Regolamento (UE) 2023/969
Regolamento (UE) 2023/969 del Parlamento europeo e del Consiglio del 10 maggio 2023 che istituisce una piattaforma di collaborazione come ausilio al funzionamento delle squadre investigative comuni e che modifica il regolamento (UE) 2018/1726
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento istituisce una piattaforma di collaborazione sicura per facilitare il funzionamento delle squadre investigative comuni, con strumenti per comunicazione, scambio di prove, coordinamento e valutazione. La piattaforma è volontaria ma fortemente incoraggiata, e si applica alle SIC basate sul diritto dell’Unione, con accesso regolato per Stati membri, organi UE, paesi terzi e autorità giudiziarie internazionali secondo l’accordo SIC e le norme sulla protezione dei dati. Eu-LISA è incaricata dello sviluppo e della gestione operativa, mentre Eurojust e il segretariato della rete delle SIC svolgono funzioni di supporto. Il regolamento modifica inoltre il regolamento (UE) 2018/1726 per attribuire a eu-LISA nuovi compiti relativi alla piattaforma.
Istituzione di una piattaforma informatica europea per la collaborazione nelle squadre investigative comuni (SIC/JIT) e modifica del regolamento (UE) 2018/1726 su eu-LISA.
Ambito di applicazione
Si applica al trattamento e allo scambio di informazioni, inclusi dati personali, nel contesto delle squadre investigative comuni costituite sulla base dell’articolo 13 della Convenzione relativa all’assistenza giudiziaria in materia penale tra gli Stati membri dell’Unione europea o della decisione quadro 2002/465/GAI. Copre le fasi operativa e post-operativa della SIC, dal momento della firma dell’accordo SIC fino alla cancellazione completa dei dati operativi e non operativi dal sistema centrale. Riguarda autorità competenti degli Stati membri, EPPO, Eurojust, Europol, OLAF, altri organi/uffici/agenzie UE competenti, nonché, se previsto dall’accordo SIC e con le relative garanzie, autorità di paesi terzi e rappresentanti di autorità giudiziarie internazionali. Non modifica le norme vigenti sulla costituzione, conduzione o valutazione delle SIC. Non si applica alle SIC fondate esclusivamente su basi giuridiche internazionali prive di base giuridica UE.
Piattaforma di collaborazione per le squadre investigative comuni
Il regolamento istituisce una piattaforma informatica dell’Unione per agevolare il funzionamento delle squadre investigative comuni (SIC), con l’obiettivo di rendere più rapido, sicuro ed efficiente lo scambio di informazioni, prove e comunicazioni tra i partecipanti. Il testo nasce dall’esigenza, evidenziata nei considerando, di dotare le SIC di uno strumento digitale comune capace di rafforzare la cooperazione transfrontaliera in materia penale, senza incidere sulle basi giuridiche e sulle regole sostanziali che disciplinano la costituzione e l’operatività delle SIC.
Ambito di applicazione e contesto operativo
Il regolamento si applica al trattamento delle informazioni, inclusi i dati personali, nel contesto di una SIC, e copre sia i dati operativi sia i dati non operativi. La disciplina opera dalla firma dell’accordo SIC fino alla rimozione completa dei dati dal sistema di informazione centralizzato, estendendosi quindi alle fasi operativa e post-operativa. Rimangono ferme le disposizioni vigenti sulla costituzione, conduzione e valutazione delle SIC, e l’utilizzo della piattaforma è concepito come volontario, pur essendo fortemente incoraggiato.
Soggetti coinvolti e accesso alla piattaforma
L’accesso alla piattaforma è previsto, in base al pertinente accordo SIC, per le autorità competenti degli Stati membri, per l’EPPO, per Eurojust, Europol, OLAF e altri organi, uffici e agenzie competenti dell’Unione, nonché, quando l’accordo lo consenta, per autorità competenti di paesi terzi e per rappresentanti di autorità giudiziarie internazionali. Il regolamento insiste sulla necessità che ogni accesso sia previsto e regolato dall’accordo SIC, che costituisce il presupposto indispensabile per la creazione dello spazio di collaborazione relativo a quella specifica SIC.
