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Ordinanza

Ordinanza n. 1215/2026 - Roma, Sezione 1

per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, - della nota m-dg Dog 28/11/2025 -OMISSIS- del Dipartimento in epigrafe del 28 novembre 2025, con la quale viene comunicato al ricorrente che in relazione alla procedura del concorso pubblico su base nazionale per il reclutamento di mille unità di personale da inquadrare nei ruoli del ministero nell’area assistenti profilo di conducente di automezzi, con provvedimento del Direttore Generale del Personale e della Formazione del 27.11.25 prot n m Dog 27/11/2025.-OMISSIS-, è stato disposto di non assegnare al ricorrente alcuna sede di lavoro, e che non sarà convocato per la stipula del contratto di assunzione; - del provvedimento ivi richiamato (non reso noto nonostante l’istanza di accesso effettuata) del Direttore Generale del Personale della Formazione del 27 novembre 2025 prot n m Dog 27/11/2025.-OMISSIS-, con il quale è stato disposto di non assegnare al ricorrente alcuna sede di lavoro, e che non sarà convocato per la stipula del contratto di assunzione; - della graduatoria pubblicata il 28 novembre 2025 di scelta sede nella quale il ricorrente non figura e del relativo avviso pubblicato sul sito istituzionale del Ministero in pari data; - del provvedimento del 28 novembre 2025 del Direttore generale del personale e della formazione prot. n. m_dg.DOG.28/11/2025.0014567.ID, con cui è disposta l’assunzione dei vincitori del concorso pubblico in esito alla procedura di scelta tenutasi tra il 21 e il 25 novembre 2025; - della graduatoria del 28 novembre 2025 dei nn. 916 vincitori con assegnazione sede e uffici di destinazione con rettifica 2 sedi assegnate; - ove esistente, del verbale (o dei verbali) con cui (con i quali) è stata approvata la graduatoria dei vincitori e delle sedi de concorso sopra specificato; - degli atti di convocazione e di scelta delle sedi, ovvero del calendario di assunzione e degli atti di presa in servizio (non noti); - dell’avviso pubblicato sul sito istituzionale del Ministero in data 21 novembre 2025 di scelta sede; - dell’avviso pubblicato sul sito istituzionale del Ministero in data 9 dicembre 2025 di rettifica all’elenco assegnazioni uffici, ove ritenuto lesivo; - della graduatoria per scorrimento definitiva del predetto concorso del 12 dicembre 2025 e del relativo avviso pubblicato in pari data sul sito istituzionale del Ministero; - del provvedimento del Direttore generale del Personale e della Formazione recante protocollo n. m_dg.DOG.12/12/2025.0015415.ID (non noto) con cui è disposto lo scorrimento della graduatoria di merito del Concorso pubblico per titoli e esami per la copertura a tempo indeterminato di 1.000 posti, area Assistenti, profilo conducente di automezzi, nel limite dei posti utile a ricoprire le vacanze presso le sedi residue, già rese note con Avviso del 28 novembre u.s.; - dell’elenco sedi residue pubblicate sul sito istituzionale del ministero in data 12 dicembre 2025; - ove occorra, del bando di concorso emanato con Provvedimento del Direttore generale del Personale e della Formazione (rif. prot. D.O.G. num. 14436.ID del 7 agosto 2024) e in specie dell’art. 2, lett. 3, nella misura in cui detta disposizione della lex specialis si dovesse interpretare nel senso attribuitogli dall’amministrazione, ovvero nel senso che un unico isolato e risalente episodio adolescenziale di guida in stato di ebbrezza sia sufficiente a decretare un giudizio di carenza dei requisiti morali e di condotta tale da giustificare l’esclusione del ricorrente dall’assegnazione della sede di lavoro; - degli atti e verbali e degli avvisi della commissione di esami tutti reperibili al link https://www.giustizia.it/giustizia/it/mg_1_6_1.page?contentId=SCE1415765, nonché al link diretto al portale InPA https://www.inpa.gov.it/bandi-e-avvisi/dettaglio-bandoavviso/?concorso_id=23ce886a9b42403a9ed386e3d708b854; - di tutti gli atti presupposti connessi e conseguenziali o successivi ivi compresi verbali e determine e le assegnazioni di sede e i contratti di lavoro in favore di altri concorrenti

