Direttiva 2009/87
Direttiva 2009/87/CE della Commissione, del 29 luglio 2009 , recante modifica della direttiva 98/8/CE del Parlamento europeo e del Consiglio al fine di iscrivere l’indoxacarb come principio attivo nell’allegato I della direttiva (Testo rilevante ai fini del SEE)
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa direttiva modifica la direttiva 98/8/CE per includere l’indoxacarb nell’allegato I, consentendone l’uso nei biocidi di tipo 18. L’iscrizione è subordinata a specifiche condizioni di autorizzazione e a misure di riduzione del rischio, soprattutto per proteggere persone vulnerabili, specie non bersaglio e ambiente acquatico. La direttiva fissa inoltre la purezza minima del principio attivo, la data di iscrizione e la scadenza dell’iscrizione, oltre al termine entro il quale gli Stati membri devono recepire le disposizioni nazionali.
Modifica la direttiva 98/8/CE per iscrivere l’indoxacarb nell’allegato I come principio attivo autorizzabile nei biocidi di tipo 18 (insetticidi, acaricidi e prodotti contro altri artropodi).
Ambito di applicazione
Si applica ai biocidi contenenti indoxacarb destinati all’uso come insetticidi, acaricidi e prodotti per il controllo di altri artropodi, ai sensi della direttiva 98/8/CE e del suo allegato V, con riferimento al tipo di prodotto 18. Riguarda gli Stati membri nell’attività di valutazione e autorizzazione dei prodotti biocidi e gli operatori che richiedono o ottengono autorizzazioni di prodotto. Non risultano esclusioni espresse nel testo, ma il provvedimento precisa che non tutti i possibili usi sono stati valutati a livello comunitario, demandando agli Stati membri la valutazione dei rischi per comparti e gruppi di persone non rappresentativi nella valutazione europea.
Direttiva 2009/87/CE: iscrizione dell’indoxacarb nell’allegato I della direttiva 98/8/CE
La direttiva interviene sulla disciplina dei biocidi modificando la direttiva 98/8/CE per iscrivere l’indoxacarb tra i principi attivi autorizzabili nell’allegato I. Il provvedimento si fonda sulla valutazione di rischio svolta dal Regno Unito come Stato relatore e sull’esame in sede di comitato permanente sui biocidi, con conclusione favorevole circa la conformità ai requisiti dell’articolo 5 della direttiva 98/8/CE.
Finalità e contesto della modifica
La Commissione prende atto che i biocidi contenenti indoxacarb, impiegati come insetticidi, acaricidi e prodotti contro altri artropodi, possono soddisfare i requisiti di sicurezza previsti dalla direttiva quadro sui biocidi. Tuttavia, poiché non tutti i possibili usi sono stati valutati a livello comunitario, la direttiva lascia agli Stati membri il compito di esaminare i rischi residui per i comparti e i gruppi di persone non rappresentativi nella valutazione europea e di introdurre adeguate misure di mitigazione.
Ambito di applicazione
La direttiva riguarda esclusivamente il tipo di prodotto 18 di cui all’allegato V della direttiva 98/8/CE, cioè insetticidi, acaricidi e prodotti destinati al controllo di altri artropodi. Le misure si rivolgono agli Stati membri nella fase di autorizzazione dei prodotti contenenti indoxacarb e, indirettamente, agli operatori economici che presentano domande di autorizzazione o immettono tali biocidi sul mercato.
Iscrizione del principio attivo e dati tecnici essenziali
L’allegato alla direttiva inserisce la voce n. 19 nell’allegato I della direttiva 98/8/CE. La sostanza è identificata come indoxacarb, massa di reazione degli enantiomeri S:R 75:25, con denominazione IUPAC indicata nel testo, numero CE non disponibile e numeri CAS 173584-44-6 (enantiomero S) e 185608-75-7 (enantiomero R). La purezza minima del principio attivo nel biocida immesso sul mercato è fissata a 796 g/kg.
Sono inoltre stabilite:
- data di iscrizione: 1o gennaio 2010;
- scadenza dell’iscrizione: 31 dicembre 2019;
- tipo di prodotto: 18.
Obblighi degli Stati membri in sede di autorizzazione
Il nucleo operativo della direttiva consiste nelle condizioni da applicare al momento dell’autorizzazione del prodotto. Gli Stati membri devono valutare, se pertinente per il singolo prodotto, le popolazioni esposte e gli scenari di uso che non sono stati esaminati in modo rappresentativo nella valutazione del rischio a livello dell’Unione. Successivamente devono assicurare che siano adottate misure idonee oppure imposte condizioni specifiche per ridurre i rischi a livelli accettabili.
