Cassazione Civile, Ordinanza n. 00366/2023 del 10/01/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (creditore)
La controversia
La controversia nasce da un decreto ingiuntivo ottenuto sulla base di una scrittura privata del 31 luglio 2010, qualificata come ricognizione di debito e promessa di pagamento. La parte opposta al decreto sostenne che la firma potesse anche essere autentica, ma che il testo fosse stato apposto successivamente su un foglio in bianco, senza accordo sul riempimento; promosse quindi querela di falso. In primo grado il tribunale accolse la querela, ritenendo dalla consulenza tecnica che la sottoscrizione fosse coeva alla data e il testo successivo, e comunque rigettò la domanda monitoria per mancata prova della dazione della somma, della finalità dell'investimento e dell'obbligo restitutorio. In appello la controparte censurò, tra l'altro, l'esito della querela di falso e la valutazione delle prove; la corte territoriale rigettò però l'appello, affermando che non vi era prova di un contratto di mutuo e che, anche a voler qualificare la dazione come investimento/speculazione, non sussisteva un obbligo di restituzione in caso di esito negativo dell'operazione. In cassazione il ricorrente articolò due motivi: con il primo denunciò nullità della sentenza per omessa pronuncia e violazione dell'art. 112 c.p.c., perché la corte d'appello non si sarebbe pronunciata sui motivi di gravame relativi al giudizio incidentale di falso; con il secondo denunciò violazione degli artt. 1988 e 2729 c.c., sostenendo che la corte territoriale avesse erroneamente ritenuto provata l'insussistenza del mutuo e avesse superato i limiti della prova presuntiva, fondandosi su un solo elemento indiziario privo dei requisiti di gravità, precisione e concordanza.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il primo motivo, ritenendo effettivamente sussistente l'omessa pronuncia sui motivi di appello che investivano la c.t.u. e la decisione sulla querela di falso. Ha osservato che la stessa sentenza d'appello, pur dicendo superfluo l'esame della querela, aveva comunque utilizzato le risultanze della consulenza tecnica per respingere le istanze istruttorie, sicché le questioni sul falso non potevano considerarsi irrilevanti. Il secondo motivo è stato dichiarato assorbito. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio alla Corte d'appello di Torino in diversa composizione, che dovrà riesaminare la causa e provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 112 c.p.c.
impone la corrispondenza tra chiesto e pronunciato e vieta l'omessa pronuncia sui motivi devoluti in appello.
art. 1988 c.c.
richiamato in relazione alla promessa di pagamento/ricognizione di debito e al tema dell'onere probatorio collegato alla fonte del credito.
art. 2729 c.c.
richiamato per i limiti della prova presuntiva, che deve fondarsi su indizi gravi, precisi e concordanti.
art. 380 bis.1 c.p.c.
norma richiamata per la trattazione in camera di consiglio del ricorso.
Massime di principio
- Quando una sentenza d'appello, pur affermando di non dover esaminare una questione, utilizza comunque le risultanze di quella stessa questione come base logica della decisione, deve ritenersi necessario uno scrutinio espresso dei motivi di gravame che la investono; in difetto, ricorre omessa pronuncia.
- La mera qualificazione di una dazione di denaro come investimento o operazione speculativa non consente, di per sé, di desumere automaticamente un obbligo restitutorio in capo al percettore in caso di esito negativo dell'operazione.
- La prova presuntiva dell'esistenza o dell'inesistenza di un rapporto negoziale non può fondarsi su un solo elemento indiziario se non dotato dei requisiti di gravità, precisione e concordanza richiesti dalla legge.
- In presenza di una ricognizione di debito o promessa di pagamento contestata quanto alla sua formazione materiale, il giudice di merito deve confrontarsi con le censure specificamente rivolte alla consulenza tecnica e alla decisione sul falso, se tali censure restano rilevanti ai fini della decisione sulla pretesa creditoria.
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