Circolare numero 190 del 22-10-1999
La disposizione in esame disciplina, tra l’altro, il diritto degli eredi agli arretrati maturati al 31 dicembre 1995 in applicazione delle sentenze della Corte Costituzionale n.495 del 1993 e n.240 del 1994. Con la presente circolare vengono forniti chiarimenti in merito alle modalità di applicazione della predetta disposizione, ad integrazione delle istruzioni già fornite con circolare n.62 del 17 marzo 1999.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa circolare integra la n. 62/1999 e chiarisce due aspetti applicativi dell’art. 36 della legge n. 448/1998: il termine di decadenza per la domanda degli eredi dei pensionati deceduti prima del 30 marzo 1996 e le modalità documentali da produrre agli uffici finanziari. Viene precisato che la domanda può essere presentata da uno solo dei coeredi anche per gli altri, con indicazione dei nominativi e delle quote, e che le istanze oltre il 3 gennaio 2000 devono essere respinte. Sul piano documentale, la domanda va corredata dalla denuncia di successione o, nei casi di esenzione, da autocertificazione dei partecipanti all’eredità; inoltre, l’Istituto deve trasmettere all’Ufficio del Registro le dichiarazioni di inesistenza dell’obbligo di successione entro 15 giorni.
Chiarimenti sui termini per la domanda degli eredi e sulla documentazione da allegare per la liquidazione degli arretrati pensionistici
Chiarimenti sull’art. 36 della legge n. 448/1998 per gli arretrati pensionistici agli eredi
La circolare fornisce integrazioni alla n. 62 del 17 marzo 1999 in merito alla corresponsione degli arretrati maturati al 31 dicembre 1995, riconosciuti in attuazione delle sentenze della Corte Costituzionale n. 495/1993 e n. 240/1994. I chiarimenti riguardano, in particolare, il termine per la proposizione della domanda da parte degli eredi e la documentazione necessaria per la liquidazione.
Termine di presentazione della domanda
Per gli eredi dei pensionati deceduti anteriormente al 30 marzo 1996 e privi di diritto alla pensione di reversibilità a tale data, il comma 3 dell’art. 36 della legge n. 448/1998 prevede che la domanda per ottenere gli arretrati debba essere presentata, a pena di decadenza, entro un anno dall’entrata in vigore della legge, quindi entro il 3 gennaio 2000.
La circolare precisa che:
- le domande presentate dopo il 3 gennaio 2000 devono essere respinte;
- le domande presentate prima del 1° gennaio 1999 devono considerarsi valide;
- l’obbligo di presentazione è solidale tra tutti i coeredi.
Ne consegue che la presentazione dell’istanza da parte di uno solo dei coeredi, purché indichi i nominativi degli altri aventi diritto e le rispettive quote, è idonea a soddisfare il termine decadenziale. In tale ipotesi, anche i coeredi che non abbiano rilasciato delega alla riscossione possono chiedere successivamente la liquidazione della propria quota, se la domanda originaria è stata presentata entro il termine.
Documentazione da allegare alle domande
Il comma 4 dell’art. 36 richiede che le domande degli eredi per gli arretrati relativi ai periodi fino al 31 dicembre 1995 siano corredate da copia della denuncia di successione depositata presso gli uffici finanziari competenti, dalla quale risultino i nominativi dei coeredi e le quote ereditarie spettanti a ciascuno.
La circolare chiarisce inoltre che, quando gli eredi non sono obbligati alla presentazione della dichiarazione di successione ai sensi dell’art. 28, comma 7, del d.lgs. n. 346/1990, deve essere acquisita un’autocertificazione resa da tutti i partecipanti all’eredità, nella quale ciascuno dichiari:
- la propria qualità di erede;
- la sussistenza dei requisiti per l’esenzione dall’obbligo di dichiarazione;
- la quota di spettanza.
Adempimenti dell’Istituto e delle sedi
Ai sensi dell’art. 48, comma 5, del d.lgs. n. 346/1990, l’Istituto deve trasmettere al competente Ufficio del Registro le dichiarazioni di inesistenza dell’obbligo di presentazione della dichiarazione di successione entro 15 giorni dalla ricezione.
Le sedi sono quindi tenute a:
- inoltrare tempestivamente tali dichiarazioni entro il termine di 15 giorni;
- conservare agli atti copia conforme all’originale.
La circolare richiama, a conferma, quanto già precisato con la circolare n. 185 del 5 ottobre 1999.
Punti principali
Termine per la domanda degli eredi
Gli eredi dei pensionati deceduti anteriormente al 30 marzo 1996 e non titolari di pensione di reversibilità a tale data devono presentare la domanda per gli arretrati entro un anno dall’entrata in vigore della legge n. 448/1998, cioè entro il 3 gennaio 2000, a pena di decadenza. Le domande presentate dopo tale data devono essere respinte, mentre quelle presentate prima del 1° gennaio 1999 restano valide.
Domanda presentata da uno solo dei coeredi
L’obbligo di presentare la domanda entro il termine è solidale tra tutti i coeredi. È quindi sufficiente che uno solo di essi presenti l’istanza, purché indichi i nominativi degli altri coeredi e le rispettive quote. In tal caso, anche i coeredi non deleganti possono chiedere successivamente la liquidazione delle proprie quote, se la domanda è stata presentata entro il 3 gennaio 2000.
Documentazione da allegare alla domanda
Le domande degli eredi per gli arretrati fino al 31 dicembre 1995 devono essere corredate dalla copia della denuncia di successione presentata agli uffici finanziari competenti, dalla quale risultino i nominativi degli eventuali coeredi e le quote ereditarie spettanti. Se non sussiste l’obbligo di presentazione della dichiarazione di successione ai sensi dell’art. 28, comma 7, del d.lgs. n. 346/1990, occorre acquisire un’autocertificazione di tutti i partecipanti all’eredità con attestazione della qualità di erede, dei requisiti di esenzione e della quota spettante.
Trasmissione all’Ufficio del Registro
Ai sensi dell’art. 48, comma 5, del d.lgs. n. 346/1990, l’Istituto deve trasmettere al competente Ufficio del Registro le dichiarazioni di inesistenza dell’obbligo di presentazione della dichiarazione di successione entro 15 giorni dalla ricezione. Le sedi devono rispettare tale termine e conservare agli atti copia conforme all’originale, come già chiarito dalla circolare n. 185 del 5 ottobre 1999.
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