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direttiva

Direttiva 2009/86

Direttiva 2009/86/CE della Commissione, del 29 luglio 2009 , recante modifica della direttiva 98/8/CE del Parlamento europeo e del Consiglio al fine di includere il fenpropimorf come principio attivo nell’allegato I della direttiva (Testo rilevante ai fini del SEE)

Normativa europea32009L0086

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La direttiva 2009/86/CE modifica la direttiva 98/8/CE inserendo il fenpropimorf nell’allegato I tra i principi attivi ammessi per i biocidi usati come preservanti del legno. L’iscrizione è subordinata a specifiche condizioni di autorizzazione, incluse misure di protezione del suolo e delle acque e, per gli usi industriali, l’impiego di idonei dispositivi di protezione individuale salvo dimostrazione di rischio accettabile con altri mezzi. Gli Stati membri devono recepire la direttiva entro il 30 giugno 2010 e applicarla dal 1º luglio 2011.

Modifica della direttiva 98/8/CE per iscrivere il fenpropimorf nell’allegato I come principio attivo autorizzabile nei biocidi del tipo di prodotto 8 (preservanti del legno).

Ambito di applicazione

Si applica ai biocidi contenenti fenpropimorf destinati all’uso come preservanti del legno, rientranti nel tipo di prodotto 8 dell’allegato V della direttiva 98/8/CE. Vincola gli Stati membri quanto alla trasposizione delle disposizioni e alla successiva disciplina delle autorizzazioni di prodotto, con particolare riguardo alle valutazioni dei rischi, alle misure di riduzione del rischio e alle condizioni di impiego per gli usi industriali. La direttiva non disciplina altri usi del fenpropimorf non valutati a livello comunitario, per i quali è lasciato agli Stati membri un margine di valutazione e di imposizione di condizioni specifiche.

Direttiva 2009/86/CE: iscrizione del fenpropimorf nell’allegato I della direttiva 98/8/CE

La direttiva interviene nel quadro della disciplina europea sui biocidi, modificando la direttiva 98/8/CE per includere il fenpropimorf tra i principi attivi autorizzabili. L’inserimento deriva dall’esito della procedura di valutazione svolta nell’ambito del programma decennale di esame dei principi attivi ed è finalizzato in particolare ai biocidi del tipo di prodotto 8, ossia i preservanti del legno.

Contesto e finalità

La Commissione richiama il regolamento (CE) n. 1451/2007, che disciplina la seconda fase del programma di esame dei principi attivi, e la valutazione effettuata sul fenpropimorf per l’uso come preservante del legno. Dalla valutazione è emerso che tali biocidi possono soddisfare i requisiti dell’articolo 5 della direttiva 98/8/CE, a condizione che siano applicate adeguate misure di riduzione del rischio.

L’obiettivo della direttiva è quindi duplice:

  • consentire l’iscrizione del fenpropimorf nell’allegato I della direttiva 98/8/CE;
  • garantire che le autorizzazioni dei prodotti contenenti tale sostanza siano rilasciate, modificate o revocate in modo coerente in tutti gli Stati membri, in conformità all’articolo 16, paragrafo 3, della direttiva 98/8/CE.

Ambito di applicazione

La disciplina riguarda esclusivamente i biocidi contenenti fenpropimorf utilizzati come preservanti del legno, cioè il tipo di prodotto 8 dell’allegato V della direttiva 98/8/CE. La direttiva precisa tuttavia che non tutti i possibili utilizzi sono stati valutati a livello comunitario; pertanto, per i comparti e i gruppi di persone non esaminati in modo rappresentativo nella valutazione del rischio UE, gli Stati membri devono effettuare una propria analisi e imporre, se necessario, misure o condizioni specifiche.

Iscrizione del principio attivo e dati essenziali

L’allegato alla direttiva inserisce una nuova voce nell’allegato I della direttiva 98/8/CE con le seguenti indicazioni principali:

  • nome comune: fenpropimorf;
  • denominazione IUPAC: (+/-)-cis-4-[3-(p-terz-butilfenil)-2-metilpropil]-2,6-dimetilmorfolina;
  • numeri di identificazione: numero CE 266-719-9, numero CAS 67564-91-4;
  • purezza minima nel biocida immesso sul mercato: 930 g/kg;
  • data di iscrizione: 1º luglio 2011;
  • termine per conformarsi all’articolo 16, paragrafo 3: 30 giugno 2013;
  • scadenza dell’iscrizione: 30 giugno 2021.

Condizioni specifiche di autorizzazione

La direttiva non si limita a iscrivere il principio attivo, ma impone anche condizioni sostanziali per il rilascio delle autorizzazioni di prodotto. In particolare, gli Stati membri devono verificare, in sede di domanda, le popolazioni potenzialmente esposte e gli scenari di esposizione non adeguatamente rappresentati nella valutazione comunitaria.