Architettura tecnica della piattaforma
La piattaforma si compone di tre elementi: un sistema di informazione centralizzato per la conservazione temporanea dei dati, un software di comunicazione che conserva localmente i dati di messaggistica sui dispositivi degli utenti, e un collegamento con gli strumenti informatici già gestiti dal segretariato della rete delle SIC. Il sistema centralizzato è ospitato da eu-LISA presso i propri siti tecnici. Le funzionalità includono il coordinamento e la gestione della SIC, lo scambio sicuro di file anche di grandi dimensioni, la messaggistica istantanea, chat e conferenze audio/video, nonché un meccanismo avanzato di registrazione e tracciamento per garantire la tracciabilità delle prove scambiate.
Ruolo della Commissione ed eu-LISA
La Commissione adotta gli atti di esecuzione necessari allo sviluppo tecnico della piattaforma, con riferimento, in particolare, all’elenco delle funzionalità, alle specifiche operative del collegamento tecnico, alla sicurezza, ai registri tecnici, alle statistiche e ai requisiti di funzionamento e disponibilità. eu-LISA è incaricata della progettazione dell’architettura, dello sviluppo, del collaudo, della gestione operativa e della manutenzione della piattaforma, nel rispetto del principio di protezione dei dati fin dalla progettazione e per impostazione predefinita. eu-LISA deve inoltre fornire formazione tecnica al segretariato della rete delle SIC, istituire un servizio di supporto per gli incidenti tecnici e introdurre miglioramenti sulla base del feedback operativo.
Ruolo degli Stati membri, degli organi UE e del segretariato della rete delle SIC
Gli Stati membri devono predisporre le misure tecniche necessarie per l’accesso delle proprie autorità competenti e garantire che gli utenti abbiano accesso a formazione adeguata e siano consapevoli degli obblighi in materia di protezione dei dati. Eurojust, Europol, EPPO, OLAF e gli altri organi, uffici e agenzie competenti dell’Unione devono a loro volta adottare le misure tecniche per l’accesso. Il segretariato della rete delle SIC svolge un ruolo di assistenza quotidiana, supporto amministrativo, giuridico e tecnico, formazione, sensibilizzazione e aggiornamento di eu-LISA sui possibili miglioramenti della piattaforma.
Governance del progetto
Durante la fase di progettazione e sviluppo, il consiglio di amministrazione di eu-LISA istituisce un consiglio di gestione del programma composto da dieci membri, con partecipazione di eu-LISA e della Commissione. Il consiglio si riunisce almeno trimestralmente, segue l’avanzamento del progetto e riferisce regolarmente al consiglio di amministrazione di eu-LISA. eu-LISA istituisce inoltre un gruppo consultivo tecnico composto da rappresentanti degli Stati membri, della Commissione e del segretariato della rete delle SIC, presieduto da eu-LISA, che fornisce consulenza tecnica e contribuisce alla definizione delle evoluzioni funzionali.
Regole sugli spazi di collaborazione SIC
Per ogni SIC che scelga di utilizzare la piattaforma viene creato uno spazio di collaborazione dedicato e isolato. L’accordo SIC disciplina chi può accedere allo spazio e a quali condizioni. Uno o più amministratori dello spazio SIC, designati nell’accordo fra i membri della SIC degli Stati membri o dell’EPPO, gestiscono i diritti di accesso; possono delegare al segretariato della rete delle SIC alcune attività tecniche e amministrative, salvo la verifica dei dati caricati da paesi terzi o da autorità giudiziarie internazionali. Il regolamento prevede anche la possibilità di iniziare l’uso della piattaforma dopo la firma dell’accordo SIC, o di interromperlo durante le attività della SIC, con conseguente modifica dell’accordo se necessario.
Paesi terzi e autorità giudiziarie internazionali
L’accesso di paesi terzi e di rappresentanti di autorità giudiziarie internazionali è ammesso solo se previsto dal pertinente accordo SIC e entro i limiti delle finalità della SIC. In tali casi, gli amministratori devono verificare che i dati operativi siano limitati a quanto necessario e che rispettino le condizioni stabilite nell’accordo. I trasferimenti di dati personali verso paesi terzi o autorità giudiziarie internazionali sono subordinati alle rispettive norme applicabili: per gli Stati membri si applica il capo V della direttiva (UE) 2016/680, per gli organi e le agenzie UE il capo IX del regolamento (UE) 2018/1725, e per l’EPPO le disposizioni del regolamento (UE) 2017/1939 richiamate dal testo.
