Direttiva 2009/84
Direttiva 2009/84/CE della Commissione, del 28 luglio 2009 , recante modifica della direttiva 98/8/CE del Parlamento europeo e del Consiglio al fine di iscrivere il fluoruro di solforile come principio attivo nell’allegato I della direttiva (Testo rilevante ai fini del SEE)
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa direttiva 2009/84/CE modifica la direttiva 98/8/CE per iscrivere il fluoruro di solforile nell’allegato I come principio attivo ammesso per i biocidi del tipo di prodotto 18, ossia gli insetticidi. L’iscrizione è accompagnata da condizioni stringenti di autorizzazione, limitazione all’uso da parte di professionisti appositamente formati, misure di riduzione del rischio e obblighi di monitoraggio atmosferico. La direttiva fissa inoltre il termine di recepimento e la data di applicazione uniforme negli Stati membri.
Modifica della direttiva 98/8/CE per iscrivere il fluoruro di solforile nell’allegato I come principio attivo dei biocidi del tipo di prodotto 18 (insetticidi).
Ambito di applicazione
Si applica ai biocidi utilizzati come insetticidi del tipo di prodotto 18, contenenti fluoruro di solforile, ai fini dell’autorizzazione, modifica o revoca delle autorizzazioni negli Stati membri ai sensi della direttiva 98/8/CE. Rilevano in particolare i prodotti venduti e utilizzati da professionisti appositamente formati, nonché gli obblighi di monitoraggio delle concentrazioni di fluoruro di solforile negli strati superiori della troposfera. La direttiva è rivolta agli Stati membri e richiede il recepimento nel diritto interno entro il termine previsto; nel testo non sono indicate esclusioni generali ulteriori, salvo il riferimento ai prodotti contenenti più di un principio attivo per il termine di conformità all’articolo 16, paragrafo 3, che segue le ultime decisioni di iscrizione relative ai rispettivi principi attivi.
Direttiva 2009/84/CE: iscrizione del fluoruro di solforile nell’allegato I della direttiva 98/8/CE
La direttiva interviene nel quadro della disciplina UE sui biocidi per inserire il fluoruro di solforile tra i principi attivi ammessi nell’allegato I della direttiva 98/8/CE, limitatamente ai biocidi del tipo di prodotto 18, cioè gli insetticidi. Il provvedimento recepisce gli esiti della valutazione effettuata nell’ambito del programma di riesame dei principi attivi e mira a consentire autorizzazioni armonizzate nei diversi Stati membri.
Contesto e finalità
La Commissione richiama il regolamento (CE) n. 1451/2007, che ha avviato la seconda fase del programma decennale di valutazione dei principi attivi, e sottolinea che il fluoruro di solforile è stato esaminato per l’uso come insetticida. Dai risultati emerge che i biocidi contenenti tale sostanza possono soddisfare i requisiti della direttiva 98/8/CE, rendendo opportuno l’inserimento nell’allegato I per assicurare coerenza nelle autorizzazioni negli Stati membri.
Ambito di applicazione materiale
La modifica riguarda esclusivamente i biocidi utilizzati come insetticidi contenenti fluoruro di solforile, classificati nel tipo di prodotto 18. La direttiva non disciplina in generale tutti i biocidi a base di questa sostanza, ma l’uso specifico ai fini dell’autorizzazione del prodotto secondo la direttiva 98/8/CE.
Effetti sull’autorizzazione dei prodotti
L’iscrizione nell’allegato I comporta che gli Stati membri possano autorizzare, modificare o revocare le autorizzazioni dei biocidi contenenti fluoruro di solforile in conformità all’articolo 16, paragrafo 3, della direttiva 98/8/CE. La Commissione evidenzia inoltre che i prodotti devono rispettare i requisiti generali di cui all’articolo 5 della direttiva 98/8/CE.
