Direttiva 2009/85
Direttiva 2009/85/CE della Commissione, del 29 luglio 2009 , recante modifica della direttiva 98/8/CE del Parlamento europeo e del Consiglio al fine di includere il cumatetralil come principio attivo nell’allegato I della direttiva (Testo rilevante ai fini del SEE)
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa direttiva 2009/85/CE modifica la direttiva 98/8/CE per inserire il cumatetralil nell’allegato I, consentendone l’uso nei biocidi del tipo di prodotto 14, ossia i rodenticidi. L’iscrizione avviene sulla base della valutazione del rischio effettuata nell’ambito del programma di riesame dei principi attivi, ma è accompagnata da condizioni stringenti di autorizzazione per limitare i rischi per l’uomo, gli animali non bersaglio e l’ambiente. La misura è temporanea: l’iscrizione è limitata a cinque anni e la sua eventuale reiscrizione richiede una valutazione comparativa del rischio. Gli Stati membri devono recepire la direttiva entro il 30 giugno 2010 e applicarla dal 1º luglio 2011.
Modifica della direttiva 98/8/CE per iscrivere il cumatetralil nell’allegato I come principio attivo ammesso nei biocidi del tipo di prodotto 14 (rodenticidi).
Ambito di applicazione
Si applica agli Stati membri dell’Unione europea, che devono recepire le modifiche alla direttiva 98/8/CE e applicarle alle autorizzazioni dei biocidi del tipo di prodotto 14 contenenti cumatetralil. Riguarda i biocidi immessi sul mercato come rodenticidi contenenti il principio attivo cumatetralil; restano centrali le autorizzazioni, le modifiche e le revoche ai sensi dell’articolo 16, paragrafo 3, della direttiva 98/8/CE. La direttiva non disciplina in generale altri tipi di prodotto, ma solo il tipo 14; l’allegato precisa inoltre condizioni specifiche per i prodotti, con attenzione ai rischi per l’uomo, gli animali non bersaglio e l’ambiente.
Direttiva 2009/85/CE: iscrizione del cumatetralil nell’allegato I della direttiva 98/8/CE
La direttiva interviene nel quadro della disciplina europea sui biocidi per includere il cumatetralil tra i principi attivi approvati per i rodenticidi. La misura deriva dalla procedura di riesame prevista dalla direttiva 98/8/CE e dal regolamento (CE) n. 1451/2007, ed è giustificata dal fatto che il principio attivo è considerato essenziale per ragioni di salute pubblica e igiene, pur presentando profili di rischio che impongono cautele specifiche.
Obiettivo e razionale della modifica
La finalità principale è consentire che i biocidi contenenti cumatetralil possano ottenere, mantenere o perdere l’autorizzazione in modo armonizzato negli Stati membri, ai sensi dell’articolo 16, paragrafo 3, della direttiva 98/8/CE. La Commissione evidenzia che i rischi per l’uomo risultano limitati, salvo incidenti con bambini, mentre permane un rischio per gli animali non bersaglio; per questo l’iscrizione è accompagnata da misure di riduzione del rischio e da una durata limitata.
Ambito di applicazione materiale
La direttiva riguarda esclusivamente il principio attivo cumatetralil e i biocidi del tipo di prodotto 14, cioè i rodenticidi. Non introduce una disciplina generale per tutti i biocidi, ma modifica l’allegato I della direttiva 98/8/CE per consentire l’uso del principio attivo entro condizioni definite. Le disposizioni tecniche dell’allegato si applicano alle autorizzazioni nazionali dei prodotti che contengono cumatetralil.
Condizioni e limiti per l’autorizzazione dei prodotti
L’allegato introduce requisiti precisi che gli Stati membri devono rispettare nel concedere le autorizzazioni:
- la concentrazione nominale del principio attivo nei prodotti diversi dalla polvere tracciante non può superare 375 mg/kg;
- sono autorizzati soltanto prodotti pronti all’uso;
- i prodotti devono contenere un agente repulsivo e, se del caso, un colorante;
- l’esposizione primaria e secondaria per uomo, animali non bersaglio e ambiente deve essere ridotta al minimo mediante tutte le misure di mitigazione appropriate e disponibili.
Tra le misure di riduzione del rischio espressamente menzionate figurano:
- destinazione ad uso esclusivamente professionale;
- limite massimo alle dimensioni dell’imballaggio;
- obbligo di utilizzare scatole per esche a chiusura protetta e resistenti alle manomissioni.
