Corte di giustizia, Ordinanza C-2/21
Ordinanza della Corte (Decima Sezione) del 24 giugno 2022. — Rzecznik Praw Obywatelskich. — Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie. — Rinvio pregiudiziale – Articolo 99 del regolamento di procedura della Corte – Cittadinanza dell’Unione – Articoli 20 e 21 TFUE – Diritto di libera circolazione e di libero soggiorno nel territorio degli Stati membri – Atto di nascita, rilasciato dallo Stato membro di nascita del minore, che designa due madri per quest’ultimo – Diniego dello Stato membro di origine di una delle due madri di trascrivere tale atto di nascita nel registro nazionale dello stato civile – Trascrizione del suddetto atto quale condizione per il rilascio di documenti di identità – Normativa nazionale di tale Stato membro di origine che non ammette la genitorialità di persone dello stesso sesso. — Causa C-2/21
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte, con ordinanza motivata ex articolo 99 del regolamento di procedura, ha seguito la propria giurisprudenza recente per tutelare effettivamente la libera circolazione di una minore cittadina polacca nata in Spagna e indicata come figlia di due donne sposate. Ha affermato che lo Stato membro di cittadinanza non può subordinare il rilascio dei documenti d’identità alla trascrizione dell’atto di nascita nel registro civile nazionale, né negare il riconoscimento del legame di filiazione ai fini dell’esercizio dei diritti conferiti dal diritto dell’Unione. La soluzione è fondata su cittadinanza dell’Unione, libertà di circolazione e soggiorno, rispetto della vita familiare e interesse superiore del minore.
Libera circolazione di un minore cittadino dell’Unione nato in uno Stato membro con atto di nascita che indica due madri: lo Stato membro d’origine non può subordinare il rilascio dei documenti d’identità alla previa trascrizione, né negare il riconoscimento del legame di filiazione ai fini dell’esercizio dei diritti UE.
La questione giuridica
Se gli articoli 20, paragrafo 2, lettera a), e 21, paragrafo 1, TFUE, letti con gli articoli 7, 21, paragrafo 1, e 24, paragrafo 2, della Carta, ostino a che lo Stato membro di cui è cittadino un minore rifiuti la trascrizione del suo atto di nascita rilasciato da un altro Stato membro, quando tale trascrizione è necessaria per ottenere una carta d’identità o un passaporto, per il solo fatto che il diritto nazionale non prevede la genitorialità di coppie dello stesso sesso e l’atto di nascita indica due persone dello stesso sesso come genitori.
Principio di diritto
Gli articoli 20 e 21 TFUE, letti con gli articoli 7 e 24 della Carta e con l’articolo 4, paragrafo 3, della direttiva 2004/38/CE, impongono allo Stato membro di cui il minore è cittadino di rilasciargli una carta d’identità o un passaporto senza esigere la previa trascrizione del suo atto di nascita nel registro nazionale, quando l’atto rilasciato da un altro Stato membro designa due persone dello stesso sesso come genitori. Inoltre, tale Stato deve riconoscere, ai fini dell’esercizio della libera circolazione e del soggiorno, il documento straniero e il rapporto di filiazione ivi attestato, senza che ciò comporti l’obbligo di introdurre nel proprio diritto sostanziale la genitorialità tra persone dello stesso sesso.
Norme richiamate
- Articolo 267 TFUE
- Articolo 20 TFUE
- Articolo 21 TFUE
- Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, articoli 7, 21, paragrafo 1, e 24, paragrafo 2
- Direttiva 2004/38/CE, articolo 4, paragrafo 3
- Convenzione sui diritti del fanciullo, articoli 2 e 7
Libera circolazione del minore cittadino dell’Unione e atto di nascita con due madri
La pronuncia riguarda un rinvio pregiudiziale del Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie (Polonia) in materia di stato civile e rilascio di documenti di identità a una minore cittadina polacca nata in Spagna, il cui atto di nascita designa come genitori due donne. La Corte decide con ordinanza motivata ai sensi dell’articolo 99 del regolamento di procedura, richiamando in modo diretto la propria sentenza nel caso Stolichna obshtina, rayon Pancharevo (C‑490/20).
Fatti e procedimento principale
K.S., cittadina polacca, e S.V.D., cittadina irlandese, hanno contratto matrimonio in Irlanda nel 2018. Nello stesso anno, in Spagna è nata la loro figlia, S.R.S.-D.; l’anagrafe spagnola ha registrato la nascita in base alla dichiarazione congiunta delle due madri, indicandole rispettivamente come "madre A" e "madre B".
Le due genitrici hanno chiesto la trascrizione dell’atto di nascita nel registro polacco dello stato civile, ma il capo dell’anagrafe di Cracovia ha respinto la domanda perché la trascrizione sarebbe contraria ai principi fondamentali dell’ordinamento polacco. Successivamente è emerso che il rifiuto della trascrizione impediva anche il rilascio di un documento d’identità polacco per la minore, poiché il diritto polacco richiede tale trascrizione prima del rilascio della carta d’identità o del passaporto.
