Sentenza del 05/04/2019 n. 9611 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
La contribuente ha denunciato la violazione dell'art. 63, comma 1, del D.Lgs. n. 546 del 1992, sostenendo che la CTR Toscana avesse erroneamente dichiarato tardivo e quindi inammissibile l'atto di riassunzione del giudizio di rinvio. La CTR aveva calcolato il termine considerando la data di pubblicazione della sentenza della Corte di cassazione, 20 aprile 2012, e la data di deposito dell'atto di riassunzione, 21 giugno 2013, senza valorizzare adeguatamente la data di perfezionamento della notificazione.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto fondato il ricorso, affermando che la prova del perfezionamento della notificazione postale dell'atto può essere fornita mediante l'elenco delle raccomandate recante il timbro postale, anche se privo di sottoscrizione, purché sia identificabile la provenienza dell'attestazione. La CTR ha quindi errato nel dare rilievo esclusivo alla data di deposito dell'atto di riassunzione. La sentenza impugnata è stata cassata e la causa è stata rinviata alla CTR Toscana, in diversa composizione, per un nuovo esame e per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 63, comma 1
La disposizione disciplina la riassunzione del processo tributario a seguito della cassazione con rinvio. Il rispetto del termine deve essere valutato considerando il momento rilevante della notificazione dell'atto, non soltanto la successiva data di deposito presso la segreteria.
Art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
Consente di denunciare in cassazione la violazione o falsa applicazione di norme di diritto; la contribuente ha utilizzato tale motivo per contestare l'errata interpretazione delle regole sulla tempestività della riassunzione.
Cass. civ., nn. 14163 e 22878 del 2017
La prova del perfezionamento della notifica a mezzo posta dell'atto di appello è validamente fornita dal notificante mediante la produzione dell'elenco delle raccomandate recante il timbro delle poste.
Il timbro postale sull'elenco delle raccomandate costituisce prova idonea della data dell'attività notificatoria, anche senza sottoscrizione, poiché l'attestazione proviene da un pubblico agente ed è assistita dalla tutela penale contro il falso ideologico.
Massime di principio
- Nei giudizi riassunti dopo una cassazione con rinvio, la tempestività dell'atto non deve essere valutata esclusivamente in base alla data del deposito, ma anche in base alla data in cui la notificazione si è perfezionata.
- La parte che effettua una notificazione postale può provare la tempestività producendo l'elenco delle raccomandate con il timbro dell'ufficio postale; l'assenza della firma non rende automaticamente inidonea tale prova.
- Quando una norma processuale prevede un termine per la riassunzione, è essenziale distinguere tra notificazione dell'atto e suo successivo deposito, perché il primo adempimento può essere quello decisivo per il rispetto del termine.
- Se il giudice di merito dichiara tardivo un atto senza considerare la documentazione relativa alla data di notificazione, la decisione può essere cassata per violazione delle norme processuali applicabili.
- L'accoglimento del ricorso per cassazione e il rinvio non comportano necessariamente la vittoria definitiva sulla controversia tributaria sostanziale: il giudice del rinvio dovrà ancora riesaminare la causa.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza tributaria, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza tributaria
- Sentenza · 5 apr 2019Sentenza del 05/04/2019 n. 283 - Comm. Trib. Reg. per le Marche
- Sentenza · 5 apr 2019Sentenza del 05/04/2019 n. 315 - Comm. Trib. Prov. Avellino
- Sentenza · 5 apr 2019Sentenza del 05/04/2019 n. 450 - Comm. Trib. Reg. per la Liguria
- Sentenza · 5 apr 2019Sentenza del 05/04/2019 n. 457 - Comm. Trib. Reg. per la Liguria
- Sentenza · 5 apr 2019Sentenza del 05/04/2019 n. 713 - Comm. Trib. Reg. Emilia Romagna
- Sentenza · 5 apr 2019Sentenza del 05/04/2019 n. 3083 - Comm. Trib. Reg. per la Campania
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza tributaria →