Regolamento (UE) 2023/957
Regolamento (UE) 2023/957 del Parlamento europeo e del Consiglio del 10 maggio 2023 che modifica il regolamento (UE) 2015/757 al fine di prevedere l’inclusione delle attività di trasporto marittimo nel sistema per lo scambio di quote di emissioni nell’Unione europea e il monitoraggio, la comunicazione e la verifica delle emissioni di ulteriori gas a effetto serra e delle emissioni di ulteriori tipi di navi (Testo rilevante ai fini del SEE)
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento amplia in modo significativo il perimetro del regolamento (UE) 2015/757, adeguandolo all'inclusione del trasporto marittimo nel sistema europeo di scambio di quote di emissione (EU ETS). Vengono introdotti nuovi obblighi di monitoraggio, comunicazione e verifica per CH4 e N2O, nonché per ulteriori categorie di navi, in particolare navi offshore e navi da carico di minori dimensioni. Il testo disciplina inoltre la comunicazione dei dati aggregati sulle emissioni a livello di società, l'approvazione dei piani di monitoraggio e i poteri delegati ed esecutivi della Commissione, con una prima tranche di applicazione dal 5 giugno 2023 e specifiche decorrenze dal 2024 e 2025.
Modifica il regolamento (UE) 2015/757 per estendere al trasporto marittimo il monitoraggio, la comunicazione e la verifica delle emissioni, includendo l'EU ETS, nuovi gas serra e ulteriori tipologie di navi.
Ambito di applicazione
Si applica alle navi che arrivano, circolano o partono dai porti sotto la giurisdizione di uno Stato membro. In via generale riguarda le navi di stazza lorda pari o superiore a 5 000 tonnellate per le emissioni generate sulle tratte commerciali di passeggeri o merci e nei porti dell'Unione; dal 1o gennaio 2025 si estende anche alle navi da carico e alle navi offshore di stazza lorda inferiore a 5 000 ma non inferiore a 400 tonnellate, con le specifiche modalità previste dall'articolo 2, paragrafi 1 bis e 1 ter. I gas interessati sono CO2, e dal 2024 anche CH4 e N2O. Le società di navigazione sono tenute a monitorare, comunicare e verificare i dati, nonché a trasmettere i dati aggregati a livello di società; sono previste regole specifiche per le autorità di riferimento responsabili e per i verificatori accreditati. Restano ferme le esclusioni e i rinvii già previsti dal regolamento, nonché il collegamento con la direttiva 2003/87/CE per gli aspetti EU ETS.
Regolamento (UE) 2023/957: estensione del monitoraggio e della verifica delle emissioni del trasporto marittimo
Il regolamento interviene sul regolamento (UE) 2015/757 per adeguarlo all'inclusione del trasporto marittimo nell'EU ETS e per rafforzare il sistema di monitoraggio, comunicazione e verifica delle emissioni. Il legislatore unionale collega espressamente la riforma agli obiettivi dell'Accordo di Parigi, del Green Deal europeo e della normativa europea sul clima, con particolare attenzione alla riduzione delle emissioni nei settori che devono contribuire al raggiungimento del target UE del -55% al 2030.
Ambito di applicazione
Il regolamento si applica alle navi che fanno scalo nei porti sotto giurisdizione di uno Stato membro. In via ordinaria riguarda le navi di stazza lorda pari o superiore a 5 000 tonnellate; dal 1o gennaio 2025 l'ambito viene ampliato alle navi da carico e alle navi offshore di stazza compresa tra 400 e 4 999 tonnellate, nonché alle navi offshore di almeno 5 000 tonnellate. L'oggetto del monitoraggio non è più limitato alla CO2, ma comprende anche il metano (CH4) e il protossido di azoto (N2O) per le emissioni rilasciate dal 2024 in poi.
Coordinamento con la direttiva 2003/87/CE
La riforma è strettamente coordinata con la direttiva 2003/87/CE, che istituisce il sistema di scambio di quote di emissione dell'Unione. Il regolamento 2015/757 viene allineato per includere le informazioni e i calcoli necessari alla corretta applicazione dell'EU ETS al trasporto marittimo, compresi i dati aggregati sulle emissioni a livello di società e le informazioni utili a giustificare eventuali deroghe previste dalla direttiva.
