Cassazione Penale, Ordinanza n. 18071/2026 del 20/05/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha quindi condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza della Corte d'appello di Palermo del 24/04/2025 deducendo un unico motivo: violazione di legge per mancata applicazione delle circostanze attenuanti generiche. La doglianza è stata ritenuta generica, perché non confrontava in modo specifico le ragioni della decisione impugnata con quelle poste a fondamento dell'impugnazione. La Corte ha inoltre rilevato che il giudice di merito aveva correttamente motivato il diniego delle attenuanti generiche valorizzando i criteri di cui all'art. 133 c.p., in particolare la personalità dell'imputato, i precedenti penali, l'intensità del dolo, la spregiudicatezza e abilità dimostrate, nonché l'assenza di elementi sintomatici di resipiscenza o ravvedimento.
Norme richiamate
art. 591, comma 1, lett. c) cod. proc. pen.
Il ricorso privo di specificità, perché non si confronta con la motivazione della decisione impugnata, è inammissibile.
art. 133 cod. pen.
Nel valutare il diniego delle attenuanti generiche il giudice di merito può fondarsi sui criteri direttivi dell'art. 133 c.p., con particolare riguardo alla personalità dell'imputato e alla gravità concreta del fatto.
Massime di principio
- Il motivo di ricorso contro il diniego delle circostanze attenuanti generiche è inammissibile quando si risolve in una critica generica e non si confronta specificamente con le ragioni poste dal giudice di merito a fondamento della decisione.
- Nel motivare il diniego delle attenuanti generiche il giudice non è tenuto a confutare analiticamente tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli prospettati dalle parti, essendo sufficiente il richiamo a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti.
- Ai fini del giudizio sulle attenuanti generiche, è legittimo valorizzare la personalità dell'imputato, i precedenti penali, l'intensità del dolo e l'assenza di segnali di ravvedimento o resipiscenza.
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