Direttiva 2009/83
Direttiva 2009/83/CE della Commissione, del 27 luglio 2009 , che modifica alcuni allegati della direttiva 2006/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le disposizioni tecniche relative alla gestione del rischio (Testo rilevante ai fini del SEE )
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa direttiva interviene in modo puntuale sulla direttiva 2006/48/CE, precisando varie regole tecniche degli allegati in materia di rischio di credito, tecniche di attenuazione del rischio, cartolarizzazioni e rischio operativo. L’obiettivo è garantire un’applicazione più uniforme e convergente delle norme prudenziali nell’Unione, correggendo anche alcune disposizioni considerate non allineate alle buone pratiche di risk management. È prevista la trasposizione nazionale entro il 31 ottobre 2010 e l’applicazione delle misure dal 31 dicembre 2010.
Modifica alcuni allegati della direttiva 2006/48/CE per precisare e aggiornare le disposizioni tecniche in materia di gestione del rischio bancario e di trattamento prudenziale di specifiche esposizioni e tecniche di attenuazione del rischio.
Ambito di applicazione
Si applica agli enti creditizi disciplinati dalla direttiva 2006/48/CE e, indirettamente, alle autorità competenti degli Stati membri chiamate a recepire e applicare le modifiche tecniche agli allegati della disciplina prudenziale bancaria. Incide su cartolarizzazioni, esposizioni verso enti, imprese e immobili, garanzie personali e reali, polizze vita poste a garanzia, rischio operativo e obblighi informativi/pilastro 3. Ha portata territoriale UE ed è rilevante anche ai fini SEE. Le modifiche si applicano dal 31 dicembre 2010, dopo il recepimento nazionale.
Direttiva 2009/83/CE della Commissione: modifica tecnica della direttiva 2006/48/CE in materia di gestione del rischio bancario
La direttiva interviene in modo mirato sugli allegati della direttiva 2006/48/CE, con finalità di chiarimento tecnico e di convergenza applicativa delle regole prudenziali per gli enti creditizi. I considerando evidenziano l’esigenza di assicurare un’applicazione uniforme nell’UE, di correggere disposizioni non pienamente coerenti con le buone pratiche di risk management e di chiarire in particolare il trattamento del trasferimento significativo del rischio nelle cartolarizzazioni e delle linee di liquidità verso veicoli fuori bilancio.
Obiettivi e contesto normativo
La Commissione adotta la direttiva in base all’articolo 150, paragrafo 1, lettera l), della direttiva 2006/48/CE. La logica dell’intervento è quella di modificare alcuni allegati tecnici della disciplina sul capitale regolamentare, senza riscrivere l’impianto generale, ma incidendo su criteri di ponderazione del rischio, riconoscimento delle garanzie, cartolarizzazioni, rischio operativo e informativa al mercato.
Ambito di applicazione
Le modifiche riguardano gli enti creditizi soggetti alla direttiva 2006/48/CE e, per riflesso, le autorità competenti incaricate della vigilanza e dell’autorizzazione all’uso di determinati metodi prudenziali. Le disposizioni toccano esposizioni verso enti e imprese, operazioni di leasing, cartolarizzazioni tradizionali e sintetiche, garanzie reali e personali, polizze vita poste a garanzia, calcolo del requisito per il rischio operativo e disclosure ai sensi del terzo pilastro.
Modifiche al trattamento delle esposizioni e delle garanzie
Nell’allegato VI vengono chiarite le regole sulle esposizioni verso enti con valutazione del merito di credito di un’ECAI, distinguendo tra durate residue superiori a tre mesi e fino a tre mesi. Viene anche inserita una disciplina specifica per i contratti di leasing: il valore dell’esposizione corrisponde ai canoni minimi di leasing scontati e, per il valore residuale dei beni locati, si applica la formula 1/t * 100 % * valore dell’esposizione, dove t è il maggiore tra 1 e il numero più prossimo di anni interi residui.
Nell’allegato VIII, parte 1, si specifica il riconoscimento delle quote di organismi di investimento collettivo come garanzia reale, anche quando il fondo non sia limitato ai soli strumenti riconoscibili. In tali casi il valore della garanzia viene determinato assumendo l’investimento massimo consentito in attività non ammissibili, con sottrazione dell’eventuale valore negativo di tali attività.
