Cassazione Civile, Ordinanza n. 20472/2022 del 24/06/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
Il ricorrente ha impugnato davanti alla Corte di cassazione la sentenza della Corte d'Appello di Brescia che aveva confermato il rigetto, in primo grado, della domanda di protezione sussidiaria e di protezione umanitaria. Con il primo motivo ha dedotto la violazione degli artt. 3 e 14 del d.lgs. n. 251/2007 e dell'art. 5, comma 6, del d.lgs. n. 286/1998, sostenendo che il giudice di merito aveva negato le forme di tutela sulla base della ritenuta non credibilità del richiedente senza esaminare la documentazione prodotta e senza attivare i poteri istruttori d'ufficio. Con il secondo motivo ha denunciato omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione su fatti decisivi, lamentando che la Corte territoriale non avesse considerato gli sforzi del richiedente nel circostanziare la domanda, la non contraddittorietà delle dichiarazioni, l'attendibilità estrinseca e la situazione personale complessiva.
La decisione
La Corte ha dichiarato l'intero ricorso inammissibile. Il primo motivo è stato ritenuto inammissibile perché diretto a contestare la valutazione di non credibilità compiuta dal giudice di merito, valutazione qualificata come giudizio di fatto non sindacabile in cassazione, e comunque perché la censura si risolveva nella richiesta di una nuova valutazione del merito. Il secondo motivo è stato parimenti dichiarato inammissibile sia perché il vizio motivazionale così formulato non è più proponibile nei termini prospettati alla luce della riduzione del sindacato di legittimità ex art. 360, n. 5, c.p.c., sia perché la doglianza era generica e priva del necessario requisito di specificità. Nulla è stato disposto sulle spese per mancata costituzione del Ministero con controricorso; è stato inoltre dichiarato il raddoppio del contributo unificato, ove dovuto, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002.
Norme richiamate
art. 19 d.lgs. 1° settembre 2011, n. 150
richiamato come base processuale dell'impugnazione della decisione in materia di protezione internazionale
art. 702-quater c.p.c.
richiamato quale norma del rito applicabile al giudizio di merito
art. 3 d.lgs. 19 novembre 2007, n. 251
indicato come regola di procedimentalizzazione legale della decisione sulla credibilità del richiedente
art. 14 d.lgs. 19 novembre 2007, n. 251
menzionato con riferimento all'insussistenza, nell'area di provenienza, delle condizioni di grave danno rilevanti per la protezione sussidiaria
art. 5, comma 6, d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286
richiamato dal ricorrente quale parametro per la protezione umanitaria
art. 370 c.p.c.
richiamato per evidenziare che il Ministero non si era costituito con controricorso, ma solo con atto non idoneo
art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
richiamato per affermare che il vizio motivazionale è stato ridotto al minimo costituzionale del sindacato di legittimità
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
applicato per dichiarare la sussistenza dei presupposti del versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato
Massime di principio
- La valutazione di credibilità del richiedente protezione internazionale, quando sia sorretta da un percorso argomentativo coerente e conforme ai criteri legali, costituisce apprezzamento di fatto non sindacabile in cassazione, se non nei ristretti limiti del vizio motivazionale consentito.
- Il ricorso per cassazione non può essere utilizzato per sollecitare una nuova valutazione del merito attraverso la mera critica dell'accertamento fattuale compiuto dal giudice di appello.
- Il motivo di ricorso deve essere specifico e autosufficiente: doglianze generiche o non puntualmente riferite alla decisione impugnata sono inammissibili.
- Il vizio di motivazione denunciabile in cassazione è oggi circoscritto in modo rigoroso e non consente di censurare in termini generali l'insufficienza o la contraddittorietà della motivazione secondo il previgente modello.
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