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Cassazione Civile, Ordinanza n. 00109/2026 del 02/01/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (banca)

La controversia

La controversia origina da un'azione di revocatoria fallimentare proposta in primo grado da una società poi ammessa ad amministrazione straordinaria contro una banca, azione respinta dal Tribunale per mancata prova della scientia decoctionis. La Corte d'appello ha dichiarato inammissibile l'appello della procedura ritenendolo tardivo: la sentenza di primo grado, pubblicata il 30 luglio 2015 e non notificata, era soggetta al termine lungo di sei mesi ex art. 327 c.p.c.; a tale termine andava aggiunta la sospensione feriale di 31 giorni prevista dalla nuova formulazione dell'art. 1 l. n. 742/1969, applicabile dal periodo feriale 2015. Il gravame, consegnato per la notifica solo l'11 marzo 2016, risultava quindi oltre termine. In cassazione la ricorrente ha dedotto, con due motivi, la violazione delle norme sul termine di impugnazione e sulla sospensione feriale, sostenendo la non applicabilità retroattiva della novella per mancanza di disciplina transitoria e lamentando la mancata rimessione in termini per buona fede; inoltre ha prospettato la violazione degli artt. 24, 111 e 117 Cost. e dell'art. 6 CEDU per asserita compressione del diritto di difesa, con conseguente questione di illegittimità costituzionale.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato entrambi i motivi, ritenendoli infondati in quanto la giurisprudenza di legittimità è ormai consolidata nel senso che la riduzione del periodo di sospensione feriale da 46 a 31 giorni, introdotta dal d.l. n. 132/2014 conv. in l. n. 162/2014, si applica, in assenza di norme transitorie, alla sospensione relativa all'anno solare 2015, indipendentemente dalla data di pubblicazione della sentenza o di proposizione dell'impugnazione. La Corte ha inoltre escluso la rimessione in termini, affermando che l'applicazione di una novella normativa non integra errore scusabile del difensore, e ha reputato manifestamente infondata la doglianza di illegittimità costituzionale per asserita compressione del diritto di difesa, richiamando precedenti conformi. Il ricorso è stato quindi respinto, con condanna della ricorrente alle spese e al versamento dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 327 c.p.c.

    Il termine lungo di impugnazione si computa tenendo conto della sospensione feriale applicabile; nel caso in esame il termine era di sei mesi dalla pubblicazione della sentenza, con aggiunta della sospensione feriale di legge.

  • art. 153 c.p.c.

    Richiamato dalla ricorrente a sostegno della richiesta di rimessione in termini; la Corte esclude che la novella normativa possa integrare errore scusabile.

  • art. 1 l. n. 742/1969

    La modifica introdotta dal d.l. n. 132/2014 ha ridotto la sospensione feriale da 46 a 31 giorni; la disciplina si applica dal periodo feriale dell'anno 2015 in assenza di norme transitorie.

  • art. 16, comma 1, d.l. n. 132/2014

    convertito in legge 10 novembre 2014 n. 162

    La novella sostituisce l'art. 1 della l. n. 742/1969 e opera immediatamente sul computo dei termini processuali a partire dal 2015.

  • art. 11 disp. prel. c.c.

    Invocato per sostenere il principio di irretroattività; la Corte aderisce però al consolidato orientamento che esclude un problema di retroattività in presenza della decorrenza dal 2015.

  • art. 24 Cost.

    Richiamato in relazione al diritto di difesa; la Corte ritiene non sussistente una compressione costituzionalmente rilevante.

  • art. 111 Cost.

    Richiamato con riferimento al giusto processo; la Corte esclude la violazione del parametro costituzionale.

  • art. 117 Cost.

    Richiamato in connessione con l'art. 6 CEDU; la Corte non ravvisa contrasto con i parametri sovranazionali.

  • art. 6 CEDU

    Invocato per sostenere la lesione del diritto a un equo processo; la Corte respinge la censura.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    La Corte dà atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.

  • art. 1, comma 17, l. n. 228/2012

    Norma che ha inserito il comma 1-quater nell'art. 13 del d.P.R. n. 115/2002 sul contributo unificato aggiuntivo.

Massime di principio

  • La riduzione del periodo di sospensione feriale dei termini processuali da 46 a 31 giorni si applica, in mancanza di disciplina transitoria, alla sospensione relativa al periodo feriale dell'anno 2015, indipendentemente dalla data di pubblicazione della sentenza o di proposizione dell'impugnazione.
  • Ai fini del termine lungo di impugnazione ex art. 327 c.p.c., il computo deve essere effettuato sommando al termine semestrale la sospensione feriale vigente nel periodo rilevante.
  • La sopravvenuta applicazione immediata di una modifica legislativa sul computo dei termini processuali non giustifica, di per sé, la rimessione in termini della parte, non potendo integrare errore scusabile del difensore abilitato al patrocinio dinanzi alle giurisdizioni superiori.
  • È manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale della disciplina che riduce la sospensione feriale, quando il termine lungo di impugnazione resti comunque di ampia durata e la norma sia univocamente applicabile a tutti i termini decorrenti dal 1° gennaio 2015.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniAccertamento del passivo
RamiProcesso civileFallimentare / Crisi d'impresa
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaPrescrizioneDecadenzaGiudicato

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