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direttiva

Direttiva 2009/89

Direttiva 2009/89/CE della Commissione, del 30 luglio 2009 , recante modifica della direttiva 98/8/CE del Parlamento europeo e del Consiglio al fine di iscrivere l’azoto come principio attivo nell’allegato I della direttiva (Testo rilevante ai fini del SEE)

Normativa europea32009L0089

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La direttiva iscrive l’azoto nell’allegato I della direttiva 98/8/CE, consentendo agli Stati membri di autorizzare i biocidi che lo contengono come insetticida, purché rispettino le condizioni fissate. La scelta si fonda sulla valutazione positiva effettuata nell’ambito del programma di esame dei principi attivi biocidi e introduce specifiche misure di riduzione del rischio. La direttiva fissa anche i termini di recepimento e di applicazione coordinata negli Stati membri.

Modifica la direttiva 98/8/CE per iscrivere l’azoto nell’allegato I come principio attivo biocida autorizzabile nel tipo di prodotto 18 (insetticidi).

Ambito di applicazione

Si applica ai biocidi contenenti azoto utilizzati come insetticidi, nel quadro della direttiva 98/8/CE relativa all’immissione sul mercato dei biocidi, con riferimento specifico al tipo di prodotto 18 dell’allegato V. Incide sugli Stati membri nella fase di autorizzazione, modifica o revoca delle autorizzazioni dei prodotti, e riguarda in particolare i prodotti immessi sul mercato dopo l’iscrizione del principio attivo; prevede inoltre condizioni specifiche per la vendita e l’uso da parte di professionisti appositamente formati.

Iscrizione dell’azoto tra i principi attivi biocidi autorizzabili

La direttiva 2009/89/CE della Commissione modifica la direttiva 98/8/CE sull’immissione sul mercato dei biocidi per iscrivere l’azoto nell’allegato I. L’intervento deriva dall’esito della procedura di valutazione prevista dal programma di esame dei principi attivi biocidi e mira a consentire autorizzazioni armonizzate per i biocidi contenenti azoto destinati al tipo di prodotto 18, cioè gli insetticidi.

Contesto della valutazione e base giuridica

La Commissione richiama il regolamento (CE) n. 1451/2007, che disciplina la seconda fase del programma decennale di esame dei principi attivi. L’azoto è stato valutato come principio attivo destinato al tipo di prodotto 18; l’Irlanda ha svolto il ruolo di relatore e ha trasmesso la relazione dell’autorità competente con raccomandazione il 13 novembre 2007. I risultati sono stati esaminati dagli Stati membri e dalla Commissione e confluiti in una relazione di valutazione il 28 novembre 2008 in sede di comitato permanente sui biocidi.

Esito della valutazione e conseguenze per gli Stati membri

Dalla valutazione è emerso che i biocidi contenenti azoto e usati come insetticidi possono soddisfare i requisiti dell’articolo 5 della direttiva 98/8/CE. Per questo motivo l’azoto viene iscritto nell’allegato I, così da consentire agli Stati membri di rilasciare, modificare o revocare le autorizzazioni dei prodotti in conformità all’articolo 16, paragrafo 3, della direttiva 98/8/CE. Tuttavia, la valutazione comunitaria non ha coperto tutti i possibili utilizzi: gli Stati membri conservano quindi un margine di apprezzamento per valutare i rischi relativi a comparti o gruppi di persone non esaminati in modo rappresentativo.

Obblighi di valutazione e condizioni in sede di autorizzazione

In sede di autorizzazione del prodotto, gli Stati membri devono valutare, se pertinente, le popolazioni esposte e gli scenari di esposizione non rappresentati nella valutazione comunitaria. Devono poi assicurare che siano adottate misure appropriate o imposte condizioni specifiche per ridurre i rischi a livelli accettabili. La direttiva prevede inoltre che l’autorizzazione possa essere concessa solo se nella domanda è dimostrato che i rischi sono riducibili a livelli accettabili.

