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Cassazione Civile, Ordinanza n. 05500/2023 del 22/02/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (venditore)

La controversia

La lite nasce da un contratto di cessione di azienda avente ad oggetto un'attività di commercio al dettaglio di giornali, riviste, libri, articoli per fumatori, cancelleria e forniture per ufficio. Il cedente chiese la risoluzione del contratto per mancato pagamento del saldo del prezzo da parte dell'acquirente. Quest'ultimo sostenne di avere in realtà corrisposto il saldo nelle mani del padre del cedente, presente nelle trattative, e chiamò in causa tale soggetto; propose anche una domanda riconvenzionale per il rimborso di quanto versato all'Agenzia delle Entrate. Il Tribunale rigettò entrambe le domande. In appello, la decisione fu riformata e fu dichiarata la risoluzione del contratto per inadempimento dell'acquirente, con condanna alle spese. In cassazione l'acquirente dedusse, con due motivi, da un lato violazione degli artt. 115, 116, 1188, 1189, 2033 c.c. e 132 c.p.c., lamentando motivazione apparente, omesso esame di fatti decisivi e proponendo anche querela di falso sugli assegni; dall'altro violazione degli artt. 115, 116, 132 c.p.c. e degli artt. 1189, 1453 e 1455 c.c., sostenendo che la Corte d'appello avesse erroneamente valutato la gravità dell'inadempimento senza considerare il contesto e l'interesse del creditore, in contrasto con il principio di conservazione del contratto.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto improponibile la querela di falso in sede di legittimità con riferimento a documenti posti a base della decisione di merito, osservando che l'eventuale falsità può semmai rilevare in sede di revocazione. Quanto al primo motivo, ha escluso la sussistenza di una motivazione apparente, rilevando che la Corte d'appello aveva spiegato in modo logicamente coerente perché non fosse provata alcuna procura del padre del cedente a riscuotere somme per conto del figlio, né una situazione di apparenza idonea ad applicare l'art. 1189 c.c.; ha inoltre osservato che la censura mirava in realtà a una rivalutazione del merito probatorio, preclusa in cassazione. Quanto al secondo motivo, ha ritenuto che la Corte territoriale avesse comunque motivato sulla gravità dell'inadempimento, valorizzando l'importanza dell'importo residuo e il tempo trascorso dalla scadenza, e ha ribadito che tale apprezzamento è riservato al giudice di merito. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato alle spese in favore di entrambi i controricorrenti e al pagamento dell'ulteriore contributo unificato, se dovuto.

Norme richiamate

  • art. 115 c.p.c.

    Richiamato dal ricorrente per lamentare un errato apprezzamento delle prove; la Corte osserva che la censura tendeva in realtà a ottenere una rivalutazione del merito.

  • art. 116 c.p.c.

    Richiamato dal ricorrente in relazione alla valutazione delle prove; la Cassazione ribadisce che la scelta delle prove e la loro attendibilità sono riservate al giudice di merito.

  • art. 132 c.p.c.

    Invocato per sostenere la nullità o apparenza della motivazione; la Corte esclude che la sentenza d'appello fosse priva dei requisiti essenziali della motivazione.

  • art. 1188 c.c.

    Richiamato dal ricorrente in tema di legittimazione del soggetto che riceve il pagamento.

  • art. 1189 c.c.

    La Corte ne afferma l'applicabilità solo in presenza di una situazione di apparenza giustificata da comportamento colposo del creditore e buona fede del debitore; nel caso concreto esclude tali presupposti.

  • art. 2033 c.c.

    Richiamato dal ricorrente in collegamento con l'indebito e con la pretesa restitutoria conseguente al pagamento effettuato al soggetto non legittimato.

  • art. 221 c.p.c.

    Richiamato per la querela di falso; la Corte afferma che in cassazione è proponibile solo nei limiti degli atti del giudizio di legittimità e dei documenti producibili ex art. 372 c.p.c.

  • art. 372 c.p.c.

    Indicato come limite alla produzione documentale in cassazione e, quindi, anche alla proponibilità della querela di falso.

  • art. 360 c.p.c.

    Richiamato nei numeri 3, 4 e 5 dal ricorrente per dedurre violazioni di legge, nullità e omesso esame di fatti decisivi; la Corte rileva che le doglianze mirano al riesame del merito.

  • art. 1453 c.c.

    Richiamato in relazione alla domanda di risoluzione per inadempimento.

  • art. 1455 c.c.

    Richiamato dal ricorrente; la Corte conferma che la gravità dell'inadempimento è stata motivata dal giudice di merito e non è sindacabile in cassazione se logicamente argomentata.

  • art. 378 c.p.c.

    Ciascuna parte ha depositato memoria in prossimità dell'udienza.

  • art. 13, comma 1-quater, D.P.R. 115/2002

    La Corte dà atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di dovutezza.

Massime di principio

  • In sede di legittimità non è consentito trasformare censure formalmente qualificate come violazione di legge, nullità di motivazione o omesso esame di fatti decisivi in una richiesta di nuova valutazione delle risultanze istruttorie: il sindacato della Cassazione resta esterno e non sostituisce quello del giudice di merito.
  • La motivazione è apparente solo quando sia mancante nei suoi elementi essenziali o del tutto priva di un iter logico comprensibile; non ricorre quando la sentenza di merito esponga una ricostruzione fattuale coerente, anche se sintetica o non condivisa dalla parte soccombente.
  • Il pagamento eseguito a soggetto diverso dal creditore libera il debitore solo se ricorre una situazione di apparenza oggettivamente giustificata e alimentata da un comportamento colposo, positivo o omissivo, del creditore, tale da ingenerare nel debitore in buona fede una ragionevole presunzione di legittimazione dell'accipiens.
  • La mera presenza di un terzo nelle trattative o nell'affiancamento successivo alla stipula non basta, da sola, a fondare l'apparenza di poteri rappresentativi o la legittimazione a ricevere il pagamento, se il contratto è stato concluso con un diverso soggetto determinato come creditore.
  • La gravità dell'inadempimento ai fini della risoluzione contrattuale è apprezzamento rimesso al giudice di merito, che può valorizzare l'entità dell'importo rimasto insoluto e il tempo trascorso dalla scadenza dell'obbligazione; tale valutazione non è sindacabile in cassazione se sorretta da motivazione non illogica.
  • La querela di falso non può essere utilizzata in cassazione per contestare la veridicità di documenti posti a base della decisione di merito; l'eventuale falsità di tali documenti può rilevare, se del caso, come motivo di revocazione, non come incidente proponibile nel giudizio di legittimità.

Come è indicizzato

MaterieAziendaImpugnazioniInadempimento
RamiContrattiProcesso civileObbligazioni
IstitutiOnere della provaNullitàBuona fede e correttezzaRisoluzione del contratto

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