Ordinanza n. 9661/2026 - Roma, Sezione 3B
per l’annullamento, previa sospensione dell’efficacia, - dell’Ordinanza Ministeriale del Ministero dell’Istruzione prot. n. 27 del 16/2/2026 avente ad oggetto “Procedure di aggiornamento delle graduatorie provinciali e di istituto di cui all’articolo 4, commi 6-bis e 6-ter, della legge 3 maggio 1999, n. 124 e di conferimento delle relative supplenze per il personale docente ed educativo” nella parte in cui all’articolo 16 (Disposizioni concernenti la valutazione dei titoli di servizio), comma 6, dispone che “Il servizio militare di leva e il servizio sostitutivo assimilato per legge al servizio militare di leva sono interamente valutabili, purché prestati in costanza di nomina”; - delle Tabelle valutazione titoli valutabili dalla A/1 alla A/10, allegate all’Ordinanza del Ministero dell’Istruzione n. 27 del 16/2/2026 (recante la disciplina delle graduatorie provinciali e di istituto di cui all’articolo 4, commi 6-bis e 6-ter, della legge 3 maggio 1999, n. 124 e di conferimento delle relative supplenze per il personale docente ed educativo), laddove non contemplano nei servizi valutabili il servizio militare di leva e il servizio sostitutivo ad esso assimilato non prestato in costanza di nomina; - di ogni altro preordinato, connesso e conseguenziale che produca l'effetto di non consentire la valutazione del servizio militare di leva e il servizio sostitutivo ad esso assimilato prestato dopo il conseguimento del titolo di accesso alle graduatorie anziché in costanza di nomina, ivi compreso, ove occorra e in parte qua, l’art. 7 (Istanza di partecipazione) e l’art. 8 (Valutazione dei titoli) dell’OM n. 27 del 16/2/2026; per la declaratoria anche in via cautelare del diritto dei ricorrenti, nella qualità di docenti in possesso il titolo di studio (diploma o la laurea) e/o abilitazione per la corrispondente classe di concorso valido per l'accesso all'insegnamento in epoca precedente alla prestazione del servizio militare di leva o del servizio sostitutivo assimilato per legge al servizio militare, di vedersi riconosciuta la valutazione per intero nella graduatoria ove hanno chiesto l’inclusione - del servizio militare di leva (o del servizio sostitutivo ad esso assimilato) non effettuato in costanza di nomina quale servizio d’insegnamento; per la condanna del Ministero dell’Istruzione e del Merito e, per esso, delle relative articolazioni territoriali, al riconoscimento, con “effetti definitivi”, a favore dei ricorrenti, del punteggio per intero in ordine al servizio militare di leva, ai servizi sostitutivi per legge ed al servizio civile assimilato svolti non in costanza di nomina scolastica, nella misura piena riconosciuta al servizio svolto in costanza di nomina pari a punti 12 per singolo anno e/o punti 2 per singola frazione di 1 mese o almeno 16 gg. (fino ad un massimo di 12 punti annui), con obbligo a carico del Ministero resistente alla determinazione e/o rideterminazione in aumento dei punteggi dei ricorrenti nelle Graduatorie Provinciali per le Supplenze e contestuali Graduatorie d’Istituto, nei rispettivi Ambiti, a valere nel biennio 2026/2028 ed in ogni successivo periodo di aggiornamento, con attribuzione dell’ulteriore punteggio spettante su ogni classe di concorso opzionata nella domanda di aggiornamento;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Ordinanza ministeriale n. 27 del 16 febbraio 2026 e relative tabelle, nella parte in cui limitano la valutazione integrale del servizio militare di leva al servizio prestato in costanza di nomina
Esito
La controversia
I ricorrenti hanno impugnato l’ordinanza ministeriale che disciplina l’aggiornamento delle graduatorie provinciali e d’istituto per le supplenze, contestando la previsione secondo cui il servizio militare di leva e il servizio sostitutivo assimilato sono interamente valutabili soltanto se prestati in costanza di nomina. Hanno chiesto l’annullamento delle disposizioni e delle tabelle nella parte in cui non consentono la valutazione integrale del servizio militare, del servizio sostitutivo e del servizio civile assimilato svolti dopo il conseguimento del titolo di accesso, ma non durante una nomina scolastica, nonché l’accertamento del diritto alla rideterminazione dei punteggi nelle graduatorie. Il TAR, dopo il passaggio della causa in decisione, ha rilevato d’ufficio seri dubbi sull’ammissibilità del ricorso collettivo, poiché le posizioni dei due ricorrenti appaiono prima facie eterogenee, anche in relazione alla diversa natura dei servizi svolti. Ha inoltre ravvisato un possibile conflitto di interessi tra i ricorrenti, considerato che l’ordinanza ministeriale del 2026 menziona il servizio militare di leva e quello sostitutivo ad esso assimilato, senza riferirsi al servizio civile nazionale o universale, diversamente dalla precedente disciplina del 2024.
La decisione
Il TAR non ha definito il merito né ha deciso la domanda cautelare o l’annullamento delle disposizioni impugnate. Ha disposto l’integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti i soggetti partecipanti alle procedure di formazione delle graduatorie provinciali di interesse dei ricorrenti. Ha autorizzato la notificazione del ricorso mediante pubblici proclami, mediante pubblicazione dell’avviso sul sito web dell’Amministrazione, entro il termine perentorio di quindici giorni dalla comunicazione o notificazione dell’ordinanza, con deposito della prova dell’avvenuta notifica nei successivi cinque giorni. Ha precisato che entrambi i termini sono perentori e che il loro mancato rispetto comporta l’improcedibilità. Inoltre, ha assegnato alle parti venti giorni per depositare memorie limitatamente alla questione dell’ammissibilità del ricorso collettivo e del possibile conflitto di interessi, rinviando la prosecuzione dell’esame alla camera di consiglio dell’8 luglio 2026.
Norme richiamate
art. 4, commi 6-bis e 6-ter, l. 3 maggio 1999, n. 124
Individuano la disciplina legislativa delle graduatorie provinciali e d’istituto per le supplenze richiamata nell’ordinanza ministeriale impugnata.
codice del processo amministrativo
Costituisce la base processuale per l’integrazione del contraddittorio e per la notificazione del ricorso mediante pubblici proclami; il TAR ha inoltre qualificato come perentori i termini assegnati per tali adempimenti, prevedendo l’improcedibilità in caso di inosservanza.
art. 16, comma 6, OM n. 27 del 16 febbraio 2026
Il servizio militare di leva e il servizio sostitutivo assimilato per legge al servizio militare di leva sono interamente valutabili, purché prestati in costanza di nomina
È la disposizione direttamente contestata e rilevante per la questione di possibile conflitto di interessi tra ricorrenti portatori di posizioni riferite a servizi di diversa natura.
Massime di principio
- Quando un ricorso collettivo riunisce posizioni soggettive prima facie eterogenee, anche in ragione della diversa natura dei servizi o dei titoli fatti valere, il giudice può rilevare d’ufficio dubbi sull’ammissibilità della forma collettiva e assegnare alle parti termini per il contraddittorio su tale questione.
- La proposizione di un ricorso collettivo può risultare problematica quando la disciplina impugnata tratta diversamente le categorie di situazioni sostanziali dedotte, poiché tale differenziazione può determinare un possibile conflitto di interessi tra i ricorrenti.
- Quando devono essere coinvolti nel giudizio tutti i partecipanti a una procedura di formazione di graduatorie, il giudice può disporre l’integrazione del contraddittorio e autorizzare la notificazione mediante pubblici proclami, secondo le modalità stabilite nel provvedimento.
- I termini fissati dal giudice per la notificazione mediante pubblici proclami e per il deposito della prova dell’avvenuta notificazione possono essere espressamente qualificati come perentori e stabiliti a pena di improcedibilità.
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