Condizioni specifiche imposte agli Stati membri
L’allegato alla direttiva inserisce una voce relativa al fluoruro di solforile con condizioni puntuali che gli Stati membri devono far rispettare in sede autorizzativa:
- i prodotti possono essere venduti e utilizzati solo da professionisti appositamente formati;
- devono essere adottate misure appropriate per proteggere i fumigatori e le persone nelle vicinanze durante la fumigazione e il rilascio del gas in edifici o altri spazi recintati;
- le etichette e/o le istruzioni di sicurezza devono indicare che, prima della fumigazione di un’area recintata, occorre rimuovere ogni genere alimentare;
- devono essere monitorate le concentrazioni di fluoruro di solforile negli strati superiori della troposfera;
- i titolari delle autorizzazioni devono trasmettere direttamente alla Commissione, ogni cinque anni e per la prima volta entro cinque anni dall’ottenimento dell’autorizzazione, una relazione sul monitoraggio.
È inoltre indicato un limite di rivelabilità per l’analisi pari ad almeno 0,5 ppt, corrispondente a 2,1 ng di fluoruro di solforile/m3 di troposfera.
Termini temporali
La direttiva stabilisce una sequenza temporale precisa:
- data di iscrizione: 1º luglio 2011;
- termine per conformarsi all’articolo 16, paragrafo 3: 30 giugno 2013;
- scadenza dell’iscrizione: 30 giugno 2021.
Per i prodotti contenenti più di un principio attivo, il termine per conformarsi all’articolo 16, paragrafo 3, segue quello fissato nelle ultime decisioni di iscrizione relative ai rispettivi principi attivi.
Recepimento nazionale e applicazione
Gli Stati membri devono adottare e pubblicare entro il 30 giugno 2010 le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per il recepimento. Tali disposizioni si applicano dal 1º luglio 2011. Quando adottano le misure nazionali, gli Stati membri devono prevedere un riferimento alla direttiva o corredarlo all’atto della pubblicazione ufficiale; devono inoltre comunicare alla Commissione il testo delle disposizioni interne essenziali adottate.
Entrata in vigore e destinatari
La direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. I destinatari sono gli Stati membri.
Disposizioni principali
Iscrizione del fluoruro di solforile nell’allegato I della direttiva 98/8/CE
L’articolo 1 dispone la modifica dell’allegato I della direttiva 98/8/CE in conformità all’allegato della direttiva 2009/84/CE, con iscrizione del fluoruro di solforile come principio attivo per il tipo di prodotto 18 (insetticidi).
Condizioni di autorizzazione e uso professionale
L’allegato prevede che gli Stati membri subordinino le autorizzazioni a condizioni specifiche: vendita e uso solo da parte di professionisti appositamente formati; adozione di misure per proteggere fumigatori e persone vicine durante fumigazione e rilascio del gas; indicazioni in etichetta e/o nelle istruzioni di sicurezza sul fatto che, prima della fumigazione di un’area recintata, occorre rimuovere gli alimenti; monitoraggio delle concentrazioni nella troposfera superiore; obbligo per i titolari delle autorizzazioni di trasmettere ogni cinque anni alla Commissione una relazione sul monitoraggio.
Obblighi di risultato per gli Stati membri ai sensi dell’articolo 16, paragrafo 3, della direttiva 98/8/CE
L’iscrizione mira a consentire agli Stati membri di rilasciare, modificare o revocare le autorizzazioni dei biocidi contenenti fluoruro di solforile in conformità all’articolo 16, paragrafo 3, della direttiva 98/8/CE. Il testo sottolinea che i prodotti devono essere conformi ai requisiti dell’articolo 5 della direttiva 98/8/CE.
Termine di recepimento e data di applicazione
Gli Stati membri devono adottare e pubblicare entro il 30 giugno 2010 le disposizioni necessarie per conformarsi alla direttiva e applicarle a decorrere dal 1º luglio 2011. Le misure nazionali devono contenere un riferimento alla direttiva o essere corredate di tale riferimento alla pubblicazione ufficiale.
Entrata in vigore e destinatari
La direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Gli Stati membri sono i destinatari della direttiva.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale del documento, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Normativa europea, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Normativa europea
- direttiva · 27 lug 2009Direttiva 2009/83
- direttiva · 29 lug 2009Direttiva 2009/87
- direttiva · 29 lug 2009Direttiva 2009/86
- direttiva · 29 lug 2009Direttiva 2009/85
- direttiva · 30 lug 2009Direttiva 2009/89
- direttiva · 30 lug 2009Direttiva 2009/88
Cerchi altro? Cerca gratis in Normativa europea →