Le autorizzazioni possono essere concesse solo se è dimostrato che i rischi possono essere ridotti a livelli accettabili. Inoltre, devono essere rispettate condizioni specifiche, tra cui:

  • per i prodotti destinati all’uso industriale, l’obbligo di utilizzare dispositivi di protezione individuale idonei, salvo prova che i rischi possano essere ridotti con altri mezzi;
  • misure di protezione del suolo e delle acque, comprese prescrizioni di etichetta e/o di istruzioni di sicurezza che impongano, dopo il trattamento, la conservazione del legno in luogo riparato o su supporti rigidi impermeabili, per evitare lo scolo diretto di residui e consentirne la raccolta per riutilizzo o smaltimento.

Obblighi per gli Stati membri e recepimento

La direttiva, in quanto atto di armonizzazione settoriale, vincola gli Stati membri al risultato da raggiungere e lascia alle autorità nazionali la scelta della forma e dei mezzi di attuazione. I termini di trasposizione sono fissati espressamente:

  • adozione e pubblicazione delle disposizioni nazionali necessarie entro il 30 giugno 2010;
  • applicazione delle stesse a decorrere dal 1º luglio 2011.

Le disposizioni nazionali devono contenere un riferimento alla direttiva o esserne corredate all’atto della pubblicazione ufficiale, secondo le modalità stabilite dallo Stato membro. Inoltre, gli Stati membri devono comunicare alla Commissione il testo delle disposizioni essenziali di diritto interno adottate nella materia disciplinata.

Entrata in vigore e destinatari

La direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. I destinatari sono gli Stati membri.

Implicazioni operative per i professionisti

Per avvocati e commercialisti che assistano operatori del settore biocidi, la direttiva rileva soprattutto perché:

  • abilita, a livello UE, l’uso del fenpropimorf nei preservanti del legno, ma solo entro un quadro autorizzatorio rigoroso;
  • impone un controllo caso per caso sugli scenari di esposizione non coperti dalla valutazione comunitaria;
  • prevede prescrizioni tecniche e di etichettatura che incidono concretamente sulla conformità del prodotto e sulle condizioni di commercializzazione;
  • rende necessario verificare la tempistica di recepimento e la coerenza delle autorizzazioni nazionali con il termine del 30 giugno 2013 per l’adeguamento all’articolo 16, paragrafo 3, della direttiva 98/8/CE.

Disposizioni principali

Iscrizione del fenpropimorf nell’allegato I della direttiva 98/8/CE

L’articolo 1 dispone la modifica dell’allegato I della direttiva 98/8/CE conformemente all’allegato della direttiva 2009/86/CE. Il fenpropimorf viene iscritto come principio attivo per il tipo di prodotto 8 (preservanti del legno), con purezza minima pari a 930 g/kg, data di iscrizione 1º luglio 2011, termine per conformarsi all’articolo 16, paragrafo 3, fissato al 30 giugno 2013 e scadenza dell’iscrizione al 30 giugno 2021.

Obblighi di autorizzazione e valutazione dei rischi

Nella valutazione delle domande di autorizzazione, gli Stati membri devono considerare, se pertinenti per il prodotto, le popolazioni esposte e gli scenari d’uso non esaminati in modo rappresentativo a livello comunitario. In sede di rilascio delle autorizzazioni devono valutare i rischi e imporre misure o condizioni specifiche per ridurli a livelli accettabili; l’autorizzazione può essere concessa solo se nella domanda è dimostrabile tale riduzione del rischio.

Misure specifiche per gli usi industriali e tutela di suolo e acqua

Per i prodotti autorizzati per uso industriale è richiesto, di regola, l’uso di idonei dispositivi di protezione individuale, salvo prova che i rischi per gli utilizzatori industriali siano riducibili con altri mezzi a livelli accettabili. Inoltre, per i rischi rilevati per le matrici suolo e acqua, le etichette e/o le istruzioni di sicurezza devono prevedere che, dopo il trattamento, il legno sia conservato in un luogo riparato o su sostegni rigidi impermeabili, così da evitare lo scolo diretto di residui nel suolo o nelle acque e consentirne la raccolta per riutilizzo o smaltimento.

Trasposizione, applicazione e comunicazioni

Gli Stati membri devono adottare e pubblicare le disposizioni necessarie entro il 30 giugno 2010 e applicarle dal 1º luglio 2011. Le misure nazionali devono contenere un riferimento alla direttiva o esserne corredate alla pubblicazione ufficiale; inoltre gli Stati membri devono comunicare alla Commissione il testo delle disposizioni essenziali di diritto interno adottate.

Entrata in vigore e destinatari

La direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. I destinatari sono gli Stati membri.

Come è indicizzato

Materiebiociditutela dell'ambientesalute e sicurezzaprodotti chimici

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