La direttiva chiarisce che l’autorizzazione può essere concessa solo se la domanda dimostra che i rischi possono essere ricondotti a livelli accettabili. Si tratta quindi di un obbligo di risultato in capo agli Stati membri, con un margine di discrezionalità nella scelta delle misure concrete da imporre caso per caso.
Misure specifiche di riduzione del rischio
Per limitare i rischi per gli esseri umani, le specie non bersaglio e l’ambiente acquatico, le autorizzazioni devono essere soggette a precise condizioni, da riflettersi nelle etichette e/o nelle schede di istruzioni di sicurezza. In particolare, i prodotti autorizzati devono riportare indicazioni secondo cui:
- non devono essere riposti in luoghi accessibili a neonati, bambini o animali da compagnia;
- devono essere conservati lontano da canalizzazioni esterne;
- i prodotti non utilizzati devono essere smaltiti adeguatamente e non riversati nelle canalizzazioni.
Per gli usi amatoriali, la direttiva consente soltanto prodotti pronti all’uso.
Recepimento, entrata in vigore e obblighi formali
Gli Stati membri devono adottare e pubblicare le disposizioni nazionali necessarie entro 6 mesi dalla data di entrata in vigore della direttiva. Le norme nazionali devono contenere un riferimento alla direttiva oppure esserne accompagnate all’atto della pubblicazione ufficiale; le modalità del riferimento sono rimesse agli Stati membri.
Gli Stati membri devono inoltre comunicare alla Commissione il testo delle disposizioni essenziali di diritto interno adottate nella materia disciplinata dalla direttiva. La direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è destinata a tutti gli Stati membri.
Rilievo pratico per professionisti
Per avvocati e commercialisti, il dato rilevante è che l’indoxacarb diventa un principio attivo iscritto nell’allegato I, ma l’autorizzazione dei prodotti non è automatica: richiede una verifica puntuale dei rischi e il rispetto di condizioni prescrittive, incluse etichettatura, modalità di stoccaggio e smaltimento. La direttiva, inoltre, impone un recepimento rapido e lascia spazio agli Stati membri per definire le misure più idonee nei casi non coperti integralmente dalla valutazione UE.
Disposizioni principali
Iscrizione dell’indoxacarb nell’allegato I della direttiva 98/8/CE
L’articolo 1 dispone la modifica dell’allegato I della direttiva 98/8/CE secondo l’allegato della direttiva, inserendo la voce n. 19 relativa all’indoxacarb come principio attivo per il tipo di prodotto 18.
Dati essenziali della sostanza iscritta
L’allegato indica per l’indoxacarb una purezza minima del 796 g/kg. La data di iscrizione è fissata al 1o gennaio 2010 e la scadenza dell’iscrizione al 31 dicembre 2019. Il numero CE è indicato come n.d.; i numeri CAS riportati sono 173584-44-6 per l’enantiomero S e 185608-75-7 per l’enantiomero R.
Misure di riduzione del rischio e condizioni di autorizzazione
Gli Stati membri devono, in sede di autorizzazione ai sensi dell’articolo 5 e dell’allegato VI della direttiva 98/8/CE, valutare le popolazioni esposte e gli scenari di uso non esaminati rappresentativamente a livello UE, quindi imporre misure o condizioni specifiche per ridurre i rischi a livelli accettabili. L’autorizzazione può essere concessa solo se la domanda dimostra la possibilità di ridurre i rischi a livelli accettabili.
Prescrizioni di etichettatura e modalità d’uso
Per ridurre l’esposizione di esseri umani, specie non bersaglio e ambiente acquatico, le etichette e/o le schede di sicurezza devono indicare che i prodotti non devono essere conservati in luoghi accessibili a neonati, bambini o animali da compagnia, devono essere tenuti lontano da canalizzazioni esterne e i prodotti non utilizzati devono essere smaltiti correttamente senza essere riversati nelle canalizzazioni. Per gli usi amatoriali sono autorizzati solo prodotti pronti all’uso.
Obblighi di recepimento e comunicazione
Gli Stati membri devono adottare e pubblicare entro 6 mesi dall’entrata in vigore della direttiva le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla stessa. Le disposizioni nazionali devono contenere un riferimento alla direttiva o esserne corredate al momento della pubblicazione ufficiale. Gli Stati membri devono inoltre comunicare alla Commissione il testo delle disposizioni essenziali di diritto interno adottate.
Entrata in vigore e destinatari
La direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. I destinatari sono gli Stati membri.
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