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direttiva

Direttiva 2009/88

Direttiva 2009/88/CE della Commissione, del 30 luglio 2009 , recante modifica della direttiva 98/8/CE del Parlamento europeo e del Consiglio al fine di iscrivere il thiacloprid come principio attivo nell’allegato I della direttiva (Testo rilevante ai fini del SEE)

Normativa europea32009L0088

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La direttiva 2009/88/CE modifica la direttiva 98/8/CE per iscrivere il thiacloprid nell’allegato I come principio attivo utilizzabile nei biocidi di tipo 8, cioè come preservante del legno. L’iscrizione è accompagnata da condizioni specifiche di autorizzazione, con particolare attenzione alla protezione del suolo e delle acque e con divieti/limitazioni per taluni usi in prossimità di acqua. Gli Stati membri devono recepire la direttiva entro 6 mesi dalla sua entrata in vigore e applicare le misure nazionali necessarie per conformarsi alle prescrizioni di risultato.

Modifica della direttiva 98/8/CE per iscrivere il thiacloprid nell’allegato I come principio attivo dei biocidi, limitatamente all’uso come preservante del legno (tipo di prodotto 8).

Ambito di applicazione

Si applica agli Stati membri dell’Unione europea in relazione all’autorizzazione, all’immissione sul mercato e all’uso di biocidi contenenti thiacloprid come preservanti del legno, ai sensi della direttiva 98/8/CE. L’iscrizione riguarda il tipo di prodotto 8 dell’allegato V della direttiva 98/8/CE. Sono espressamente rilevanti le autorizzazioni per usi industriali e/o professionali e, in particolare, i trattamenti del legno in situ in prossimità di acqua o per legno destinato al contatto con acque di superficie, che risultano soggetti a forti limitazioni o divieti salvo prova di assenza di rischi inaccettabili. La direttiva lascia agli Stati membri un margine di valutazione sui rischi per popolazioni ed esposizioni non esaminate in modo rappresentativo a livello UE e sulla fissazione di misure/condizioni specifiche al momento dell’autorizzazione del prodotto.

Direttiva 2009/88/CE: iscrizione del thiacloprid nell’allegato I della direttiva 98/8/CE

La direttiva interviene nel quadro della disciplina UE sui biocidi per inserire il thiacloprid tra i principi attivi approvati ai fini dell’immissione sul mercato, limitatamente all’uso come preservante del legno (tipo di prodotto 8). L’iscrizione è il risultato della valutazione del rischio svolta a livello comunitario, che ha evidenziato la conformità dei biocidi contenenti thiacloprid ai requisiti dell’articolo 5 della direttiva 98/8/CE, ma ha anche segnalato specifiche criticità ambientali e operative.

Finalità e contesto regolatorio

La Commissione richiama la procedura avviata su richiesta del 20 febbraio 2006 presentata da Lanxess Deutschland GmbH al Regno Unito ai sensi dell’articolo 11, paragrafo 1, della direttiva 98/8/CE. La proposta riguarda l’iscrizione del thiacloprid nell’allegato I o I A per l’uso come preservante del legno. Dopo la valutazione nazionale e l’esame da parte degli Stati membri e della Commissione in seno al comitato permanente sui biocidi, la sostanza è stata ritenuta idonea all’iscrizione, ma con condizioni specifiche di gestione del rischio.

Ambito di applicazione materiale

La direttiva riguarda esclusivamente il thiacloprid come principio attivo di biocidi impiegati come preservanti del legno, ossia tipo di prodotto 8 ai sensi dell’allegato V della direttiva 98/8/CE. Non si tratta di un’autorizzazione generalizzata per ogni uso della sostanza: la valutazione comunitaria non ha coperto tutti i possibili impieghi e, per alcuni scenari, gli Stati membri devono effettuare ulteriori verifiche in sede di autorizzazione del prodotto.

Esiti della valutazione e ragioni delle restrizioni

La relazione di valutazione ha portato a due conclusioni centrali:

  • i prodotti contenenti thiacloprid possono soddisfare i requisiti dell’articolo 5 della direttiva 98/8/CE;
  • esistono però rischi inaccettabili per il trattamento in situ di strutture in legno in prossimità di acqua, quando non sia possibile evitare lo scolo diretto nella matrice acqua.

Per questo motivo, la direttiva prevede che tali utilizzi non possano essere autorizzati salvo prova concreta che il prodotto possa essere impiegato senza rischi inaccettabili per l’ambiente.

Obblighi per gli Stati membri in sede di autorizzazione

Nel rilasciare le autorizzazioni di prodotto, gli Stati membri devono:

  • valutare le popolazioni esposte e gli scenari di uso/esposizione non esaminati in modo rappresentativo a livello UE, se pertinenti per il prodotto specifico;
  • assicurare che i rischi siano ridotti a livelli accettabili mediante misure adeguate o condizioni specifiche;
  • subordinare l’autorizzazione alla dimostrazione, da parte del richiedente, che i rischi siano effettivamente riducibili a livelli accettabili.

In altri termini, la direttiva lascia uno spazio di discrezionalità tecnica agli Stati membri, ma entro un risultato vincolato: nessuna autorizzazione è ammissibile se i rischi residui non risultano accettabili.

Misure specifiche di riduzione del rischio

L’allegato alla direttiva impone condizioni puntuali per i prodotti autorizzati:

  • per gli usi industriali e/o professionali, in linea di massima è richiesto l’impiego di adeguati dispositivi di protezione individuale, salvo prova che altri mezzi consentano di ridurre i rischi a livelli accettabili;
  • devono essere adottate misure per tutelare il suolo e le acque;
  • le etichette e/o le schede di sicurezza dei prodotti autorizzati per uso industriale devono indicare che, dopo il trattamento, il legno deve essere conservato in luogo riparato e/o su sostegni rigidi impermeabili, così da evitare lo scolo diretto di residui e consentirne la raccolta per riutilizzo o smaltimento.

