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Cassazione Civile, Ordinanza n. 10738/2023 del 20/04/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO SENZA RINVIO

Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)

La controversia

La controversia riguarda il trattamento fiscale applicabile alle somme corrisposte in capitale a titolo di previdenza integrativa aziendale a un ex dirigente di Enel. Il contribuente aveva chiesto il rimborso di IRPEF ritenuta in eccesso sul capitale erogatogli nell’anno d’imposta 2000, sostenendo che la prestazione dovesse essere tassata, per la parte corrispondente al rendimento, con l’aliquota del 12,50% prevista per i redditi di capitale, anziché con la tassazione separata applicata dal sostituto d’imposta. Dopo il rigetto in primo grado dell’istanza avverso il silenzio-rifiuto, la CTR aveva accolto solo in parte l’appello dell’Ufficio. In un precedente giudizio di cassazione, la sentenza era stata cassata con rinvio, con principio di diritto che imponeva di accertare se e in quale misura la somma erogata comprendesse un rendimento netto effettivamente derivante dalla gestione sul mercato del capitale accantonato. Riassunto il giudizio, la CTR in sede di rinvio aveva nuovamente riconosciuto il rimborso entro certi limiti, determinandolo sulla base della documentazione prodotta dal contribuente. L’Agenzia ha quindi proposto ricorso per cassazione deducendo: nullità della motivazione per apparenza e travisamento del processo; violazione del giudicato interno e dell’effetto vincolante del principio di diritto del rinvio; violazione del principio di non contestazione; violazione dell’art. 2697 c.c. per mancato assolvimento dell’onere probatorio da parte del contribuente; omesso esame di un fatto decisivo, cioè l’effettivo impiego sul mercato delle somme accantonate e il relativo rendimento.

La decisione

La Corte ha accolto il ricorso dell’Agenzia. Ha ritenuto fondati i motivi con cui si denunciava che la CTR non si era conformata al principio di diritto fissato nel precedente giudizio di cassazione con rinvio: il giudice del rinvio avrebbe dovuto accertare in concreto l’esistenza e l’entità di un rendimento netto effettivamente imputabile alla gestione sul mercato del capitale accantonato, mentre si era limitato ad attribuire rilievo alla documentazione prodotta dal contribuente e all’assenza di una puntuale indicazione di importo minore da parte dell’Ufficio. La Corte ha ribadito che il contribuente, attore sostanziale della domanda di rimborso, aveva l’onere di allegare e provare non solo il quantum ma anche l’an del rendimento, e che la nozione rilevante non coincide con una mera redditività teorica o attuariale del patrimonio del datore di lavoro. Conseguentemente, la sentenza impugnata è stata cassata e, decidendo nel merito per la parte necessaria, il ricorso introduttivo è stato rigettato limitatamente al periodo anteriore all’1.04.1998; le spese di merito e di legittimità sono state compensate.

Norme richiamate

  • art. 360 c.p.c.

    è la base formale dei motivi di ricorso per cassazione dedotti dall’Agenzia (nullità della sentenza, violazione di legge e omesso esame di fatto decisivo).

  • art. 63 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546

    richiamato per censurare la mancata osservanza, da parte del giudice del rinvio, del principio di diritto enunciato dalla Cassazione.

  • art. 384 c.p.c.

    il giudice del rinvio è vincolato al principio di diritto fissato dalla Corte di cassazione e deve uniformarvisi nell’accertamento demandato.

  • art. 2909 c.c.

    richiamato in relazione all’efficacia vincolante della decisione resa in cassazione con rinvio.

  • art. 115 c.p.c.

    il principio di non contestazione non esonera il contribuente dall’onere di provare i fatti costitutivi della domanda di rimborso, specie se l’Ufficio contesta in radice l’esistenza del credito.

  • art. 2697 c.c.

    l’onere di allegazione e prova del diritto al rimborso grava sul contribuente, che deve dimostrare an e quantum della pretesa.

  • artt. 16 e 17 d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917

    richiamati per il regime di tassazione separata applicabile alla parte di prestazione non riconducibile al rendimento di gestione sul mercato.

  • art. 42, comma 4, d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917

    invocato dal contribuente insieme alla legge n. 482/1985 per sostenere l’assoggettamento della prestazione all’aliquota del 12,50% sul rendimento.

  • art. 6 legge 26 settembre 1985, n. 482

    l’aliquota del 12,50% si applica solo al rendimento netto imputabile alla gestione sul mercato del capitale accantonato, non alla sorte capitale o a rendimenti meramente teorici.

Massime di principio

  • Nel giudizio di rinvio il giudice è vincolato al principio di diritto fissato dalla Cassazione e deve compiere gli accertamenti in fatto espressamente demandati; una decisione che si limiti a recepire genericamente la documentazione prodotta viola il vincolo del rinvio.
  • In materia di rimborso di imposta su prestazioni di previdenza integrativa aziendale, l’aliquota del 12,50% si applica solo alla parte della prestazione che costituisca rendimento netto effettivamente derivante dalla gestione sul mercato del capitale accantonato.
  • La nozione di rendimento rilevante non coincide con una redditività teorica o attuariale del patrimonio del datore di lavoro, né con meri calcoli di differenza tra prestazione liquidata e contributi versati; occorre un effettivo investimento sul mercato del capitale accantonato.
  • Nel contenzioso tributario il principio di non contestazione opera sul piano probatorio, ma non trasforma il silenzio dell’Ufficio in ammissione del credito quando il convenuto contesti radicalmente l’an debeatur.
  • Chi agisce per il rimborso di un tributo è attore in senso sostanziale e sopporta l’onere di allegare e provare sia l’esistenza del credito sia il suo ammontare; la prova deve essere specifica e idonea a dimostrare il fatto costitutivo del diritto.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioRicorso per cassazione
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della provaGiudicato

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