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Sentenza

Corte di giustizia, Sentenza C-534/20

Sentenza della Corte (Prima Sezione) del 22 giugno 2022. — Leistritz AG contro LH. — Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Bundesarbeitsgericht. — Rinvio pregiudiziale – Tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali – Regolamento (UE) 2016/679 – Articolo 38, paragrafo 3, seconda frase – Responsabile della protezione dei dati – Divieto, per un titolare del trattamento o un responsabile del trattamento, di rimuovere o penalizzare un responsabile della protezione dei dati per l’adempimento dei suoi compiti – Base giuridica – Articolo 16 TFUE – Requisito di indipendenza funzionale – Normativa nazionale che vieta il licenziamento di un responsabile della protezione dei dati in assenza di giusta causa. — Causa C-534/20

Giurisprudenza europea62020CJ0534

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte ha esaminato la compatibilità con il RGPD della disciplina tedesca che rafforza la tutela contro il licenziamento del responsabile della protezione dei dati, imponendo la giusta causa. Ha ritenuto che l’articolo 38, paragrafo 3, seconda frase, protegga il DPO solo contro misure connesse all’esercizio dei suoi compiti e volte a garantirne l’indipendenza funzionale. Pertanto, una tutela nazionale più intensa è ammessa, se non impedisce il corretto funzionamento del sistema del RGPD e la rimozione del DPO quando non sia più idoneo o non svolga correttamente le sue funzioni.

Responsabile della protezione dei dati: compatibilità con il RGPD di una normativa nazionale che limita il licenziamento al solo caso di giusta causa anche quando il recesso non dipende dall’esercizio dei compiti del DPO.

La questione giuridica

Se l’articolo 38, paragrafo 3, seconda frase, del RGPD osti a una norma nazionale che vieta il licenziamento ordinario del responsabile della protezione dei dati dipendente, consentendolo solo per giusta causa, anche quando il licenziamento non sia connesso ai compiti svolti dal DPO; in subordine, se ciò valga anche quando la designazione del DPO sia imposta solo dal diritto nazionale e se la disposizione del RGPD abbia un sufficiente fondamento normativo in relazione ai DPO dipendenti.

Principio di diritto

L’articolo 38, paragrafo 3, seconda frase, del RGPD non osta a una normativa nazionale che consente di licenziare il responsabile della protezione dei dati dipendente solo per giusta causa, anche se il licenziamento è indipendente dall’esercizio dei suoi compiti, purché tale disciplina nazionale non comprometta la realizzazione degli obiettivi del RGPD. La Corte chiarisce che il divieto di rimozione o penalizzazione mira a garantire l’indipendenza funzionale del DPO e non disciplina in via generale la tutela contro il licenziamento, che resta materia di competenza degli Stati membri nei limiti del diritto dell’Unione.

Norme richiamate

  • Articolo 267 TFUE
  • Articolo 16 TFUE
  • Articolo 4, paragrafo 2, lettera b), TFUE
  • Articolo 153, paragrafi 1, lettera d), 2, lettera b), e 4, TFUE
  • Regolamento (UE) 2016/679
  • Articolo 37 RGPD
  • Articolo 38 RGPD
  • Articolo 39 RGPD
  • Direttiva 95/46/CE
  • BDSG (Bundesdatenschutzgesetz)
  • Articolo 6, paragrafo 4, BDSG
  • Articolo 38 BDSG
  • Articolo 134 del codice civile tedesco
  • Articolo 626 del codice civile tedesco

Responsabile della protezione dei dati: tutela contro il licenziamento e compatibilità con il diritto nazionale

La pronuncia riguarda un rinvio pregiudiziale del Bundesarbeitsgericht in una controversia tra una società privata tedesca e la propria dipendente, nominata responsabile della protezione dei dati. Il nodo centrale è se il RGPD consenta a uno Stato membro di prevedere una protezione rafforzata contro il licenziamento del DPO dipendente, subordinandolo alla sola giusta causa anche quando il recesso non sia collegato ai compiti svolti in materia di protezione dei dati.

Fatti e procedimento principale

LH svolgeva per Leistritz AG sia funzioni legate agli affari legali sia quelle di responsabile della protezione dei dati. La società l’ha licenziata per ragioni di riorganizzazione e esternalizzazione di alcune attività interne. I giudici nazionali di merito hanno ritenuto nullo il licenziamento perché il diritto tedesco, per i DPO obbligatori, consente la cessazione del rapporto di lavoro solo per giusta causa senza preavviso.

