Cassazione Penale, Ordinanza n. 24672/2025 del 04/07/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
La società, colpita da informazione antimafia interdittiva, aveva chiesto l'ammissione al controllo giudiziario volontario ex art. 34-bis, comma 6, d.lgs. 159/2011. La Corte d'appello di Napoli ha confermato il rigetto dell'istanza ritenendo insussistente il presupposto dell'infiltrazione mafiosa. Nel ricorso per cassazione si deduceva, con un unico motivo, la violazione dell'art. 34-bis d.lgs. 159/2011 e l'omessa pronuncia su rilievi critici depositati il 21/1/2025. La tesi difensiva era che il giudice della prevenzione, investito dell'istanza di controllo giudiziario proposta dall'impresa, non possa riesaminare la legittimità o la fondatezza dell'interdittiva antimafia, dovendo assumere quel provvedimento come presupposto già accertato in sede amministrativa; si contestava quindi il rigetto fondato sull'asserita insussistenza del pericolo di infiltrazione mafiosa. Il Pubblico Ministero in Cassazione ha concluso per l'annullamento con rinvio.
La decisione
La Corte di cassazione non ha definito il ricorso nel merito, ma ha rilevato l'esistenza di un contrasto giurisprudenziale sull'ampiezza del sindacato del giudice della prevenzione in materia di controllo giudiziario volontario ex art. 34-bis, comma 6, d.lgs. 159/2011. Ha quindi ritenuto necessario rimettere la questione alle Sezioni Unite. Dal testo emerge che l'ordinanza non decide sull'impugnazione nel merito, ma dispone la rimessione per la risoluzione del contrasto interpretativo.
Norme richiamate
art. 34-bis d.lgs. n. 159 del 2011
norma che disciplina il controllo giudiziario volontario richiesto dall'impresa attinta da interdittiva antimafia; il punto controverso è l'ampiezza del sindacato del giudice e se debba o meno limitarsi a prendere atto dell'accertamento prefettizio.
art. 34-bis, comma 1, d.lgs. n. 159 del 2011
richiamato come termine di raffronto per il controllo giudiziario disposto su richiesta del pubblico ministero o d'ufficio, con accertamento pieno del grado di permeabilità mafiosa e dell'agevolazione.
art. 91, comma 5, d.lgs. n. 159 del 2011
richiamato in relazione al procedimento di aggiornamento o riesame dell'interdittiva antimafia e al possibile onere motivazionale rafforzato del prefetto.
art. 94-bis d.lgs. n. 159 del 2011
richiamato quale misura amministrativa di prevenzione collaborativa, graduale e affine al controllo giudiziario per finalità di risanamento dell'impresa.
art. 86, comma 2, d.lgs. n. 159 del 2011
richiamato per escludere che la scadenza del termine determini automaticamente la caducazione dell'interdittiva antimafia.
art. 127 c.p.p.
richiamato quale modello procedurale camerale applicabile al controllo giudiziario volontario.
art. 3 Cost.
evocato nel ragionamento sulla ragionevolezza e sull'eguaglianza, in relazione agli effetti differenziati tra imprese colpite da interdittiva.
art. 4 Cost.
evocato in relazione alla libertà di iniziativa economica e alla tutela della continuità dell'impresa.
art. 24 Cost.
evocato nel quadro delle garanzie difensive e dell'effettività della tutela giurisdizionale.
art. 41 Cost.
evocato a sostegno della tutela della libertà di impresa.
art. 97 Cost.
evocato in relazione al buon andamento e all'efficienza dell'azione amministrativa.
art. 111 Cost.
evocato nel quadro del giusto processo e del contraddittorio.
art. 113 Cost.
evocato con riferimento alla tutela giurisdizionale contro gli atti della pubblica amministrazione.
art. 117, comma 1, Cost.
evocato in relazione al parametro convenzionale.
artt. 6, 8 e 13 CEDU
evocati come parametri convenzionali nella questione di legittimità costituzionale richiamata.
art. 1 Prot. 1 CEDU
evocato in relazione alla tutela del patrimonio e dell'attività economica.
Massime di principio
- Nel controllo giudiziario volontario ex art. 34-bis, comma 6, d.lgs. 159/2011, il problema centrale non è la legittimità dell'interdittiva antimafia, ma l'individuazione del perimetro del sindacato del giudice della prevenzione sul presupposto dell'agevolazione mafiosa e sulla possibilità di recupero dell'impresa.
- Secondo l'orientamento valorizzato dalla Corte, quando l'impresa già colpita da interdittiva chiede il controllo giudiziario, il giudice deve partire dall'accertamento prefettizio del rischio di infiltrazione mafiosa e concentrarsi sulla occasionalità dell'agevolazione e sulla prognosi di emenda/risanamento, senza essere vincolato alla valutazione amministrativa sull'intensità del rischio o della compromissione.
- Il controllo giudiziario volontario ha una funzione autonoma di risanamento e di neutralizzazione temporanea degli effetti interdittivi, e non può essere ridotto a un istituto meramente accessorio o servente rispetto alla misura amministrativa.
- Una lettura che consenta di negare il controllo giudiziario all'impresa ritenuta sostanzialmente "sana" rischia di produrre un esito irragionevole e contrario alla ratio dell'istituto, perché lascia permanere gli effetti interdittivi proprio nei casi in cui il giudice ritiene possibile il recupero dell'azienda.
- Tra interdittiva antimafia e controllo giudiziario vi è una relazione di complementarietà funzionale: il primo istituto opera in chiave preventiva e statica; il secondo in chiave dinamico-prognostica e risanatrice, mirando al reinserimento dell'impresa nel circuito economico legale.
- Nel giudizio di controllo giudiziario volontario il prefetto deve essere sentito, ma il contraddittorio non ha ad oggetto la legittimità dell'interdittiva: serve piuttosto a confrontare le valutazioni sulla occasionalità dell'agevolazione e sulle concrete possibilità di bonifica aziendale.
- La permanenza degli effetti dell'interdittiva durante il procedimento di aggiornamento non può essere considerata una tutela sufficiente a compensare il mancato accesso al controllo giudiziario, ove questo sia funzionale a evitare una protratta esclusione dell'impresa dal mercato e dai contratti pubblici.
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