Obblighi di monitoraggio, comunicazione e approvazione dei piani
Le società di navigazione devono utilizzare piani di monitoraggio standardizzati e trasmettere i piani verificati all'autorità di riferimento responsabile. Per le navi già rientranti nel sistema, il termine ordinario è il 1o aprile 2024; per le navi che entrano per la prima volta nel campo di applicazione dopo il 1o gennaio 2024, il piano deve essere presentato entro tre mesi dal primo scalo in un porto UE. Le autorità di riferimento responsabili devono approvare i piani entro il 6 giugno 2025, con termini speciali di quattro mesi per le nuove navi.
Relazioni sulle emissioni e dati aggregati a livello di società
Dal 2025 le società devono presentare entro il 31 marzo di ogni anno la relazione sulle emissioni relativa all'anno precedente, verificata da un soggetto accreditato. In caso di cambio di società, la precedente società deve presentare una relazione verificata entro tre mesi. Inoltre, le società devono determinare, verificare e trasmettere all'autorità di riferimento responsabile i dati aggregati sulle emissioni a livello di società, sempre entro il 31 marzo, con possibilità per l'autorità di anticipare il termine non prima del 28 febbraio.
Verifica, accreditamento e enforcement
Il regolamento amplia il ruolo del verificatore, che deve esaminare sia le relazioni sulle emissioni sia i dati aggregati a livello di società secondo regole specifiche. I verificatori devono essere accreditati ai sensi del regolamento (CE) n. 765/2008. In caso di reiterato inadempimento degli obblighi di monitoraggio e comunicazione, l'autorità competente può adottare un ordine di espulsione, con divieto di accesso ai porti fino al ripristino della conformità, nel rispetto delle norme internazionali sulle navi in difficoltà.
Poteri della Commissione, riesame ed entrata in vigore
La Commissione riceve ampi poteri delegati per aggiornare allegati, regole tecniche, modalità di approvazione dei piani, comunicazione e verifica dei dati aggregati. Il regolamento prevede un riesame entro il 31 dicembre 2024, anche per valutare un'ulteriore estensione alle navi tra 400 e 4 999 tonnellate e l'adozione di altre misure di riduzione delle emissioni. Il testo si applica dal 5 giugno 2023, con alcune modifiche che decorrono dal 1o gennaio 2024.
Disposizioni principali
Riformulazione dell'oggetto del regolamento 2015/757
L'articolo 1 del regolamento 2015/757 è sostituito per chiarire che il testo stabilisce norme per il monitoraggio, la comunicazione e la verifica accurate delle emissioni di gas a effetto serra e di altre informazioni pertinenti relative alle navi in arrivo, in circolazione o in partenza da porti sotto giurisdizione di uno Stato membro, al fine di promuovere riduzioni delle emissioni nel trasporto marittimo in modo efficace sotto il profilo dei costi.
Estensione dell'ambito soggettivo e oggettivo
L'articolo 2 è modificato per mantenere l'applicazione alle navi di stazza lorda pari o superiore a 5 000 tonnellate e per estenderla, dal 1o gennaio 2025, alle navi da carico tra 400 e 4 999 tonnellate e alle navi offshore tra 400 e 4 999 tonnellate; dal 1o gennaio 2025 le navi offshore di stazza lorda pari o superiore a 5 000 tonnellate rientrano anch'esse nell'ambito di applicazione. I gas soggetti al regolamento diventano CO2, CH4 e N2O, con CH4 e N2O applicabili alle emissioni rilasciate dal 2024 in poi.
Nuove definizioni e allineamento al sistema ETS
L'articolo 3 è aggiornato per ridefinire 'emissioni di gas a effetto serra', 'porto di scalo', 'tratta' e 'società', e introduce le definizioni di 'autorità di riferimento responsabile' e 'dati aggregati sulle emissioni a livello di società'. Il testo rafforza il coordinamento con la direttiva 2003/87/CE, che disciplina l'EU ETS per il trasporto marittimo.
Obbligo di trasmissione dei dati aggregati a livello di società
All'articolo 4 è aggiunto il nuovo paragrafo 8, che impone alle società di comunicare i dati aggregati sulle emissioni a livello di società per le navi sotto la loro responsabilità durante il periodo di riferimento, secondo l'articolo 11 bis.