Durata dell’iscrizione e riesame
L’iscrizione del cumatetralil nell’allegato I non è indefinita. La direttiva stabilisce una durata di cinque anni, con iscrizione decorrente dal 1º luglio 2011 e scadenza al 30 giugno 2016. Inoltre, l’eventuale reiscrizione è subordinata a una valutazione comparativa del rischio ai sensi dell’articolo 10, paragrafo 5, punto i), secondo comma, della direttiva 98/8/CE.
Effetti sulle autorizzazioni nazionali e margini di discrezionalità
La direttiva vincola gli Stati membri al risultato di assicurare che i biocidi contenenti cumatetralil siano trattati in modo conforme alla direttiva 98/8/CE, ma lascia alle autorità nazionali la scelta delle forme e dei mezzi di attuazione. In particolare, dopo l’iscrizione, gli Stati membri devono rilasciare, modificare o revocare le autorizzazioni dei prodotti interessati in funzione dei requisiti europei; tuttavia alcune misure di gestione del rischio sono da valutare caso per caso a livello nazionale, come emerge dal considerando relativo alle condizioni applicabili dalle autorità competenti.
Recepimento, applicazione ed entrata in vigore
L’articolo 2 fissa il termine di recepimento al 30 giugno 2010. Gli Stati membri devono applicare le disposizioni nazionali di attuazione dal 1º luglio 2011. Gli atti nazionali devono contenere un riferimento alla direttiva o esserne corredati in sede di pubblicazione ufficiale, secondo le modalità decise da ciascuno Stato membro. È inoltre previsto l’obbligo di comunicare alla Commissione il testo delle disposizioni essenziali di diritto interno adottate.
La direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è rivolta agli Stati membri.
Disposizioni principali
Iscrizione del cumatetralil nell’allegato I della direttiva 98/8/CE
L’articolo 1 dispone la modifica dell’allegato I della direttiva 98/8/CE secondo l’allegato della direttiva. Il cumatetralil viene inserito come voce n. 28, con autorizzazione limitata al tipo di prodotto 14 (rodenticidi).
Condizioni sostanziali per l’autorizzazione dei prodotti
L’allegato stabilisce che gli Stati membri devono subordinare le autorizzazioni a condizioni specifiche: concentrazione nominale del principio attivo nei prodotti diversi dalla polvere tracciante non superiore a 375 mg/kg; ammissione solo di prodotti pronti all’uso; presenza di un agente repulsivo e, se del caso, di un colorante; adozione di misure per ridurre al minimo l’esposizione primaria e secondaria per uomo, animali non bersaglio e ambiente, incluse l’uso esclusivamente professionale, un limite massimo alle dimensioni dell’imballaggio e l’impiego di scatole per esche a chiusura protetta e resistenti alle manomissioni.
Valutazione comparativa del rischio
A causa dei rischi rilevati per gli animali non bersaglio, il cumatetralil è soggetto, prima dell’iscrizione, a una valutazione comparativa del rischio ai sensi dell’articolo 10, paragrafo 5, punto i), secondo comma, della direttiva 98/8/CE.
Durata limitata dell’iscrizione e revisione futura
L’iscrizione nell’allegato I è limitata a cinque anni: la data di iscrizione è il 1º luglio 2011 e la scadenza dell’iscrizione è il 30 giugno 2016. L’allegato prevede inoltre che la reiscrizione sia subordinata a una valutazione comparativa del rischio.
Termine per conformarsi all’articolo 16, paragrafo 3
Per i prodotti contenenti cumatetralil, il termine per conformarsi all’articolo 16, paragrafo 3, della direttiva 98/8/CE è fissato al 30 giugno 2013. Per i prodotti contenenti più di un principio attivo, vale il termine fissato dalle ultime decisioni di iscrizione relative ai principi attivi coinvolti.
Recepimento nazionale
L’articolo 2 impone agli Stati membri di adottare e pubblicare entro il 30 giugno 2010 le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva, applicandole dal 1º luglio 2011. Gli atti nazionali devono contenere un riferimento alla direttiva o esserne corredati all’atto della pubblicazione ufficiale, secondo modalità stabilite dagli Stati membri. Gli Stati membri devono inoltre comunicare alla Commissione il testo delle disposizioni essenziali di diritto interno adottate.
Entrata in vigore e destinatari
La direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. I destinatari sono gli Stati membri.
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