Corte di giustizia, Sentenza C-267/20
Sentenza della Corte (Prima Sezione) del 22 giugno 2022. — Volvo AB (publ.) e DAF Trucks NV contro RM. — Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall'Audiencia Provincial de León. — Rinvio pregiudiziale – Intese – Articolo 101 TFUE – Direttiva 2014/104/UE – Articoli 10, 17 e 22 – Azioni per il risarcimento del danno per violazioni delle disposizioni del diritto della concorrenza dell’Unione europea – Termine di prescrizione – Presunzione relativa di danno – Quantificazione del danno subito – Trasposizione tardiva della direttiva – Applicazione ratione temporis – Disposizioni sostanziali e procedurali. — Causa C-267/20
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte chiarisce la portata temporale della direttiva 2014/104 nelle azioni follow-on per danni da cartello. Distingue tra l'articolo 10, relativo alla prescrizione, e l'articolo 17, paragrafi 1 e 2, qualificando il primo e il secondo come sostanziali, mentre il paragrafo 1 dell'articolo 17 è considerato procedurale. Nel caso di specie, la domanda risarcitoria può rientrare nell'ambito temporale dell'articolo 10, ma la presunzione di danno del paragrafo 2 non è applicabile perché il cartello era cessato prima della scadenza del termine di recepimento.
Applicazione temporale della direttiva 2014/104 alle azioni follow-on per il risarcimento del danno da cartello: prescrizione, stima giudiziale del danno e presunzione di danno
La questione giuridica
Se, in caso di recepimento tardivo della direttiva 2014/104, l'articolo 10 sul termine di prescrizione quinquennale e l'articolo 17, paragrafo 2, sulla presunzione di danno nei cartelli si applichino ratione temporis a un'azione risarcitoria proposta dopo il recepimento ma relativa a un cartello cessato prima della scadenza del termine di recepimento; e se l'articolo 17, paragrafo 1, sulla stima giudiziale del danno debba qualificarsi come disposizione procedurale applicabile alla causa.
Principio di diritto
L'articolo 10 della direttiva 2014/104, che disciplina i termini di prescrizione delle azioni di risarcimento del danno, è disposizione sostanziale e si applica ratione temporis alle azioni proposte dopo il recepimento, anche se la violazione è cessata prima dell'entrata in vigore della direttiva, purché il termine di prescrizione previgente non fosse già scaduto alla data di scadenza del termine di recepimento. L'articolo 17, paragrafo 1, sulla stima giudiziale del danno è invece disposizione procedurale e si applica alle azioni proposte dopo il 26 dicembre 2014 e dopo il recepimento. L'articolo 17, paragrafo 2, che introduce la presunzione relativa di danno nei cartelli, è disposizione sostanziale e non si applica ratione temporis a un'azione che concerne un cartello cessato prima della scadenza del termine di recepimento della direttiva.
Norme richiamate
- Articolo 267 TFUE
- Articolo 101 TFUE
- Direttiva 2014/104/UE
- Articolo 10 direttiva 2014/104/UE
- Articolo 17 direttiva 2014/104/UE
- Articolo 21 direttiva 2014/104/UE
- Articolo 22 direttiva 2014/104/UE
- Regolamento (CE) n. 1/2003
- Articolo 25, paragrafo 2, regolamento (CE) n. 1/2003
- Articolo 30 regolamento (CE) n. 1/2003
Applicazione temporale della direttiva 2014/104 nelle azioni risarcitorie per cartello
La pronuncia riguarda un rinvio pregiudiziale dell'Audiencia Provincial de León in una controversia tra Volvo AB, DAF Trucks NV e RM, relativa al risarcimento del danno derivante dal cartello degli autocarri accertato dalla Commissione. La Corte è chiamata a chiarire se, in presenza di recepimento tardivo della direttiva 2014/104, le norme su prescrizione, stima del danno e presunzione di danno si applichino a un'azione proposta dopo il recepimento ma relativa a fatti cessati prima della scadenza del termine di recepimento.
Fatti e procedimento principale
RM aveva acquistato tre autocarri nel 2006-2007. La Commissione, con decisione del 19 luglio 2016 e successiva sintesi pubblicata nella Gazzetta ufficiale il 6 aprile 2017, aveva constatato che vari costruttori, tra cui Volvo e DAF Trucks, avevano partecipato a un'intesa vietata dall'articolo 101 TFUE nel settore degli autocarri, durata per queste imprese dal 17 gennaio 1997 al 18 gennaio 2011.
