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Sentenza

Sentenza n. 1573/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 7

per la riforma della sentenza in forma semplificata del Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania sezione staccata di Salerno (Sezione Seconda) n. 3271/2022, resa tra le parti;

Giustizia amministrativa202305077

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sez. VIISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: Ordinanza comunale di demolizione e rimessione in pristino di opere abusive e di un’area utilizzata come parcheggio o sosta di autoveicoli

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (comune e gestore stradale)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il proprietario aveva impugnato l’ordinanza comunale n. 37 del 2022, con cui era stata ingiunta la demolizione delle opere realizzate presso l’immobile e la rimessione in pristino dei luoghi. Deduceva, in appello, l’erroneità della sentenza del TAR che aveva respinto il ricorso. In particolare, sosteneva: la preesistenza dell’area di sosta rispetto all’entrata in vigore del PUT e la conoscenza della sua destinazione da parte del Comune e dell’ANAS; l’esistenza di autorizzazioni o nulla osta dell’ANAS e l’efficacia delle sentenze del Giudice di pace che avevano annullato alcune contravvenzioni stradali; l’assenza di scavi o sbancamenti e la natura meramente manutentiva delle opere, consistenti nell’estirpazione di piante, nella pulizia dell’area, nella sistemazione del pietrame e nel disgaggio di massi pericolanti; l’inquadramento degli interventi nell’edilizia libera di cui all’art. 6 d.P.R. 380/2001, con conseguente inapplicabilità dell’art. 31 del medesimo decreto. Venivano dedotti errori di giudizio, violazione degli artt. 6 e 31 e seguenti d.P.R. 380/2001 e degli strumenti urbanistici comunali e del PUT, nonché eccesso di potere per difetto di istruttoria, erroneità dei presupposti, travisamento, sviamento e arbitrarietà.

La decisione

Il Consiglio di Stato ha respinto l’appello e confermato la sentenza del TAR. Il Collegio ha ricostruito gli accertamenti compiuti da ANAS e dal Comune: dopo la comunicazione di lavori di manutenzione ordinaria, erano stati rilevati la sistemazione di pietrame su pertinenze stradali senza autorizzazione e uno sbancamento finalizzato alla realizzazione di uno slargo o piazzola, anch’esso privo di nulla osta tecnico. Le relazioni della Polizia municipale e il sopralluogo comunale avevano documentato l’utilizzo dell’area per la sosta di camion e autoveicoli, in fascia di rispetto stradale e in zona territoriale E1a, destinata alla tutela dei terrazzamenti, nella quale il PUT e il PRG non consentono trasformazioni del suolo. La preesistenza di una rientranza o di un’area fisica non legittimava il suo utilizzo giuridico come piazzola di sosta senza autorizzazione dell’ente proprietario della strada. Il disciplinare ANAS del 2012 autorizzava esclusivamente la realizzazione di un accesso carraio di sei metri con destinazione a fondo agricolo, non la creazione di un parcheggio. Il giudice ha inoltre escluso che le sentenze del Giudice di pace, relative a contravvenzioni al Codice della strada concernenti le attività formalmente comunicate, potessero fare stato nel giudizio amministrativo sull’abuso edilizio e urbanistico. La trasformazione dell’area in parcheggio, con aumento del carico urbanistico e modifica della cornice ambientale in zona vincolata, richiedeva il permesso di costruire e non poteva essere ricondotta all’edilizia libera. È stata quindi ritenuta legittima l’ordinanza di demolizione e rimessione in pristino. Le spese del grado sono state poste a carico dell’appellante, per euro 1.750 a favore del Comune e euro 1.750 a favore di ANAS.

Norme richiamate

  • art. 6 d.P.R. 380/2001

    Le attività di pulizia, sistemazione del pietrame e disgaggio indicate dal proprietario non comprendono la trasformazione sostanziale dell’area in una piazzola di sosta; tale trasformazione non può essere sottratta al regime dei titoli edilizi.

  • art. 31 d.P.R. 380/2001

    demolizione e rimessa in pristino

    È applicabile quando l’intervento abusivo comporta una trasformazione urbanistico-edilizia soggetta a permesso di costruire, come la realizzazione di un’area destinata a parcheggio in zona vincolata e urbanisticamente non trasformabile.

  • art. 17 PUT

    La disciplina del PUT relativa alla zona territoriale interessata non ammette la trasformazione del suolo finalizzata alla realizzazione dell’area di parcheggio.

  • art. 33 PRG del Comune di Praiano

    Le previsioni urbanistiche applicabili alla zona E1a e alla fascia di rispetto stradale escludono la destinazione dell’area a parcheggio e le relative trasformazioni.

  • art. 21, commi 1 e 5, Codice della strada

    Le sentenze del Giudice di pace relative alle contravvenzioni stradali non producono effetti vincolanti sulla distinta valutazione amministrativa dell’abuso edilizio e urbanistico.

  • art. 87, comma 4-bis, c.p.a.

    Richiamato in relazione alla trattazione della causa nell’udienza straordinaria di smaltimento dell’arretrato.

  • art. 17, comma 6, d.l. 9 giugno 2021, n. 80, convertito dalla l. 6 agosto 2021, n. 113

    Richiamato per la celebrazione da remoto della camera di consiglio.

Massime di principio

  • La preesistenza materiale di una rientranza o di uno spazio utilizzabile non attribuisce, di per sé, una legittima destinazione urbanistica o viabilistica a parcheggio: l’uso giuridico dell’area per la sosta resta subordinato ai titoli e alle autorizzazioni richiesti dall’ordinamento.
  • La realizzazione di una piazzola o area di sosta mediante sistemazione del pietrame e sbancamento, quando comporta la definitiva trasformazione del territorio, l’aumento del carico urbanistico e la modifica della cornice ambientale in zona vincolata, non rientra nell’edilizia libera e richiede il permesso di costruire.
  • Un’autorizzazione dell’ente proprietario della strada limitata alla realizzazione di un accesso carraio con specifica destinazione d’uso non può essere interpretata estensivamente come autorizzazione alla realizzazione di un parcheggio o alla destinazione dell’area alla sosta di autoveicoli.
  • L’annullamento, da parte del giudice ordinario, di contravvenzioni al Codice della strada relative a specifiche attività materiali non vincola il giudice amministrativo nella distinta valutazione della legittimità di un’ordinanza edilizia e urbanistica, quando i relativi giudizi hanno oggetto e presupposti diversi.

Come è indicizzato

MaterieAbusi edilizi e sanzioniTitoli abilitativi ediliziDestinazioni d'uso e zone omogeneeVincoli urbanistici
RamiEdiliziaUrbanistica e governo del territorio
SottomaterieOrdinanza di demolizione
IstitutiEccesso di potereDifetto di istruttoriaDiscrezionalità amministrativa e tecnicaProporzionalità e ragionevolezza

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