Cassazione Penale, Sentenza n. 37868/2023 del 15/09/2023
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorrente era stato condannato in appello, con rito abbreviato, per danneggiamento aggravato (esposizione delle cose alla pubblica fede) e minaccia aggravata, nonché per il tentato ingresso nella abitazione della persona offesa; il ricorso per cassazione deduceva: 1) violazione del divieto di reformatio in peius (art. 597 c.p.p.), poiche' la pena inflitta in appello risultava aumentata di due giorni rispetto alla sentenza di primo grado; 2) violazione di legge e vizio di motivazione per la mancata valutazione di una memoria depositata il 21/09/2022 che sosteneva l'assenza della condizione di procedibilita' in quanto il danneggiamento sarebbe avvenuto su cose non esposte alla pubblica fede essendo sotto la diretta vigilanza del proprietario.
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto fondato il primo motivo: ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata nella parte in cui aveva inflitto due giorni in piu' di reclusione, rideterminando la pena in sei mesi di reclusione. Il secondo motivo e' stato ritenuto manifestamente infondato o inammissibile: la memoria tardiva conteneva censure non riconducibili ai motivi di appello e quindi costituiva motivo nuovo inammissibile; il ricorso e' dichiarato inammissibile nel resto.
Norme richiamate
art. 597 cod. proc. pen.
Vieta la reformatio in peius: la Corte ha ritenuto che l'aumento di pena in appello rispetto al primo giudice fosse illegittimo e ha annullato quella parte della sentenza.
art. 23, comma 8, d.l. n. 137 del 2020
Regola la celebrazione del procedimento con contraddittorio scritto; richiamato per motivi procedurali sullo svolgimento del giudizio.
art. 585, comma 4, cod. proc. pen.
Disciplina l'ammissibilita' dei motivi nuovi in appello; la Corte ha ritenuto che la memoria depositata introducesse questioni nuove non riconducibili ai motivi di impugnazione e pertanto inammissibili.
art. 4 L. n. 110 del 1975
Richiamata in relazione alla dichiarazione di estinzione di un reato; la Corte di merito aveva dichiarato l'estinzione prevista da tale norma con effetti sul trattamento sanzionatorio.
art. 121 cod. proc. pen.
Riferimento alla natura delle memorie e al loro regime: la Corte distingue tra memorie ammissibili e atti che introducono nuovi motivi che vanno valutati ai sensi dell'art. 585 c.4.
Massime di principio
- La norma sul divieto di reformatio in peius protegge il destinatario del giudizio di impugnazione: se l'appello o il procedimento di secondo grado comportano un peggioramento della posizione sanzionatoria rispetto al primo grado senza che il ricorrente abbia impugnato, la parte peggiorativa e' annullabile.
- Le memorie depositate in appello che introducono questioni diverse da quelle indicate nei motivi di impugnazione sono in genere inammissibili come motivi nuovi ai sensi dell'art. 585 c.4 c.p.p.; il giudice d'appello non e' obbligato a valutarle se non sono riconducibili alle questioni devolute.
- In caso di rito abbreviato valgono le stesse regole di tutela contro la reformatio in peius applicabili agli altri riti: la modalita' del procedimento non elimina il divieto di peggiorare la posizione del ricorrente per effetto dell'impugnazione.
- Quando vi e' dichiarazione di estinzione di reati o eliminazione di sanzioni accessorie (es. multa per contravvenzione estinta), occorre valutare attentamente il complesso trattamento sanzionatorio per verificare se e' intervenuta una concreta aggravazione vietata in sede di appello.
- Per ottenere che nuove censure vengano esaminate e valutate in appello, tali censure devono essere tempestive e coerenti con le questioni oggetto di impugnazione iniziale; altrimenti e' consigliabile proporre impugnazioni specifiche o sollevare le questioni nel termine e nella forma previsti.
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