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Circolare

Circolare numero 191 del 28-10-1999

Gli arretrati retributivi stabiliti dal contratto collettivo nazionale di lavoro per l'industria metalmeccanica e della installazione di impianti dell'8.6.1999 (£ 120.000 per il periodo 1.1.99 - 30.6.99) sono valutabili pure ai fini della determinazione delle prestazioni economiche di malattia, di maternità e di integrazione salariale.

INPS

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La circolare illustra il trattamento dell'una tantum di £ 120.000 lorde previsto dal Protocollo d'intesa dell'8 giugno 1999 tra Federmeccanica-Assistal e le organizzazioni sindacali metalmeccaniche. Vengono precisati i destinatari, il criterio di riparto in quote mensili, la data di erogazione, il fatto che l'importo comprende gli effetti su istituti retributivi e l'indennità di vacanza contrattuale, nonché le esclusioni e le regole di computo in presenza di assenze tutelate, malattia, maternità, CIG e altre prestazioni previdenziali. Sono inoltre richiamate le istruzioni sui riflessi sulle prestazioni INPS e sulle integrazioni salariali.

Una tantum di £ 120.000 per i lavoratori metalmeccanici per il periodo 1 gennaio-30 giugno 1999

Una tantum metalmeccanici per il primo semestre 1999

La circolare disciplina l'erogazione di un importo forfettario una tantum previsto dal Protocollo d'intesa dell'8 giugno 1999 tra Federmeccanica-Assistal e Fim-Cisl, Fiom-Cgil, Uilm-Uil. Il provvedimento riguarda i lavoratori in forza all'8 giugno 1999 e quelli assunti dopo tale data ma entro il 14 giugno 1999, con riferimento al periodo 1 gennaio-30 giugno 1999.

Destinatari e quantificazione dell'importo

L'importo riconosciuto è pari a £ 120.000 lorde. La corresponsione deve essere rapportata alla durata del rapporto di lavoro nel semestre di riferimento, secondo un criterio mensile e non giornaliero.

  • Sono considerate utili le mensilità di lavoro nel periodo 1 gennaio-30 giugno 1999.
  • La frazione di mese superiore a 15 giorni è considerata mese intero.
  • L'arretrato è suddiviso in sei quote mensili da £ 20.000 lorde.

Erogazione e contenuto dell'una tantum

La somma è stata corrisposta con la retribuzione del mese di luglio 1999, oppure, in caso di cessazione del rapporto, al momento della liquidazione delle competenze. La circolare precisa che l'importo è già comprensivo degli effetti sugli istituti retributivi diretti e indiretti, sia di fonte legale sia contrattuale, e della quota parte dell'indennità di vacanza contrattuale relativa a giugno. L'allegato aggiunge che l'una tantum è esclusa dalla base di calcolo del TFR ai sensi dell'art. 2120, secondo comma, c.c.

Assenze e periodi utili alla maturazione

La maturazione dell'importo non compete nei periodi mensili in cui la prestazione sia sospesa senza diritto alla retribuzione, come nel caso di servizio militare, aspettativa o assenza facoltativa post partum. Sono invece utili ai fini dell'una tantum le assenze per malattia, infortunio, gravidanza e puerperio e congedo matrimoniale, purché assistite da trattamenti economici previdenziali o da integrazioni aziendali.

Riflessi sulle prestazioni previdenziali e sulle integrazioni salariali

Per le prestazioni economiche di malattia e maternità, per i riposi orari post partum, per le retribuzioni corrisposte ai donatori di sangue e per le altre prestazioni INPS conguagliabili con i contributi, gli arretrati devono essere computati entro la quota riferita al mese considerato, secondo le regole previste per mensilità aggiuntive o premi. La circolare richiama la n. 127 del 17 maggio 1991 per i criteri di calcolo e conguaglio e precisa che l'applicazione può riguardare soltanto gli eventi iniziati tra febbraio e luglio 1999, salvo ricaduta.

Per le integrazioni salariali ordinarie e straordinarie riferite al periodo interessato si applicano le istruzioni della circolare n. 58 del 5 marzo 1991. Le quote di una tantum possono essere poste in pagamento entro i limiti dei massimali mensili vigenti. Per le integrazioni salariali straordinarie per solidarietà e per l'assegno per congedo matrimoniale resta fermo il richiamo alla circolare n. 247 del 23 ottobre 1992.

Punti principali

Destinatari e importo dell'una tantum

Il Protocollo d'intesa dell'8 giugno 1999 riconosce ai lavoratori in forza a tale data, nonché a quelli assunti successivamente ma entro il 14 giugno 1999, un importo forfettario lordo di £ 120.000. L'importo è riferito al periodo 1 gennaio-30 giugno 1999 ed è ragguagliato alla durata del rapporto di lavoro nel periodo considerato.

Criterio di calcolo e suddivisione in quote

L'arretrato è suddivisibile esclusivamente in sei quote mensili da £ 20.000 lorde, non anche in quote giornaliere. Ai fini del computo, è reintrodotto il principio secondo cui la frazione di mese superiore a 15 giorni va considerata mese intero; l'una tantum spetta quindi in tante quote mensili quanti sono i mesi interi di retribuzione a carico dell'azienda nel semestre di riferimento.

Erogazione e natura dell'importo

La somma è stata corrisposta dalle aziende metalmeccaniche con la retribuzione del mese di luglio 1999 oppure, in caso di cessazione del rapporto, all'atto della liquidazione delle competenze. L'importo è già comprensivo dell'incidenza sugli istituti retributivi diretti e indiretti, di origine legale o contrattuale, e della quota parte dell'indennità di vacanza contrattuale relativa a giugno; il testo allegato precisa inoltre che è escluso dalla base di calcolo del trattamento di fine rapporto.

Assenze che incidono o non incidono sulla maturazione

Non danno luogo all'erogazione i periodi mensili in cui vi sia stata sospensione della prestazione senza diritto alla retribuzione, come servizio militare, aspettativa o assenza facoltativa post partum. Sono invece utili alla maturazione le giornate di assenza per malattia, infortunio, gravidanza e puerperio e congedo matrimoniale, purché abbiano dato luogo al pagamento di trattamenti economici previdenziali o di integrazioni aziendali.

Riflessi su malattia, maternità, donatori di sangue e altre prestazioni INPS

Per le prestazioni economiche di malattia e maternità, nonché per i riposi orari post partum, le retribuzioni dei donatori di sangue e le altre prestazioni a carico dell'INPS conguagliabili con i contributi, gli arretrati vanno conteggiati nei limiti della quota riferita al mese considerato, secondo le regole previste per mensilità aggiuntive o premi. La particolare applicazione può interessare solo gli eventi iniziati tra febbraio e luglio 1999, salvo ricaduta, e devono essere seguite le istruzioni richiamate dalla circolare n. 127 del 17 maggio 1991.

Effetti sulle integrazioni salariali e su altri istituti

Per le integrazioni salariali ordinarie e straordinarie riferite al periodo 1 gennaio-30 giugno 1999 si devono applicare le istruzioni della circolare n. 58 del 5 marzo 1991 in tema di ricalcolo delle prestazioni. Le quote di una tantum relative ai periodi integrati possono essere poste in pagamento entro i limiti dei massimali mensili vigenti, che riguardano anche le integrazioni salariali ordinarie. Per le integrazioni salariali straordinarie per solidarietà, pari al 60% della retribuzione di riferimento per i contratti stipulati dal 14 giugno 1995, e per l'assegno per congedo matrimoniale, si rinvia alla circolare n. 247 del 23 ottobre 1992.

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