Sicurezza, riservatezza e responsabilità
Il regolamento impone un livello elevato di cibersicurezza e di sicurezza delle informazioni. eu-LISA deve adottare misure tecniche e organizzative idonee, impedire accessi non autorizzati, definire un piano di sicurezza e un piano di continuità operativa e ripristino in caso di disastro, oltre a prevedere un collegamento operativo con il CERT-UE. Il personale di eu-LISA che opera sui dati è soggetto a obblighi di segreto professionale o riservatezza. Sul piano della responsabilità, ciascuno Stato membro e ciascun organo/ente UE risponde dei danni causati alla piattaforma per inosservanza degli obblighi del regolamento, con disciplina processuale rimessa al diritto nazionale o agli atti istitutivi pertinenti.
Protezione dei dati e conservazione
Il testo contiene una disciplina dettagliata sulla protezione dei dati. I dati operativi sono conservati nel sistema centrale solo per il tempo necessario al completamento del download da parte di tutti gli utenti interessati e comunque non oltre quattro settimane dal caricamento; una volta esaurita la funzione, sono cancellati automaticamente in modo permanente. I dati non operativi, se prevista una valutazione della SIC, sono conservati fino al completamento della valutazione e comunque non oltre cinque anni. I dati personali operativi sono trattati dalle autorità competenti e, se del caso, da Eurojust, Europol, EPPO, OLAF o altri organi UE, ciascuno quale titolare del trattamento; eu-LISA è responsabile del trattamento per i dati personali scambiati e conservati sulla piattaforma; gli utenti sono contitolari per i dati non operativi.
Registri tecnici e controlli
eu-LISA deve tenere un registro tecnico di tutti gli accessi e di tutti i trattamenti nel sistema di informazione centralizzato, con indicazione di data, ora, utente e operazione effettuata. I registri sono protetti da modifiche e accessi non autorizzati e conservati per tre anni, o più a lungo se necessario per verifiche in corso. Su richiesta, essi sono messi a disposizione delle autorità competenti degli Stati membri, delle autorità nazionali di controllo e del Garante europeo della protezione dei dati, nei limiti delle rispettive competenze.
Monitoraggio, valutazione e possibile collegamento con SIENA
eu-LISA deve monitorare lo sviluppo e il funzionamento della piattaforma rispetto a obiettivi di programmazione, costi, risultati tecnici, rapporto costi/benefici, usabilità, sicurezza e qualità del servizio. In caso di ritardi rilevanti o di aggiornamenti tecnici costosi, deve informare il Parlamento europeo e il Consiglio. Entro due anni dall’entrata in funzione della piattaforma, eu-LISA presenta una relazione tecnica alla Commissione, che a sua volta effettua una valutazione globale e la trasmette al Parlamento europeo e al Consiglio; relazioni analoghe sono previste con cadenza annuale e quadriennale. Entro 18 mesi dall’entrata in funzione, la Commissione deve inoltre valutare l’opportunità di un collegamento con SIENA, previa consultazione di Europol e del gruppo consultivo.
Modifiche al regolamento (UE) 2018/1726 e entrata in vigore
Il regolamento modifica il regolamento (UE) 2018/1726 attribuendo a eu-LISA la responsabilità dello sviluppo e della gestione operativa della piattaforma e introducendo un nuovo articolo 8 quater sui compiti relativi alla piattaforma di collaborazione per le SIC. Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri. La data di entrata in funzione della piattaforma è fissata dalla Commissione dopo l’adozione degli atti di esecuzione e il collaudo generale con dati anonimi, e non può essere successiva al 7 dicembre 2025.
Disposizioni principali
Istituzione della piattaforma e finalità
L’articolo 1 istituisce una piattaforma informatica volontaria per facilitare la cooperazione nelle SIC e stabilisce regole su responsabilità, accesso e protezione dei dati. L’articolo 5 indica le funzioni essenziali: coordinamento e gestione della SIC, scambio rapido e sicuro di dati operativi, comunicazioni sicure, tracciabilità degli scambi di prove e valutazione collaborativa della SIC.
Ambito temporale e materiale
L’articolo 2 limita l’applicazione al trattamento delle informazioni nel contesto di una SIC, includendo dati operativi e non operativi, e coprendo le fasi operativa e post-operativa fino alla completa rimozione dei dati dal sistema centrale. Il regolamento non altera le norme esistenti sulla costituzione, conduzione o valutazione delle SIC.