Poteri delegati della Commissione sui metodi di monitoraggio
L'articolo 5, paragrafo 2, è riscritto per attribuire alla Commissione il potere di modificare gli allegati I e II per includere CH4, N2O e le navi offshore, nonché per allinearli alle modifiche della direttiva 2003/87/CE, agli atti di esecuzione adottati ai sensi dell'articolo 14, paragrafo 1, di tale direttiva, e alle regole internazionali ed europee. Entro il 1o ottobre 2023 la Commissione deve adottare atti delegati per tenere conto di tali nuove inclusioni.
Piani di monitoraggio: presentazione, approvazione e modifiche
L'articolo 6 è integrato con nuovi requisiti sul contenuto dei piani, che devono includere anche i dati di contatto del referente e il numero IMO della società e del proprietario registrato. Le società devono usare piani standardizzati e trasmetterli con sistemi automatizzati e formati di scambio dati, secondo modelli e regole tecniche stabilite dalla Commissione con atti di esecuzione. Entro il 1o aprile 2024 le società presentano all'autorità di riferimento responsabile, per ciascuna nave rientrante nel regolamento, un piano di monitoraggio già valutato conforme dal verificatore e aggiornato per CH4 e N2O; per le navi che rientrano per la prima volta dopo il 1o gennaio 2024 il termine è di tre mesi dal primo scalo in un porto UE. Le autorità approvano i piani entro il 6 giugno 2025, con termini speciali di quattro mesi dal primo scalo per le navi entrate per la prima volta nell'ambito di applicazione. L'articolo 7 disciplina la verifica delle modifiche ai piani e l'approvazione da parte dell'autorità di riferimento responsabile, anch'essa rimessa a regole delegabili della Commissione.
Informazioni da includere nelle relazioni sulle emissioni
All'articolo 10 si aggiunge l'obbligo di indicare anche le emissioni totali aggregate di gas a effetto serra disciplinate dalla direttiva 2003/87/CE in relazione alle attività di trasporto marittimo, insieme alle informazioni necessarie a giustificare eventuali deroghe previste dall'articolo 12, paragrafo 3, di tale direttiva.
Relazione annuale sulle emissioni dal 2025 e relazione in caso di cambio di società
L'articolo 11 prevede che dal 2025, entro il 31 marzo di ogni anno, ciascuna società presenti all'autorità di riferimento responsabile, alle autorità degli Stati di bandiera interessati e alla Commissione una relazione sulle emissioni relativa all'intero periodo di riferimento dell'anno precedente, verificata ai sensi dell'articolo 13. In caso di cambio di società, la precedente società deve presentare entro tre mesi una relazione verificata limitata al periodo sotto la propria responsabilità.
Comunicazione dei dati aggregati sulle emissioni a livello di società
Il nuovo articolo 11 bis impone alle società di determinare i dati aggregati sulle emissioni a livello di società sulla base delle relazioni sulle emissioni e delle informazioni di cui all'articolo 11, paragrafo 2. Dal 2025 tali dati devono essere trasmessi entro il 31 marzo all'autorità di riferimento responsabile e riguardano le emissioni del periodo di riferimento dell'anno precedente da comunicare ai sensi della direttiva 2003/87/CE per il trasporto marittimo; l'autorità può anticipare il termine, ma non prima del 28 febbraio. La Commissione può adottare atti delegati per le regole di monitoraggio, comunicazione e trasmissione di tali dati.
Formato elettronico e scambio dati
L'articolo 12 è modificato per stabilire che sia la relazione sulle emissioni sia la comunicazione dei dati aggregati sulle emissioni a livello di società sono trasmesse tramite sistemi automatizzati e formati per lo scambio di dati, inclusi modelli elettronici.
Verifica dei dati e nuova verifica a livello di società
L'articolo 13 precisa che il verificatore valuta la conformità delle relazioni sulle emissioni e della relazione di cui all'articolo 11, paragrafo 2, rispetto agli articoli da 8 a 12 e agli allegati I e II. Sono aggiunti nuovi paragrafi per la verifica dei dati aggregati sulle emissioni a livello di società: il verificatore deve valutare la conformità alle regole delegate, e se non rileva inesattezze rilevanti rilascia una relazione di verifica. La Commissione adotterà atti delegati per integrare metodi e procedure di verifica e il contenuto della relativa dichiarazione.