Il giudice del rinvio ha dubitato della compatibilità di tale disciplina con l’articolo 38, paragrafo 3, seconda frase, del RGPD e ha sottoposto tre questioni pregiudiziali. La Corte ha deciso di concentrarsi sulla prima, ritenendo assorbite la seconda e la terza.

Normativa rilevante

Sul piano dell’Unione, la Corte richiama in particolare:

  • il considerando 10 del RGPD, che esige un elevato e uniforme livello di protezione dei dati personali nell’Unione;
  • il considerando 97 del RGPD, secondo cui i DPO, dipendenti o meno, devono poter svolgere i propri compiti in modo indipendente;
  • l’articolo 37 RGPD, sulla designazione del DPO;
  • l’articolo 38 RGPD, soprattutto il paragrafo 3, seconda frase, che vieta di rimuovere o penalizzare il DPO per l’adempimento dei suoi compiti;
  • l’articolo 39 RGPD, sui compiti del DPO.

La Corte considera inoltre il fondamento giuridico del RGPD nell’articolo 16 TFUE e richiama, per delimitare le competenze, gli articoli 4, paragrafo 2, lettera b), e 153 TFUE, relativi alla politica sociale e alla tutela dei lavoratori in caso di risoluzione del contratto di lavoro.

Sul piano nazionale, sono rilevanti le disposizioni del BDSG, in particolare l’articolo 6, paragrafo 4, che limita la rimozione e il licenziamento del DPO alle ipotesi di giusta causa, e l’articolo 38 BDSG, che disciplina i DPO presso soggetti non pubblici.

Ragionamento della Corte

La Corte interpreta l’articolo 38, paragrafo 3, seconda frase, partendo dal suo tenore letterale, dal contesto e dalle finalità.

Sul piano letterale, il divieto di essere "rimosso o penalizzato" per l’adempimento dei compiti copre anche un licenziamento che faccia cessare sia il rapporto di lavoro sia la funzione di DPO, quando la misura sia collegata all’esercizio delle mansioni di protezione dei dati.

Sul piano teleologico, la norma mira a garantire l’indipendenza funzionale del DPO, come confermato dal considerando 97 e dalle altre prescrizioni dell’articolo 38, che vietano istruzioni sull’esecuzione dei compiti, prevedono il rapporto diretto con il vertice e impongono riservatezza.

La Corte osserva però che la disposizione non intende regolare in modo generale i rapporti di lavoro tra datore e dipendente: la tutela contro il licenziamento del DPO, in quanto aspetto della politica sociale, rientra nella competenza degli Stati membri, che possono adottare misure più protettive purché compatibili con il diritto dell’Unione.

Ne deriva che una normativa nazionale può rafforzare la stabilità del rapporto di lavoro del DPO, purché non pregiudichi gli obiettivi del RGPD. Ciò avverrebbe, ad esempio, se la disciplina impedisse in assoluto il licenziamento di un DPO che non possieda più le qualità richieste o che non svolga i propri compiti conformemente al regolamento.

Decisione

La Corte risponde che l’articolo 38, paragrafo 3, seconda frase, del RGPD non osta a una normativa nazionale che consenta il licenziamento del responsabile della protezione dei dati dipendente solo per giusta causa, anche se il licenziamento non è connesso all’esercizio dei suoi compiti, a condizione che tale normativa non comprometta la realizzazione degli obiettivi del RGPD. In conseguenza di tale risposta, non è stato necessario esaminare la seconda e la terza questione.

Principio affermato

Il divieto di rimozione o penalizzazione del DPO previsto dal RGPD tutela la sua indipendenza funzionale rispetto ai compiti in materia di protezione dei dati, ma non armonizza in modo completo il regime nazionale del licenziamento. Gli Stati membri possono quindi prevedere una tutela più intensa del DPO dipendente, sempre che essa non ostacoli l’effettiva attuazione del RGPD e la possibilità di sostituire un DPO non idoneo o non diligente.

Come è indicizzato

Materieprotezione dei dati personaliresponsabile della protezione dei datidiritto del lavorolicenziamentoindipendenza funzionale

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