Il difensore civico nazionale polacco ha impugnato il diniego davanti al giudice del rinvio, che ha ritenuto che le norme nazionali non garantissero in modo effettivo il diritto alla libera circolazione della minore, cittadina polacca e quindi cittadina dell’Unione.
Questioni sottoposte alla Corte
Il giudice nazionale chiede, in sostanza, se gli articoli 20 e 21 TFUE, letti con gli articoli 7, 21, paragrafo 1, e 24, paragrafo 2, della Carta, ostino a che uno Stato membro neghi la trascrizione dell’atto di nascita di un minore cittadino, rilasciato da un altro Stato membro, quando tale trascrizione è necessaria per ottenere un documento di identità e l’atto indica come genitori due persone dello stesso sesso.
Normativa rilevante
La Corte richiama:
- l’articolo 20 TFUE, sulla cittadinanza dell’Unione;
- l’articolo 21 TFUE, sulla libera circolazione e il soggiorno;
- gli articoli 7, 21 e 24 della Carta, relativi al rispetto della vita privata e familiare, al divieto di discriminazione e ai diritti del minore;
- l’articolo 4, paragrafo 3, della direttiva 2004/38/CE, che impone agli Stati membri di rilasciare ai propri cittadini una carta d’identità o un passaporto;
- gli articoli 2 e 7 della Convenzione sui diritti del fanciullo, richiamati come parametro interpretativo dell’articolo 24 della Carta.
Ragionamento della Corte
La Corte rileva innanzitutto che la minore ha la cittadinanza polacca e, quindi, è cittadina dell’Unione. Ricorda che lo status di cittadino dell’Unione è lo status fondamentale dei cittadini degli Stati membri e che anche i cittadini nati nello Stato membro ospitante possono invocare l’articolo 21 TFUE nei confronti dello Stato membro di cittadinanza.
In applicazione dell’articolo 4, paragrafo 3, della direttiva 2004/38, la Polonia è tenuta a rilasciare alla minore una carta d’identità o un passaporto. Tale obbligo non può essere neutralizzato dal diritto nazionale che subordini il rilascio alla previa trascrizione dell’atto di nascita straniero nel registro civile. La Corte precisa che il documento di identità, da solo o insieme ad altri documenti, deve consentire alla minore di esercitare effettivamente la libertà di circolare e soggiornare nell’Unione con ciascuna delle sue due madri.
La Corte sottolinea inoltre che tale soluzione non impone allo Stato membro di cittadinanza di introdurre nel proprio diritto sostanziale la genitorialità di persone dello stesso sesso, né di riconoscere il rapporto di filiazione per finalità diverse dall’esercizio dei diritti conferiti dal diritto dell’Unione. Si tratta, quindi, di un riconoscimento funzionale e limitato alla libera circolazione.
Quanto ai diritti fondamentali, la Corte valorizza l’articolo 7 della Carta, relativo alla vita privata e familiare, e l’articolo 24, che impone di considerare preminente l’interesse superiore del minore. Richiama anche la Convenzione sui diritti del fanciullo, in particolare il principio di non discriminazione di cui all’articolo 2 e il diritto all’identità e alla registrazione alla nascita di cui all’articolo 7. Privare il minore del rapporto con uno dei genitori o rendere de facto impossibile o eccessivamente difficile l’esercizio della libera circolazione per il fatto che i genitori sono dello stesso sesso sarebbe incompatibile con tali diritti fondamentali.
Decisione
La Corte risponde che gli articoli 20 e 21 TFUE, letti con gli articoli 7 e 24 della Carta e con l’articolo 4, paragrafo 3, della direttiva 2004/38/CE, devono essere interpretati nel senso che, nel caso di un minore cittadino dell’Unione il cui atto di nascita rilasciato da un altro Stato membro designi due persone dello stesso sesso come genitori:
- lo Stato membro di cittadinanza è tenuto a rilasciare una carta d’identità o un passaporto senza esigere la previa trascrizione dell’atto di nascita nel registro nazionale;
- lo Stato membro deve inoltre riconoscere, al pari di ogni altro Stato membro, il documento emesso da un altro Stato membro che consente al minore di esercitare senza impedimenti la libera circolazione e il soggiorno con ciascuna delle due persone indicate come genitori.
Principi emergenti per la pratica professionale
Per gli operatori, la pronuncia conferma che il diritto dell’Unione tutela in modo prioritario l’effettività della cittadinanza dell’Unione del minore e la continuità della sua vita familiare transfrontaliera. Il rifiuto di trascrizione dell’atto di nascita non può essere utilizzato per impedire il rilascio di documenti d’identità o per vanificare la libera circolazione, anche quando l’ordinamento nazionale non riconosce, sul piano interno, la genitorialità di coppie dello stesso sesso.
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