicano dal 1° gennaio 2026.

Come è indicizzato

Materieclimaambientepolitica commercialeunione doganaleenergia

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale del documento, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Normativa europea, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.