Cassazione Civile, Ordinanza n. 26359/2022 del 07/09/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (concessionario riscossione)
La controversia
La controversia riguarda l'impugnazione di quattro intimazioni di pagamento relative a cartelle di pagamento che il contribuente assumeva non essergli mai state notificate. In appello era stata accolta l'eccezione di prescrizione quinquennale per tre cartelle, mentre era stata respinta per una cartella relativa a un credito per imposta di registro, ritenuto soggetto a prescrizione decennale. Con il ricorso per cassazione il contribuente ha dedotto, con il primo motivo, la violazione degli artt. 2948 e 2953 c.c. e 615 c.p.c., sostenendo che, in assenza di una pronuncia giudiziale, la mancata opposizione alla cartella non comporta la conversione della prescrizione breve in decennale e che anche il credito erariale per imposta di registro sarebbe soggetto a prescrizione quinquennale. Con il secondo motivo ha dedotto la violazione degli artt. 91 e 92 c.p.c. e, in subordine, l'apparenza della motivazione ex art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c., censurando la compensazione delle spese disposta dalla Corte d'appello per soccombenza parziale.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto manifestamente infondato il primo motivo, richiamando il principio delle Sezioni Unite secondo cui la mancata impugnazione di un atto di riscossione rende il credito irretrattabile ma non determina la conversione del termine di prescrizione breve in quello decennale ex art. 2953 c.c., salvo che intervenga un titolo giudiziale definitivo. Ha inoltre confermato che, per il credito da imposta di registro, opera la prescrizione decennale. Ha dichiarato inammissibile la questione sulla regolarità della notifica della cartella sollevata solo in memoria, perché coperta da giudicato interno. Quanto al secondo motivo, ha escluso la nullità della motivazione sulle spese, reputandola chiara e sorretta dalla soccombenza reciproca, e ha ribadito che la valutazione della proporzione e compensazione delle spese rientra nel potere discrezionale del giudice di merito. Nessuna statuizione sulle spese di legittimità per la mancata costituzione dell'intimata; è stato dato atto dell'obbligo di versare l'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 2948 c.c.
La prescrizione quinquennale non si applica ai crediti erariali quando la disciplina speciale o l'assenza di una previsione specifica impongono il termine ordinario decennale; non opera la conversione automatica del termine breve per effetto della mancata impugnazione della cartella.
art. 2953 c.c.
La conversione della prescrizione breve in decennale presuppone un titolo giudiziale definitivo; la mera definitività dell'atto di riscossione per mancata opposizione produce solo irretrattabilità del credito, non conversione del termine prescrizionale.
art. 615 c.p.c.
Richiamato dal ricorrente come parametro della censura contro la statuizione sulla prescrizione e sulla riscossione coattiva.
art. 91 c.p.c.
Invocato per contestare la regolazione delle spese; la Corte ha ritenuto corretta la statuizione di compensazione in presenza di soccombenza reciproca.
art. 92 c.p.c.
La valutazione della soccombenza reciproca e la ripartizione/compensazione delle spese sono rimesse al prudente apprezzamento del giudice di merito e non richiedono un'esatta proporzionalità tra accoglimento della domanda e spese poste a carico della parte soccombente.
art. 132, secondo comma, n. 4, c.p.c.
La motivazione sulle spese non è apparente se consente di individuare la ratio decidendi, anche quando essenziale, come nel caso della soccombenza reciproca.
art. 78 del d.P.R. n. 131 del 1986
Per l'imposta di registro è richiamato quale base normativa dell'applicazione del termine ordinario decennale di prescrizione.
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
È stato il parametro formale dei motivi di ricorso per violazione di legge.
art. 380 bis c.p.c.
Richiamato per la trattazione camerale sulla proposta del relatore.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
È stata dichiarata la sussistenza dei presupposti processuali per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Massime di principio
- La mancata opposizione di una cartella o di un atto di riscossione determina la stabilità del credito, ma non trasforma automaticamente la prescrizione breve eventualmente prevista in prescrizione ordinaria decennale; la conversione ex art. 2953 c.c. richiede un titolo giudiziale definitivo.
- Per i crediti erariali, in assenza di una previsione speciale di termine più breve, si applica la prescrizione ordinaria decennale; per l'imposta di registro vale espressamente il termine decennale richiamato dalla disciplina speciale.
- La questione della regolarità della notificazione dell'atto non può essere utilmente dedotta in cassazione se la statuizione di merito sul punto non è stata specificamente censurata, poiché si forma giudicato interno.
- La valutazione della soccombenza reciproca e la conseguente compensazione, totale o parziale, delle spese processuali rientra nel potere discrezionale del giudice di merito ed è insindacabile in cassazione se sorretta da una motivazione intelligibile.
- La motivazione sulla compensazione delle spese non è apparente quando rende percepibile la ragione decisoria, anche se sintetica, come nel riferimento alla soccombenza reciproca.
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