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Sentenza

Sentenza n. 4419/2026 - Roma, Sezione 5

per l'ottemperanza della sentenza Tribunale di -OMISSIS- n. -OMISSIS- pubbl. il 08/03/2022 RG n. -OMISSIS- passata in giudicato.

Giustizia amministrativa202511777

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. VSentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione di una sentenza passata in giudicato del giudice ordinario, concernente il riconoscimento dell'anzianità di servizio pre-ruolo, la ricostruzione della carriera e il pagamento delle differenze retributive

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (dipendente pubblico)

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente ha promosso il giudizio di ottemperanza sostenendo che il Ministero non avesse dato esecuzione, neppure parziale, alla sentenza del Tribunale ordinario in funzione di giudice del lavoro, passata in giudicato, che aveva riconosciuto il diritto all'integrale computo dell'anzianità di servizio maturata nel periodo di pre-ruolo, ordinato la ricostruzione della carriera e disposto il pagamento delle differenze retributive decorrenti dall'assunzione a tempo indeterminato. È stata dedotta l'inerzia dell'Amministrazione e chiesto l'accertamento dell'inottemperanza, nonché la nomina di un commissario ad acta in caso di ulteriore mancata esecuzione. Il Ministero si è costituito solo formalmente e non ha svolto difese né prodotto elementi comprovanti l'adempimento.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso, rilevando che il Ministero non aveva fornito alcun elemento dal quale desumere l'esecuzione della sentenza ottemperanda. La mancata contestazione dei fatti rappresentati dal ricorrente, in particolare del mancato pagamento delle somme dovute, ha confermato l'inerzia amministrativa e integrato l'inottemperanza. Il giudice ha ordinato al Ministero di dare esatta esecuzione al giudicato entro trenta giorni dalla comunicazione o notificazione della sentenza, se anteriore, mediante il riconoscimento dell'integrale anzianità di servizio pre-ruolo, la ricostruzione della carriera e il pagamento delle differenze retributive indicate nella sentenza del giudice ordinario, oltre al contributo unificato del giudizio di ottemperanza, sempre che tali somme non fossero già state corrisposte. In caso di perdurante inerzia, ha disposto l'insediamento, per ulteriori trenta giorni e su istanza di parte, del Direttore Generale per le risorse umane e finanziarie del Ministero quale commissario ad acta, senza compenso e con facoltà di delega. Il Ministero è stato inoltre condannato al pagamento delle spese di lite, liquidate in euro 1.000,00 oltre accessori e rimborso del contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 112 c.p.a.

    Il ricorso per l'ottemperanza può essere proposto per conseguire l'attuazione delle sentenze passate in giudicato e degli altri provvedimenti esecutivi.

    Il giudizio di ottemperanza è lo strumento per verificare e imporre l'attuazione del comando contenuto nella pronuncia giurisdizionale non eseguita dall'Amministrazione.

  • art. 114 c.p.a.

    Disciplina il giudizio di ottemperanza e consente al giudice di ordinare all'Amministrazione l'esecuzione della decisione e di nominare, in caso di persistente inerzia, un commissario ad acta.

  • art. 34, comma 1, lett. e), c.p.a.

    L'oggetto della verifica giudiziale comprende la corretta attuazione del giudicato.

Massime di principio

  • Il giudizio di ottemperanza mira a far conseguire al soggetto vittorioso gli effetti pratici e favorevoli riconosciuti dalla pronuncia giurisdizionale e non attuati dall'Amministrazione.
  • L'Amministrazione è tenuta a eseguire il giudicato senza poter opporre ragioni di opportunità amministrativa, ordine pubblico, difficoltà pratiche o difficoltà economico-finanziarie; non dispone di discrezionalità sull'an e sul quando dell'adempimento, ma soltanto, in misura limitata, sulle modalità concrete di esecuzione.
  • La costituzione formale dell'Amministrazione, non accompagnata da difese o documentazione sull'avvenuto adempimento, non esclude l'inottemperanza quando i fatti allegati dal ricorrente circa la mancata esecuzione restano non contestati.
  • Accertata l'inottemperanza, il giudice dell'ottemperanza può assegnare un termine per l'esecuzione e disporre preventivamente l'insediamento di un commissario ad acta per il caso di persistente inerzia, individuandone compiti, durata e facoltà di delega.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaOnere della prova e principio dispositivoEffetto conformativo e riedizione del potere

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