Polizze di assicurazione vita come protezione del credito
La direttiva introduce una disciplina dettagliata per il riconoscimento delle polizze vita poste a garanzia del finanziamento. Il riconoscimento è subordinato a condizioni cumulative: costituzione in pegno o in garanzia a favore dell’ente, notifica alla compagnia, impossibilità per l’assicuratore di effettuare pagamenti senza il consenso dell’ente, diritto di risoluzione della polizza e riscossione del valore di riscatto in caso di inadempimento, copertura per l’intera durata del prestito, opponibilità giuridica, valore di riscatto dichiarato e non riducibile, pagamento tempestivo su richiesta e assoggettamento dell’assicuratore alla disciplina prudenziale UE o equivalente di paese terzo.
L’allegato VIII, parte 3, collega tale garanzia alle regole di ponderazione del rischio e introduce fattori di ponderazione dedicati nell’allegato VIII, parte 3, punto 80 bis, sulla base del rischio attribuito all’esposizione di primo rango non garantita verso l’assicuratore.
Cartolarizzazioni: trasferimento significativo del rischio
Una parte centrale dell’intervento riguarda l’allegato IX. Per le cartolarizzazioni tradizionali, l’ente cedente può escludere le esposizioni cartolarizzate dal calcolo dei requisiti patrimoniali se è trasferito un rischio di credito significativo a terzi oppure se le posizioni di cartolarizzazione detenute sono trattate con fattore del 1250 % o dedotte dai fondi propri. Sono introdotti criteri presuntivi per il trasferimento significativo del rischio: in sintesi, la quota di tranche mezzanine detenuta non deve superare il 50 % del totale delle tranche mezzanine, oppure, in assenza di tranche mezzanine, la quota trattenuta deve essere contenuta entro il 20 % e la posizione detenuta deve risultare sostanzialmente inferiore rispetto alle perdite attese sulle esposizioni cartolarizzate.
Per le cartolarizzazioni sintetiche, la struttura è analoga: il trasferimento significativo si presume in presenza delle medesime soglie o, in alternativa, quando l’autorità competente riconosca che le politiche e metodologie dell’ente garantiscono una riduzione dei requisiti patrimoniali giustificata da un equivalente trasferimento del rischio, purché ciò sia riconosciuto anche nei sistemi interni di risk management e allocazione del capitale.
Linee di liquidità e conversione del credito
La direttiva modifica anche il trattamento delle linee di liquidità nell’allegato IX, parte 4: in presenza delle condizioni richieste, può essere applicato un fattore di conversione del 50 % sull’importo nominale della linea di liquidità. Contestualmente, alcune disposizioni tecniche sono soppresse, con una semplificazione del quadro regolamentare.
Rischio operativo e riconoscimento delle assicurazioni
Nell’allegato X, parte 2, il requisito patrimoniale per il rischio operativo viene definito come media su tre anni delle somme annuali per aree di attività; i requisiti negativi possono compensare quelli positivi senza limiti, ma se il totale annuale è negativo, il contributo dell’anno al numeratore è pari a zero.
Nell’allegato X, parte 3, si richiede agli enti di classificare correttamente i dati storici di perdita per aree di attività e tipologie di evento, con criteri documentati e oggettivi. Le perdite operative connesse al rischio di credito già contabilizzate nella banca dati del credito devono essere registrate separatamente nel database operativo, ma non sono soggette al requisito operativo finché continuano a essere trattate come rischio di credito. Le perdite operative legate ai rischi di mercato devono invece essere computate nel requisito operativo. Il beneficio derivante da assicurazioni o altri meccanismi di trasferimento del rischio non può ridurre il requisito oltre il 20 % del livello antecedente al riconoscimento delle tecniche di attenuazione.
Informativa al mercato
L’allegato XII viene integrato per rafforzare la trasparenza sui modelli VaR e sull’uso di tecniche di attenuazione del rischio operativo. Gli enti devono pubblicare dati VaR giornalieri massimi, medi e minimi del periodo, i valori di fine periodo e il raffronto tra VaR di fine giornata e le variazioni giornaliere del portafoglio, con analisi delle deviazioni significative. Gli enti che utilizzano il metodo dell’articolo 105 devono inoltre descrivere l’uso di assicurazioni e altri meccanismi di trasferimento del rischio per attenuare il rischio operativo.
