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Sentenza

Sentenza del 14/02/2020 n. 1990 - Comm. Trib. Prov. Napoli

Massima n. 76/2020 - RISCOSSIONE A MEZZO RUOLO - Art. 26 D.P.R. 602/73 - Notificazione Della Cartella Di Pagamento - Prova Dell'avvenuta Notificazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente impugnava l'ingiunzione di pagamento relativa alla tassa auto anno 2013 lamentando: 1) mancata notifica dell'atto prodromico (avviso di accertamento) e quindi illegittimità dell'ingiunzione; 2) difetto di motivazione dell'atto; 3) nullità per mancato visto di esecutorietà sull'ingiunzione. In sede difensiva la Regione Campania ha prodotto la relata di notifica dell'avviso di accertamento (notificato in data 9.5.2016) e ha sostenuto che l'atto impugnato è adeguatamente motivato.

La decisione

La Commissione ha ritenuto il ricorso infondato e lo ha rigettato. In motivazione si è richiamato il principio consolidato secondo cui, in caso di contestazione sulla notifica della cartella, l'agente della riscossione ha l'onere di provare la regolare notificazione ma non è tenuto a produrre l'originale della cartella né una copia integrale: la prova si assolve con la relata di notifica (per notifiche ordinarie) o con l'avviso di ricevimento (per raccomandata A/R) ovvero con la copia informatica della PEC se inviata all'indirizzo risultante dagli elenchi. È stata anche richiamata la presunzione di conoscenza ex art.1335 c.c., superabile solo con prova di impossibilità a prendere cognizione. Pertanto i motivi relativi alla mancata notifica degli atti prodromici e alla nullità per mancato visto sono stati ritenuti infondati; inoltre l'atto è stato ritenuto sufficientemente motivato ai sensi dell'art.7 L.212/00. La parte ricorrente è condannata alle spese di giudizio, liquidate in euro 150,00 oltre oneri e accessori se dovuti.

Norme richiamate

  • D.P.R. 602/1973, art.26

    art.26, primo comma; art.26 comma quarto

    Stabilisce le forme di notificazione della cartella di pagamento (secondo artt.138 e ss. c.p.c. o disposizioni speciali) e prevede che, dopo notifica, la matrice resti nella disponibilità dell'agente; la prova della notifica può essere data mediante relata dell'ufficiale di riscossione o avviso di ricevimento per raccomandata.

  • Codice di procedura civile, artt.138 e ss.

    artt.138 e seguenti c.p.c.

    Indicano le modalità ordinarie di notificazione applicabili anche alla cartella di pagamento quando richiamate dall'art.26 DPR 602/1973.

  • D.P.R. 602/1973, art.25, comma secondo

    Paragona la notifica della cartella alla notificazione del titolo esecutivo e del precetto nel procedimento esecutivo, sottolineandone la funzione di intimazione ad adempiere.

  • D.M. 9 aprile 2001, artt.32 e 39

    artt.32 e 39 D.M. 9/4/2001

    Regolano gli effetti della spedizione postale per la notifica a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, precisando che il perfezionamento avviene con consegna del plico al domicilio e firma sul registro di consegna e sull'AR.

  • D.P.R. 600/1973, art.60

    art.60 D.P.R. 29/9/1973 n.600

    Esempio di disposizione speciale richiamata dall'art.26 per particolari modalità di notifica relative ad agenzie fiscali.

  • D.Lgs. 82/2005 (Codice dell'amministrazione digitale)

    Prevede la validità della notificazione via PEC e la possibilità di utilizzare copie informatiche dell'avvenuta notifica se inviata all'indirizzo risultante dagli elenchi ufficiali.

  • Codice civile, art.1335

    Introduce la presunzione di conoscenza della cosa da parte del destinatario una volta che questa sia pervenuta nella sua sfera di disponibilità; la presunzione è superabile solo con prova che il destinatario si è trovato, senza sua colpa, nell'impossibilità di prendere cognizione.

  • Legge 27 luglio 2000, n.212, art.7

    Stabilisce i requisiti di motivazione degli atti tributari; la Commissione ha ritenuto che l'ingiunzione riportasse elementi (anno di imposta, tariffa, periodi, ragioni della pretesa) idonei a soddisfare detta norma.

  • Codice di procedura civile, art.479

    Richiamato per funzione analogica: la notifica della cartella assolve funzioni simili alla notificazione del titolo esecutivo nella espropriazione forzata.

Massime di principio

  • In caso di contestazione della notifica della cartella di pagamento l'agente della riscossione ha l'onere della prova della regolare notificazione, ma può assolverlo producendo la relata di notifica (per notifiche ordinarie) o l'avviso di ricevimento (per raccomandata A/R); non è necessario produrre l'originale della cartella.
  • La ricezione materiale della cartella o la documentazione dell'avvenuta consegna (AR, relata, copia informatica PEC) determina la presunzione di conoscenza a carico del destinatario ai sensi dell'art.1335 c.c., superabile solo con prova che il destinatario era senza sua colpa nell'impossibilità di prenderne conoscenza.
  • La notifica a mezzo raccomandata A/R è perfezionata con la consegna del plico e la firma sul registro di consegna/AR; la notificazione via PEC è valida se inviata all'indirizzo risultante dagli elenchi prescritti.
  • Per far valere la nullità derivata di un atto successivo (es. cartella) per mancata notifica di atti prodromici, il ricorrente deve fornire elementi concreti che smentiscano la regolare notifica dimostrata dall'agente; mere affermazioni non sono sufficienti.
  • Sul piano del contenuto, la motivazione della cartella è adeguata se fornisce gli elementi essenziali (anno di imposta, tariffa, periodi tassati, ragioni della pretesa) richiesti dall'art.7 L.212/00.
  • L'unica copia materiale della cartella può trovarsi in possesso del contribuente dopo la notifica; ciò non pregiudica la prova dell'avvenuta notifica tramite gli strumenti processuali ammessi (relata, AR, PEC).

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