Calcoli delle emissioni e verifica della completezza/coerenza
L'articolo 14 è aggiornato per ricomprendere nei calcoli anche le emissioni totali aggregate disciplinate dalla direttiva 2003/87/CE. Se procede alla verifica dei dati aggregati a livello di società, il verificatore deve valutare completezza e coerenza dei dati rispetto alle informazioni fornite dalla società, comprese le relazioni sulle emissioni verificate.
Regole specifiche per la verifica societaria
L'articolo 15 stabilisce che, per la verifica dei dati aggregati sulle emissioni a livello di società, il verificatore e la società devono conformarsi alle regole stabilite dagli atti delegati. Il verificatore non verifica, in tale sede, le relazioni sulle emissioni delle singole navi né la relazione dell'articolo 11, paragrafo 2, per ciascuna nave.
Accreditamento dei verificatori
L'articolo 16 dispone che i verificatori che valutano piani di monitoraggio, relazioni sulle emissioni, relazioni di cui all'articolo 11, paragrafo 2, e dati aggregati a livello di società, nonché rilasciano le relative relazioni di verifica e i documenti di conformità, devono essere accreditati da un organismo nazionale di accreditamento ai sensi del regolamento (CE) n. 765/2008.
Misure coercitive e ordine di espulsione
L'articolo 20 è rafforzato: se una nave non rispetta gli obblighi di monitoraggio e comunicazione per due o più periodi di riferimento consecutivi e persiste l'inadempimento, l'autorità competente del porto di arrivo può emettere un ordine di espulsione previa audizione della società, notificandolo a Commissione, EMSA, Stati membri e Stato di bandiera. Gli Stati membri devono negare l'accesso ai porti fino all'adempimento; per le navi battenti bandiera di uno Stato membro sono previste misure di rifiuto delle spedizioni e, in alternativa, un ordine dello Stato di bandiera. Il regolamento precisa che resta salva la normativa marittima internazionale sulle navi in difficoltà.
Informazioni pubbliche e valutazione climatica
L'articolo 21 aggiorna gli elementi informativi pubblici includendo l'identità della nave con nome, società, numero IMO e porto di immatricolazione o di appartenenza. La Commissione deve valutare ogni due anni l'impatto complessivo del trasporto marittimo sul clima globale, anche con riguardo a emissioni o effetti di gas diversi dalla CO2 e a particelle con potenziale di riscaldamento globale non contemplate dal regolamento.
Riesame entro il 31 dicembre 2024
Il nuovo articolo 22 bis impone alla Commissione di riesaminare il regolamento entro il 31 dicembre 2024, tenendo conto dell'esperienza applicativa e valutando l'inclusione delle navi tra 400 e 4 999 tonnellate, eventualmente anche ai fini della successiva inclusione nell'ambito della direttiva 2003/87/CE o di altre misure di riduzione delle emissioni. Il riesame, se del caso, deve essere accompagnato da una proposta legislativa.
Nuovi poteri delegati, durata e controllo parlamentare
L'articolo 23 ridefinisce la durata e le modalità di esercizio della delega. I poteri di cui agli articoli 6, 7, 11, 11 bis e 13 sono conferiti alla Commissione per cinque anni dal 5 giugno 2023; quelli di cui agli articoli 5, 15 e 16 restano disciplinati dai periodi originari. Sono previste relazione sulla delega, proroga tacita, revoca da parte di Parlamento e Consiglio e obiezione agli atti delegati entro due mesi, prorogabili di due mesi; una disciplina speciale esclude l'ulteriore proroga per gli atti delegati adottati entro il 1o ottobre 2023 su alcune materie urgenti.
Decorrenza e applicazione
Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea e si applica dal 5 giugno 2023. Tuttavia, le modifiche che riguardano l'articolo 3, lettere b), d) e m), del regolamento 2015/757 si applicano dal 1o gennaio 2024. Il regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile negli Stati membri.
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