Cassazione Civile, Ordinanza n. 10075/2023 del 14/04/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (contribuente)
La controversia
La controversia nasce da un avviso di accertamento catastale con cui l'Ufficio aveva rettificato il classamento di un immobile sito in Napoli, modificandone la classe da D/1 a C/1 e la relativa rendita. La società contribuente aveva impugnato l'atto e aveva ottenuto accoglimento in primo grado; la Commissione tributaria regionale aveva poi respinto l'appello dell'Agenzia delle entrate, con decisione motivata per relationem alla sentenza di primo grado. In Cassazione l'Agenzia ha proposto due motivi: con il primo ha denunciato violazione di norme costituzionali e di legge, sostenendo che la CTR avesse illegittimamente trascurato le argomentazioni difensive dell'Ufficio sulla legittimità dell'atto; con il secondo ha dedotto nullità della sentenza per difetto di motivazione e violazione degli artt. 112 e 156 c.p.c., lamentando l'assenza di una autonoma ricostruzione dell'iter logico-giuridico, essendosi il giudice d'appello limitato a rinviare alla sentenza di primo grado.
La decisione
La Corte ha ritenuto inammissibili entrambe le censure: il primo motivo perché, pur formalmente prospettato come violazione di legge, in realtà censurava un preteso error in procedendo senza però dedurre in modo univoco la nullità della sentenza; il secondo perché la motivazione per relationem non è di per sé carente o apparente e, nel caso concreto, il ricorso difettava di specificità, non essendo stati trascritti o riassunti i motivi di appello, necessari per verificare la pretesa elusione dei doveri motivazionali. Nonostante l'inammissibilità delle doglianze, il dispositivo finale ha rigettato il ricorso dell'Agenzia e l'ha condannata alle spese in favore della controricorrente.
Norme richiamate
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
Il vizio di violazione di legge presuppone una falsa ricognizione della fattispecie astratta e non può essere usato per dedurre direttamente la violazione di norme costituzionali o un errore processuale non chiaramente sussunto in un motivo coerente.
art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.
La nullità della sentenza può essere denunciata per difetti della motivazione solo se la censura è specificamente articolata e consente di individuare il vizio processuale effettivamente dedotto.
art. 24 Cost.
La violazione di norme costituzionali non è deducibile direttamente come vizio ex art. 360 n. 3 c.p.c., ma deve emergere tramite la norma di legge applicata e, se del caso, mediante questione di legittimità costituzionale.
art. 111 Cost.
Come per l'art. 24 Cost., il contrasto con i parametri costituzionali non è motivo autonomo di ricorso ex art. 360 n. 3 c.p.c.
art. 37, comma 1, D.P.R. 917/1986
Richiamato dall'Ufficio come norma asseritamente violata nella rettifica catastale, ma non esaminato nel merito per l'inammissibilità delle doglianze.
R.D.L. n. 652/1939 conv. in L. n. 1249/1939
Normativa catastale richiamata nel motivo dell'Agenzia, ma non scrutinata nel merito per difetto di ammissibilità.
L. n. 154 del 1998
Norma richiamata dall'Agenzia nel primo motivo, senza decisione di merito per l'inammissibilità della censura.
art. 53 d.lgs. n. 546 del 1992
La sua violazione non era stata dedotta in modo univoco; la Corte rileva che, per riqualificare la censura come error in procedendo, sarebbe stato necessario far emergere chiaramente la nullità della decisione.
art. 112 c.p.c.
Richiamato per sostenere la nullità della sentenza, ma la doglianza è stata respinta per carenza di specificità.
art. 156 c.p.c.
Richiamato insieme all'art. 112 c.p.c. per dedurre la nullità della sentenza, ma non è stata dimostrata una invalidità processuale concreta.
art. 366, n. 4, c.p.c.
Il ricorso deve essere specifico e non generico; la censura è inammissibile se non consente di individuare con precisione il vizio denunciato.
art. 366, n. 6, c.p.c.
Quando si lamenta motivazione per relationem, occorre trascrivere o riassumere gli atti rilevanti, in particolare i motivi di appello, per consentire il controllo di legittimità.
Massime di principio
- La violazione di norme costituzionali non può essere dedotta direttamente come motivo di ricorso per cassazione ex art. 360, n. 3, c.p.c.; il contrasto con la Costituzione deve emergere attraverso la norma di legge applicata e, se del caso, attraverso la questione di legittimità costituzionale.
- Il vizio di violazione di legge ex art. 360, n. 3, c.p.c. riguarda l'erronea individuazione della regola astratta o della sua interpretazione, non la ricostruzione dei fatti né un preteso error in procedendo.
- L'erronea qualificazione formale del motivo non salva il ricorso se dalla sua articolazione non emerge in modo univoco il vizio realmente denunciato; in assenza di tale chiarezza la censura resta inammissibile.
- La motivazione per relationem della sentenza d'appello non è di per sé nulla o apparente quando il giudice condivida le argomentazioni del primo giudice; per censurarla occorre indicare specificamente le ragioni della sentenza di primo grado e i motivi di appello trascurati dal giudice di secondo grado.
- Chi deduce in cassazione il difetto di motivazione per relationem deve rispettare un rigoroso onere di specificità ex art. 366 c.p.c., trascrivendo o riassumendo gli atti processuali rilevanti, soprattutto l'atto di appello, così da consentire il controllo sulla effettiva omissione di esame delle censure.
- La mancata specifica indicazione dei motivi di gravame impedisce di verificare se il giudice d'appello abbia realmente eluso i propri doveri motivazionali e conduce all'inammissibilità della doglianza.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 14 apr 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 09958/2023 del 14/04/2023
- ordinanza_civile · 14 apr 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 09959/2023 del 14/04/2023
- ordinanza_civile · 14 apr 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 09960/2023 del 14/04/2023
- ordinanza_civile · 14 apr 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 09962/2023 del 14/04/2023
- ordinanza_civile · 14 apr 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 09963/2023 del 14/04/2023
- ordinanza_civile · 14 apr 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 09964/2023 del 14/04/2023
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →