Salta al contenuto
Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 3705/2025 del 28/01/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente impugna l'ordinanza che ha confermato la custodia in carcere per estorsione aggravata e sostituzione di persona. Con un unico motivo deduce inosservanza di norma processuale e vizio di motivazione ai sensi dell'art. 274 c.p.p.: il tribunale avrebbe motivato in modo apodittico e non avrebbe valutato correttamente la temporalità delle condotte (appartenenza al sodalizio dal 2013, fatti contestati dal 2021 e fino a marzo 2024) rendendo inesistente l'attualità delle esigenze cautelari; inoltre sostiene l'assenza di un giudizio prognostico sulla possibilità di reiterazione e produce come fatto favorevole che dal 15/05/2024 al 12/08/2024 si è astenuto dai contatti mentre era agli arresti domiciliari.

La decisione

La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile per tardività e per violazione delle modalità di presentazione: il ricorso era stato spedito tramite servizio postale invece che depositato telematicamente o personalmente presso la cancelleria. La Corte ha affermato il principio secondo cui un ricorso spedito per posta in violazione degli artt. 311, comma 3, e 582 c.p.p. si considera proposto nel momento in cui perviene alla cancelleria; qui il deposito effettivo è avvenuto il 16/10/2024, oltre il termine di dieci giorni dall'avviso di deposito (notificato il 30/09/2024 a Giuffrida e il 26/09/2024 al difensore). Perciò il ricorso è stato dichiarato inammissibile. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., al versamento di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende. È stato inoltre disposto l'invio di copia al Direttore dell'istituto penitenziario ai sensi dell'art. 94, comma 1-ter disp. att. c.p.p., sicché la pronuncia non comporta la remissione in libertà.

Norme richiamate

  • art. 274 cod. proc. pen.

    Norma invocata dal ricorrente per censurare la motivazione (vizio di mancata valutazione/insufficiente motivazione delle esigenze cautelari). Dalla sentenza non emerge accoglimento della censura; la Corte non si è pronunciata nel merito per inammissibilità procedurale.

  • art. 311, comma 3, cod. proc. pen.

    "il ricorso è presentato nella cancelleria del giudice che ha emesso la decisione ovvero, nel caso previsto dal comma 2, in quella del giudice che ha emesso l'ordinanza. Si osservano le forme previste dall'articolo 582"

    Stabilisce modalità tassative di deposito dell'impugnazione contro ordinanze: il ricorso deve essere presentato presso la cancelleria del giudice che ha emesso l'ordinanza e devono osservarsi le forme dell'art. 582; la Corte applica queste regole in modo rigoroso.

  • art. 582 cod. proc. pen.

    "Salvo che la legge disponga altrimenti, l'atto di impugnazione è presentato mediante deposito con le modalità previste dall'articolo 111-bis nella cancelleria del giudice che ha emesso il provvedimento impugnato. 1-bis. Le parti private possono presentare l'atto con le modalità di cui al comma 1 oppure personalmente, anche a mezzo di incaricato... il pubblico ufficiale addetto vi appone l'indicazione del giorno in cui riceve l'atto..."

    Richiama le modalità di deposito (telematico o personale). La Corte rileva che il ricorso spedito per posta viola queste modalità e pertanto non può farsi retroagire alla data di spedizione.

  • art. 583, comma 2, cod. proc. pen.

    Norma che, ove applicabile, consente la presentazione per posta e la retrodatazione alla data di spedizione; la Corte rileva che tale disposizione non trova applicazione al caso (quindi la spedizione postale non fa decorrere il termine dalla data di spedizione).

  • artt. 309 e 310 cod. proc. pen.

    Norme che disciplinano le ordinanze impugnabili nel procedimento cautelare; la decisione riguarda ricorsi avverso ordinanze emesse ai sensi di tali articoli e ribadisce l'applicabilità delle modalità di cui ad art. 311, comma 3.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Norma applicata per la condanna alle spese processuali e alla somma in favore della Cassa delle ammende in caso di inammissibilità per colpa.

  • art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.

    Prevede l'obbligo di trasmissione al Direttore dell'istituto penitenziario della pronuncia che non comporta la rimessione in libertà del detenuto; la Corte ordina tale comunicazione.

  • art. 11-bis cod. proc. pen.

    Riferimento all'opzione del deposito telematico delle impugnazioni; la Corte segnala che il ricorso poteva essere presentato telematicamente ma non lo è stato.

Massime di principio

  • Le modalità di deposito delle impugnazioni previste dal codice di procedura penale sono tassative: privilegiando deposito telematico o personale, l'uso del servizio postale può comportare l'inammissibilità se la norma speciale non lo consente.
  • Un ricorso spedito per posta in violazione delle regole si considera proposto nel momento in cui perviene alla cancelleria, non alla data di spedizione; pertanto le eventuali dilazioni postali non tutelano la tempestività.
  • Per i termini di impugnazione (es. 10 giorni dall'avviso di deposito per ricorso ai sensi dell'art. 311) è essenziale controllare la data di notifica/avviso e assicurarsi che il deposito rispetti le modalità richieste; il mancato rispetto può portare a declaratoria di inammissibilità e sanzioni pecuniarie.
  • Quando si impugna un'ordinanza cautelare, oltre a censurare profili formali occorre preparare adeguata prova e argomentazione sul carattere attuale e concreto delle esigenze cautelari (pericolo di fuga, inquinamento probatorio, reiterazione), con riferimento a fatti recenti e valutazioni prognostiche.
  • Se il ricorrente è detenuto, è opportuno usare gli strumenti idonei (deposito telematico da parte del difensore, deposito personale dell'incaricato) e documentare eventuali impedimenti alla tempestiva presentazione, poiché la difesa non è automaticamente protetta dal ritardo postale.
  • In presenza di dubbi sulla tempestività dovuta a modalità di spedizione, considerare rimedi alternativi (istanza di riesame immediato al giudice competente, segnalazione urgente al magistrato di sorveglianza o istanza cautelare) prima della scadenza dei termini.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.