Restrizioni specifiche per vendita e utilizzo

La direttiva impone condizioni particolarmente rigorose per la gestione del rischio: i prodotti contenenti azoto possono essere venduti solo a professionisti appositamente formati e possono essere utilizzati esclusivamente da tali soggetti. Gli Stati membri devono inoltre garantire l’adozione di metodi e sistemi di lavoro sicuri, prevedendo, se necessario, la disponibilità di dispositivi di protezione individuale.

Dati tecnici dell’iscrizione nell’allegato I

L’allegato alla direttiva inserisce la voce n. 27 per l’azoto, con i seguenti dati principali:

  • numero CE: 231-783-9;
  • numero CAS: 7727-37-9;
  • purezza minima: 999 g/kg;
  • data di iscrizione: 1° settembre 2011;
  • termine per conformarsi all’articolo 16, paragrafo 3: 31 agosto 2013;
  • scadenza dell’iscrizione: 31 agosto 2021;
  • tipo di prodotto: 18.

Recepimento, applicazione ed entrata in vigore

Gli Stati membri devono adottare e pubblicare le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie entro il 31 agosto 2010, applicandole dal 1° settembre 2011. Le misure nazionali devono contenere un riferimento alla direttiva oppure esserne corredate al momento della pubblicazione ufficiale. Gli Stati membri devono inoltre comunicare alla Commissione il testo delle disposizioni essenziali di diritto interno adottate nella materia disciplinata dalla direttiva. La direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Impatto operativo per i professionisti

Per avvocati e commercialisti, la direttiva è rilevante soprattutto per gli operatori del settore biocidi e per i titolari di autorizzazioni: l’iscrizione dell’azoto abilita il mercato, ma solo entro un quadro di conformità stringente. Occorre verificare i requisiti di autorizzazione nazionale, le condizioni di vendita ai professionisti, gli obblighi di formazione, le eventuali misure di sicurezza richieste e la tempistica di adeguamento collegata al termine del 31 agosto 2013.

Disposizioni principali

Iscrizione dell’azoto nell’allegato I della direttiva 98/8/CE

L’articolo 1 dispone la modifica dell’allegato I della direttiva 98/8/CE secondo l’allegato della direttiva, inserendo la voce n. 27 relativa all’azoto come principio attivo autorizzabile per il tipo di prodotto 18 (insetticidi).

Condizioni tecniche e di autorizzazione per i prodotti contenenti azoto

L’allegato stabilisce una purezza minima di 999 g/kg, il numero CE 231-783-9 e il numero CAS 7727-37-9. La data di iscrizione è fissata al 1° settembre 2011, il termine per conformarsi all’articolo 16, paragrafo 3, è il 31 agosto 2013 e la scadenza dell’iscrizione è il 31 agosto 2021.

Misure specifiche di riduzione del rischio

In sede di autorizzazione ai sensi dell’articolo 5 e dell’allegato VI, gli Stati membri devono valutare, se pertinente, le popolazioni esposte e gli scenari di esposizione non rappresentati nella valutazione comunitaria. L’autorizzazione può essere concessa solo se nella domanda è dimostrata la possibilità di ridurre i rischi a livelli accettabili; in ogni caso vanno imposte misure o condizioni specifiche per attenuare i rischi rilevati.

Restrizioni all’uso e vendita

Le autorizzazioni devono prevedere che i prodotti siano venduti unicamente a professionisti appositamente formati e utilizzati solo da questi ultimi. Devono inoltre essere istituiti metodi e sistemi di lavoro sicuri, con disponibilità di dispositivi di protezione individuale se necessario.

Recepimento, applicazione ed entrata in vigore

Gli Stati membri devono adottare e pubblicare le misure di recepimento entro il 31 agosto 2010 e applicarle dal 1° settembre 2011. Le disposizioni nazionali devono contenere un riferimento alla direttiva o essere corredate di tale riferimento al momento della pubblicazione ufficiale. La direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella GUUE.

Come è indicizzato

Materiebiocidiprodotti fitosanitari e disinfestantisalute e sicurezzamercato interno

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