Recepimento, applicazione ed entrata in vigore
Gli Stati membri devono recepire la direttiva entro il 31 ottobre 2010 e applicare le disposizioni dal 31 dicembre 2010. Devono inoltre comunicare alla Commissione il testo delle misure di recepimento e una tavola di concordanza. La direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è destinata agli Stati membri.
Disposizioni principali
Aggiornamento delle regole su cartolarizzazioni e gestione del rischio
L’articolo 1 modifica l’allegato V, punto 8, chiarendo che i rischi derivanti da operazioni di cartolarizzazione in cui l’ente creditizio è cedente o promotore devono essere valutati e gestiti tramite politiche e procedure adeguate, in modo da riflettere pienamente la sostanza economica dell’operazione nelle decisioni di valutazione e gestione del rischio.
Esposizioni verso enti, imprese e leasing
Nell’allegato VI sono precisati i criteri di ponderazione del rischio per esposizioni verso enti con valutazione del merito di credito a breve e a medio termine, con aggiornamento delle formulazioni dei punti 29, 31 e 73 e della rubrica del punto 14. È inoltre introdotto il punto 90 sul trattamento dei contratti di leasing: il valore dell’esposizione è pari ai canoni minimi di leasing scontati, inclusi eventuali valori residuali garantiti ammissibili; per il valore residuale dei beni locati si applica la formula 1/t * 100 % * valore dell’esposizione.
Metodo IRB per strumenti di capitale e esposizioni da leasing
Nell’allegato VII, parte 1, il punto 25 ridefinisce il calcolo dell’importo delle esposizioni ponderato per il rischio per strumenti di capitale mediante modelli interni VaR al 99° percentile, con un minimo pari al totale delle esposizioni minime richieste dal metodo PD/LGD e delle perdite attese moltiplicate per 12,5. Il punto 27 conferma la regola generale del 100 % del valore dell’esposizione, con una regola specifica per il valore residuale nei leasing, sempre con formula 1/t.
Aggiustamenti nella misurazione della durata residua e nei requisiti per garanzie finanziarie
Nell’allegato VII, parte 2, si modificano le regole sulla durata residua media ponderata M per determinate operazioni garantite integralmente o quasi integralmente e soggette a accordi di compensazione: almeno 10 giorni per derivati e rimarginazione, almeno 5 giorni per pronti contro termine e securities/commodities lending, con ponderazione per nozionale. Si chiarisce inoltre che, in deroga, M non può essere inferiore a 1 giorno in taluni casi. Nell’allegato VII, parte 4, il punto 96 esclude l’applicazione dei punti 97-104 alle garanzie prestate da enti, amministrazioni centrali e banche centrali e imprese idonee se l’ente applica già le regole degli articoli 78-83; in tal caso si applicano gli articoli 90-93.
Riconoscimento di organismi di investimento collettivo e polizze vita a garanzia
Nell’allegato VIII, parte 1, si precisano le modalità con cui le quote di organismi di investimento collettivo possono essere riconosciute come garanzia reale quando il fondo non è limitato agli strumenti ammissibili: il valore riconoscibile corrisponde alle attività ammissibili, assumendo che il fondo investa nella misura massima consentita in attività non ammissibili, con eventuale sottrazione del valore negativo delle attività non ammissibili. Nell’allegato VIII, parte 2, punto 13, sono elencate le condizioni cumulative per riconoscere come protezione del credito le polizze di assicurazione vita costituite in garanzia: vincolo o pegno esplicito, notifica all’assicuratore, diritto dell’ente di risolvere la polizza e incassare il valore di riscatto in caso di default, durata della protezione per tutta la vita del prestito, opponibilità giuridica, valore di riscatto non riducibile e pagabile tempestivamente, e soggezione dell’assicuratore alla disciplina prudenziale UE o equivalente di un paese terzo.