Architettura tecnica e sviluppo
Gli articoli 4, 6 e 7 prevedono un sistema di informazione centralizzato ospitato da eu-LISA, un software di comunicazione con conservazione locale dei messaggi e un collegamento con strumenti già gestiti dal segretariato della rete delle SIC. La Commissione adotta atti di esecuzione sulle funzionalità, il collegamento tecnico, la sicurezza, i registri, le statistiche e i requisiti di funzionamento; eu-LISA progetta, sviluppa, testa e realizza la piattaforma, nel rispetto della protezione dei dati fin dalla progettazione.
Governance e supporto operativo
Gli articoli 8, 9, 10, 11 e 12 ripartiscono le responsabilità tra Stati membri, organi UE, segretariato della rete delle SIC, consiglio di gestione del programma e gruppo consultivo. Gli Stati membri e gli organi UE devono adottare le misure tecniche per l’accesso; il segretariato fornisce assistenza quotidiana, formazione, supporto amministrativo e giuridico e promozione dell’uso della piattaforma; eu-LISA è affiancata da un consiglio di gestione del programma e da un gruppo consultivo tecnico.
Creazione degli spazi SIC e gestione degli accessi
Gli articoli 13, 14, 15, 16, 17 e 18 disciplinano la creazione di uno spazio di collaborazione per ciascuna SIC che utilizzi la piattaforma, la designazione di uno o più amministratori dello spazio SIC e l’accesso di Stati membri, EPPO, Eurojust, Europol, OLAF, altri organi UE, paesi terzi e rappresentanti di autorità giudiziarie internazionali, nei limiti dell’accordo SIC. Sono previste verifiche sulla necessità e sulla conformità dei dati caricati da paesi terzi o autorità giudiziarie internazionali, nonché condizioni specifiche per i trasferimenti di dati personali.
Sicurezza e responsabilità
L’articolo 19 impone a eu-LISA misure tecniche e organizzative di alto livello, inclusi piani di sicurezza, continuità operativa e ripristino, nonché cifratura end-to-end. L’articolo 20 disciplina la responsabilità per i danni causati dall’inosservanza degli obblighi del regolamento, imputandola a Stati membri e organismi UE secondo le rispettive norme applicabili, salvo il ruolo di eu-LISA nella prevenzione o mitigazione del danno.
Protezione dei dati e conservazione
Gli articoli 21, 22, 23, 24 e 25 fissano limiti stringenti di conservazione: i dati operativi sono conservati al massimo quattro settimane; i dati non operativi fino al completamento della valutazione della SIC e comunque non oltre cinque anni. Sono disciplinati titolarità e contitolarità del trattamento, finalità ammesse, limitazioni di accesso e registri tecnici, che devono essere conservati per tre anni o più se necessario.
Monitoraggio, valutazione e collegamento con SIENA
L’articolo 26 impone a eu-LISA e alla Commissione obblighi periodici di monitoraggio e valutazione, con relazioni entro due anni dall’entrata in funzione della piattaforma e successivamente ogni anno o ogni quattro anni, a seconda del tipo di relazione. Entro 18 mesi dall’entrata in funzione, la Commissione deve inoltre valutare necessità, fattibilità e rapporto costi-benefici di un eventuale collegamento con SIENA.
Entrata in funzione, costi e atti di esecuzione
L’articolo 27 pone i costi di istituzione e funzionamento a carico del bilancio generale dell’Unione. L’articolo 28 stabilisce che la data di entrata in funzione è fissata dalla Commissione dopo gli atti di esecuzione e il collaudo generale con dati anonimi, e comunque non oltre il 7 dicembre 2025. L’articolo 29 disciplina la procedura di comitato ex regolamento (UE) n. 182/2011.
Modifiche a eu-LISA
L’articolo 30 modifica il regolamento (UE) 2018/1726, attribuendo a eu-LISA la responsabilità dello sviluppo e della gestione operativa della piattaforma di collaborazione per le SIC, introducendo un nuovo articolo 8 quater sui compiti specifici e aggiornando le disposizioni su monitoraggio, gruppo consultivo e sviluppo dei sistemi IT.
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