Giustizia amministrativa202601735

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. IOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: mancata assegnazione di una sede di lavoro e mancata convocazione per la stipula del contratto di assunzione, fondate sulla ritenuta carenza dei requisiti morali e di condotta

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (ministero)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente ha impugnato, chiedendone l'annullamento previa sospensione cautelare, la comunicazione con cui l'Amministrazione gli ha reso noto di non assegnargli alcuna sede e di non convocarlo per la stipula del contratto, nonché il provvedimento presupposto, le graduatorie e gli avvisi relativi alla scelta e all'assegnazione delle sedi, gli atti di convocazione e presa di servizio, gli atti successivi di rettifica e scorrimento e, ove occorra, il bando di concorso. Dalla motivazione dell'Amministrazione risultava che le verifiche avevano evidenziato una sentenza irrevocabile della Corte d'appello di Messina del 22 gennaio 2018, divenuta irrevocabile il 7 febbraio 2018, relativa al reato previsto dall'art. 186, comma 2, lett. b), del d.lgs. 285/1992. Tale precedente era stato ritenuto ostativo al requisito della condotta e delle qualità morali previsto dall'art. 2 del d.P.R. 487/1994 e dall'art. 35, comma 6, del d.lgs. 165/2001. Il testo dell'ordinanza non espone analiticamente le singole censure di legittimità dedotte dal ricorrente, ma riferisce che le contestazioni contro gli atti impugnati non sono apparse meritevoli di positivo apprezzamento nella sommaria cognizione cautelare.

La decisione

Il TAR, ritenuta la propria giurisdizione e competenza e applicato l'art. 55 c.p.a., ha respinto l'istanza cautelare. Il Collegio ha preso atto che la mancata assegnazione della sede derivava dalle verifiche amministrative e dalla presenza della sentenza irrevocabile per il reato di guida in stato di ebbrezza, ritenuta dall'Amministrazione incompatibile con il requisito della condotta e delle qualità morali. In sede cautelare, il giudice ha escluso che le censure del ricorrente si prestassero a un positivo apprezzamento e ha quindi ritenuto insuscettibile di accoglimento la domanda di sospensione, senza definire il merito dell'impugnazione. Le spese della fase cautelare sono state compensate per la peculiarità della controversia.

Norme richiamate

  • art. 55 c.p.a.

    Disciplina la tutela cautelare nel processo amministrativo; sulla base della sommaria cognizione propria della fase cautelare, il TAR ha respinto la domanda di sospensione.

  • art. 2 d.P.R. 9 maggio 1994, n. 487

    È richiamato quale fondamento del requisito della condotta e delle qualità morali ritenuto dall'Amministrazione non posseduto dal candidato in ragione della condanna penale.

  • art. 35, comma 6, d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165

    È richiamato dall'Amministrazione quale disposizione collegata al requisito della condotta e delle qualità morali per l'accesso al pubblico impiego.

  • art. 186, comma 2, lett. b), d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285

    Individua il reato oggetto della sentenza irrevocabile della Corte d'appello di Messina posta a fondamento della mancata assegnazione della sede.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196

    È richiamato quale presupposto per disporre l'oscuramento delle generalità del ricorrente.

  • artt. 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679

    Sono richiamati, unitamente all'art. 52 del d.lgs. 196/2003, a tutela dei diritti e della dignità della parte interessata mediante oscuramento dei dati identificativi.

Massime di principio

  • Nella fase cautelare, la sospensione dell'atto amministrativo può essere negata quando, alla luce della sommaria cognizione propria di tale fase, le censure dedotte non presentino una consistenza tale da giustificare un positivo apprezzamento, senza che l'ordinanza debba definire in via definitiva la legittimità dell'atto.
  • Nell'ambito di una procedura concorsuale, l'Amministrazione può fondare la verifica dei requisiti morali e di condotta del candidato su una sentenza penale irrevocabile; la compatibilità del precedente con i requisiti di accesso costituisce questione da valutare nel giudizio amministrativo, ma in sede cautelare la sospensione non è concessa se le censure contro tale valutazione non risultano prima facie meritevoli di accoglimento.

Come è indicizzato

MaterieConcorsi pubbliciTutela cautelare
RamiPubblico impiego e concorsiProcesso amministrativo
SottomaterieRequisiti di ammissione ed esclusione dal concorso
IstitutiTutela cautelareDiscrezionalità amministrativa e tecnica

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