Controgaranzie, metodo semplificato per garanzie finanziarie e regole di copertura
Sempre nell’allegato VIII, parte 2, il punto 16 amplia il riconoscimento delle esposizioni protette da garanzia personale controgarantita da soggetti pubblici o assimilati, purché ricorrano le condizioni previste. Nell’allegato VIII, parte 3, si limita l’uso del metodo semplificato per le garanzie reali finanziarie ai casi in cui gli importi ponderati siano calcolati ai sensi degli articoli 78-83, vietando l’uso selettivo combinato con il metodo integrale salvo eccezioni specifiche; si chiarisce anche il calcolo del fattore di ponderazione della parte coperta, con un minimo del 20 % salvo eccezioni, e il trattamento della parte residua come non garantita. Sono poi precisate le definizioni di E, GA e le regole applicabili alle esposizioni garantite da protezione del credito non finanziata.
Nuove regole per il trasferimento significativo del rischio nelle cartolarizzazioni
Nell’allegato IX, parte 2, per le cartolarizzazioni tradizionali e sintetiche vengono riscritte le condizioni per l’esclusione delle esposizioni cartolarizzate dal calcolo dei requisiti patrimoniali. In entrambi i casi, l’ente cedente può ottenere il riconoscimento del trasferimento significativo del rischio se sono rispettate condizioni alternative: soglia del 50 % per le tranche mezzanine trattenute, oppure assenza di tranche mezzanine con dimostrazione che le posizioni soggette a deduzione o a ponderazione del 1250 % eccedono in modo sostanziale le perdite attese e che la quota trattenuta non supera il 20 %. È inoltre prevista un’ulteriore via fondata su politiche e metodologie interne approvate dall’autorità competente, purché il trasferimento sia riconosciuto anche nella gestione interna del rischio e nell’allocazione interna del capitale. In alternativa, l’ente può applicare il fattore del 1250 % a tutte le posizioni detenute o dedurle dai fondi propri.
Linee di liquidità e soppressione di disposizioni obsolete
Nell’allegato IX, parte 4, il punto 13 viene riscritto prevedendo che, in presenza delle condizioni richieste, al nominale di una linea di liquidità possa applicarsi un fattore di conversione del 50 %. Sono soppressi i punti 2.4.2, 14, 48, 3.5.1 e 56, con eliminazione di alcune previsioni tecniche non più mantenute.
Rischio operativo: formula del requisito e dati storici
Nell’allegato X, parte 2, il requisito patrimoniale per il rischio operativo è definito come media triennale delle somme annuali per aree di attività; i requisiti negativi possono compensare senza limiti quelli positivi, ma se la somma annuale complessiva è negativa il valore al numeratore è zero. Nell’allegato X, parte 3, gli enti devono essere in grado di classificare i dati storici di perdita per area di attività e tipologia di evento, con criteri documentati e oggettivi; le perdite operative collegate al rischio di credito già incluse nelle banche dati del credito sono registrate separatamente nel database operativo e non generano doppio requisito finché restano trattate come rischio di credito. Le perdite operative legate ai rischi di mercato concorrono invece al requisito operativo. Il riconoscimento di assicurazioni o altri meccanismi di trasferimento del rischio non può ridurre il requisito oltre il 20 % del livello precedente al riconoscimento.
Informativa al mercato e VaR
Nell’allegato XII sono rafforzati gli obblighi di informativa: per il modello VaR si devono pubblicare dati giornalieri massimi, medi e minimi durante il periodo di segnalazione, i valori VaR di fine periodo e il confronto tra VaR di fine giornata e le variazioni giornaliere del valore del portafoglio entro il giorno lavorativo successivo, con analisi delle deviazioni rilevanti. Inoltre, gli enti che usano il metodo dell’articolo 105 per il rischio operativo devono descrivere l’uso di assicurazioni e altri meccanismi di trasferimento del rischio ai fini di attenuazione.
Recepimento, applicazione e destinatari
L’articolo 2 impone agli Stati membri di adottare e pubblicare entro il 31 ottobre 2010 le misure necessarie di recepimento e di comunicare immediatamente alla Commissione il testo e la tavola di concordanza. Le disposizioni devono essere applicate dal 31 dicembre 2010. I testi nazionali devono contenere un riferimento alla direttiva o esserne corredati alla pubblicazione ufficiale. L’articolo 3 stabilisce l’entrata in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea; l’articolo 4 indica gli Stati membri come destinatari.
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