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Cassazione Penale, Ordinanza n. 05829/2026 del 12/02/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, ritenendolo generico e proposto al di fuori dei casi previsti dall'art. 448, comma 2-bis, c.p.p. Ha quindi condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha impugnato per cassazione la sentenza del GIP che, ai sensi dell'art. 444 c.p.p., ha applicato la pena concordata con il consenso del pubblico ministero in relazione a un reato in materia di stupefacenti. Il ricorso deduceva violazione di legge e vizio di motivazione, lamentando l'eccessiva severità del trattamento sanzionatorio. La Corte ha però rilevato che l'impugnazione era generica e comunque proposta fuori dei casi consentiti dall'art. 448, comma 2-bis, c.p.p., trattandosi di ricorso avverso sentenza resa su richiesta delle parti.

Norme richiamate

  • art. 444 c.p.p.

    La sentenza impugnata era una decisione di applicazione della pena su richiesta delle parti, pronunciata con il consenso del pubblico ministero.

  • art. 448, comma 2-bis, c.p.p.

    Il ricorso per cassazione contro la sentenza di patteggiamento è ammesso solo nei limiti stabiliti dalla norma; nel caso concreto l'impugnazione è stata ritenuta proposta al di fuori di tali casi.

  • art. 610, comma 5-bis, c.p.p.

    La Corte ha deciso de plano la declaratoria di inammissibilità del ricorso.

  • art. 73, co. 1, D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309

    Norma incriminatrice posta a base dell'imputazione relativa a un reato in materia di stupefacenti.

  • art. 616 c.p.p.

    Base per la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende.

Massime di principio

  • Avverso la sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti, il ricorso per cassazione è ammesso solo nei casi espressamente previsti dalla legge; fuori da tali limiti l'impugnazione è inammissibile.
  • La deduzione di una generica eccessività della pena, senza confrontarsi con i ristretti vizi deducibili contro il patteggiamento, non supera il vaglio di ammissibilità in cassazione.
  • Quando il ricorso è proposto fuori dai casi consentiti e risulta anche generico, la Corte può dichiararlo inammissibile de plano, con conseguente condanna alle spese e alla sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieSpaccioImpugnazioni
RamiStupefacentiProcesso penale
IstitutiInutilizzabilità della prova

Testo integrale

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