Divieti e limiti per usi particolarmente critici

La direttiva vieta o comunque esclude l’autorizzazione, salvo prova contraria fondata su dati concreti, per:

  • il trattamento in situ di strutture in legno in prossimità di acqua, quando non sia possibile evitare lo scolo diretto nella matrice acqua;
  • il legno destinato a venire a contatto con acque di superficie.

In tali ipotesi, l’autorizzazione è possibile solo se il richiedente dimostra il rispetto dell’articolo 5 e dell’allegato VI della direttiva 98/8/CE, eventualmente con ulteriori misure di riduzione del rischio.

Dati tecnici dell’iscrizione

L’allegato stabilisce i parametri essenziali dell’iscrizione:

  • nome comune: thiacloprid;
  • denominazione IUPAC: (Z)-3-(6-cloro-3-piridilmetile)-1,3-tiazolidin-2-ilidenecianamide;
  • numero CAS: 111988-49-9;
  • purezza minima del principio attivo nel biocida immesso sul mercato: 975 g/kg;
  • data di iscrizione: 1o gennaio 2010;
  • scadenza dell’iscrizione: 31 dicembre 2019;
  • tipo di prodotto: 8.

Recepimento, entrata in vigore e destinatari

La direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Gli Stati membri devono recepire e pubblicare le misure nazionali di attuazione entro 6 mesi dalla sua entrata in vigore. Le norme nazionali devono contenere un riferimento alla direttiva o esserne corredate al momento della pubblicazione ufficiale, secondo modalità stabilite dagli stessi Stati membri. È inoltre previsto l’obbligo di comunicare alla Commissione il testo delle disposizioni interne essenziali adottate in materia.

Profili operativi per i professionisti

Per avvocati e commercialisti, la direttiva rileva soprattutto in sede di autorizzazione e commercializzazione di biocidi per la conservazione del legno. La conformità non dipende solo dalla presenza del thiacloprid nell’elenco delle sostanze ammesse, ma anche dal rispetto rigoroso delle condizioni autorizzative, delle prescrizioni di etichettatura e sicurezza, dei limiti sugli usi in prossimità di acqua e dei requisiti probatori richiesti al notificante o richiedente dell’autorizzazione.

Disposizioni principali

Iscrizione del thiacloprid nell’allegato I della direttiva 98/8/CE

L’articolo 1 dispone la modifica dell’allegato I della direttiva 98/8/CE secondo quanto previsto nell’allegato della direttiva 2009/88/CE. Il thiacloprid viene inserito come principio attivo per il tipo di prodotto 8 (preservanti del legno), con identità chimica indicata come (Z)-3-(6-cloro-3-piridilmetile)-1,3-tiazolidin-2-ilidenecianamide, numero CAS 111988-49-9 e purezza minima di 975 g/kg. La data di iscrizione è fissata al 1o gennaio 2010 e la scadenza dell’iscrizione al 31 dicembre 2019.

Condizioni specifiche per l’autorizzazione dei prodotti

Nell’esame delle domande di autorizzazione ai sensi dell’articolo 5 e dell’allegato VI della direttiva 98/8/CE, gli Stati membri devono valutare, se pertinente, le popolazioni esposte e gli scenari di uso/esposizione non rappresentativamente esaminati a livello comunitario. Le autorizzazioni possono essere rilasciate solo se la domanda dimostra la possibilità di ridurre i rischi a livelli accettabili; gli Stati membri devono inoltre adottare misure o imporre condizioni specifiche per ridurre i rischi individuati.

Misure di riduzione del rischio per usi industriali e professionali

Per i prodotti autorizzati per usi industriali e/o professionali, gli Stati membri devono prevedere l’uso di adeguati dispositivi di protezione individuale, salvo che la domanda dimostri che i rischi possano essere ridotti con altri mezzi a livelli accettabili. Le etichette e/o le schede di sicurezza devono specificare che, dopo il trattamento, il legno sia conservato in luogo riparato e/o su sostegni rigidi impermeabili, per evitare lo scolo diretto di residui nel suolo o nelle acque e consentire la raccolta degli scoli per riutilizzo o smaltimento.

Divieto/limitazione per trattamenti in prossimità di acqua

I prodotti non possono essere autorizzati per il trattamento in situ di strutture in legno in prossimità di acqua, ove non sia possibile evitare lo scolo diretto nella matrice acqua, né per legno destinato a entrare in contatto con acque di superficie, salvo dimostrazione, sulla base di dati concreti, che il prodotto soddisfa l’articolo 5 e l’allegato VI, eventualmente con opportune misure di riduzione del rischio.

Recepimento nazionale e comunicazioni alla Commissione

L’articolo 2 impone agli Stati membri di adottare e pubblicare, entro 6 mesi dalla data di entrata in vigore della direttiva, le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla stessa. Tali disposizioni devono contenere un riferimento alla direttiva o esserne corredate al momento della pubblicazione ufficiale; le modalità del riferimento sono decise dagli Stati membri. Gli Stati membri devono inoltre comunicare alla Commissione il testo delle disposizioni essenziali di diritto interno adottate nella materia disciplinata dalla direttiva.

Entrata in vigore e destinatari

Ai sensi dell’articolo 3, la direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. L’articolo 4 stabilisce che i destinatari sono gli Stati membri.

Come è indicizzato

Materiebiocidiprodotti fitosanitari e preservanti del legnosicurezza ambientaleautorizzazioni amministrativerecepimento direttive UE

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