RM ha agito il 1o aprile 2018 davanti al Juzgado de lo Mercantil de León chiedendo il risarcimento del danno, fondandosi principalmente sulla legge spagnola 15/2007, come modificata dal regio decreto-legge 9/2017 di recepimento della direttiva 2014/104, e in subordine sull'articolo 1902 del codice civile. Il tribunale di primo grado ha accolto in parte la domanda, respingendo l'eccezione di prescrizione e applicando la presunzione di danno e la stima giudiziale previste dalla legge nazionale di recepimento.
Questioni pregiudiziali
Il giudice del rinvio ha chiesto sostanzialmente:
- se l'articolo 101 TFUE e il principio di effettività ostino a un'interpretazione nazionale che escluda l'applicazione retroattiva del termine quinquennale di prescrizione e della stima giudiziale del danno;
- se l'articolo 22, paragrafo 2, della direttiva 2014/104 implichi che l'articolo 10 si applichi anche ad azioni relative a fatti anteriori, purché l'azione sia proposta dopo l'entrata in vigore;
- se l'articolo 17, paragrafo 1, debba essere qualificato come norma procedurale applicabile alla controversia.
Normativa rilevante
La Corte richiama in particolare:
- l'articolo 101 TFUE;
- la direttiva 2014/104, soprattutto gli articoli 10, 17, 21 e 22;
- il considerando 47 della direttiva, sulla presunzione di danno nei cartelli;
- il regolamento (CE) n. 1/2003, in particolare gli articoli 25, paragrafo 2, e 30.
Ragionamento della Corte sull'articolo 10: prescrizione
La Corte ricorda che, in linea generale, le norme sostanziali non si applicano a situazioni definitivamente acquisite prima della loro entrata in vigore, salvo espressa volontà contraria; per le direttive, di regola, rilevano le situazioni sorte dopo la scadenza del termine di recepimento. Poiché la direttiva 2014/104 contiene una norma speciale sull'applicazione temporale, occorre distinguere tra disposizioni sostanziali e procedurali.
L'articolo 10 è qualificato come disposizione sostanziale, perché il termine di prescrizione incide sull'esercizio stesso del diritto al risarcimento e sulla possibilità effettiva di farlo valere in giudizio. Tuttavia, nel caso di specie, la violazione era cessata nel 2011 e il termine previgente di diritto spagnolo non può essere considerato automaticamente scaduto prima del 27 dicembre 2016, data di scadenza del termine di recepimento della direttiva. La Corte sottolinea che il termine di prescrizione non può iniziare a decorrere prima che la violazione sia cessata e che il danneggiato disponga, o possa ragionevolmente disporre, delle informazioni indispensabili per agire: esistenza dell'infrazione, del danno, del nesso causale e identità dell'autore.
Quanto al momento di conoscenza rilevante, la Corte considera che il comunicato stampa della Commissione non offre, di regola, un livello di dettaglio sufficiente e non è destinato a produrre effetti giuridici verso i terzi; la sintesi della decisione pubblicata nella Gazzetta ufficiale, invece, consente ragionevolmente di presumere la conoscenza degli elementi essenziali. Nel caso concreto, tale pubblicazione è avvenuta il 6 aprile 2017, sicché il termine avrebbe iniziato a decorrere dopo la scadenza del termine di recepimento e dopo l'entrata in vigore della legge spagnola di recepimento.
Ragionamento sull'articolo 17, paragrafo 1: stima giudiziale del danno
La Corte qualifica l'articolo 17, paragrafo 1, come disposizione procedurale. La norma non introduce nuovi obblighi sostanziali tra le parti, ma attribuisce al giudice nazionale il potere di stimare il danno quando la sua quantificazione esatta è praticamente impossibile o eccessivamente difficile. Essa mira a rendere effettivo il diritto al risarcimento attenuando l'onere probatorio, senza incidere direttamente sulla nascita della responsabilità.
Di conseguenza, trattandosi di una disposizione procedurale, essa si applica alle azioni proposte dopo il 26 dicembre 2014 e dopo il recepimento nazionale. Poiché RM ha agito nel 2018, l'articolo 17, paragrafo 1, rientra nell'ambito temporale della direttiva nel procedimento principale.
Ragionamento sull'articolo 17, paragrafo 2: presunzione di danno nei cartelli
Diversamente, la Corte ritiene che l'articolo 17, paragrafo 2, abbia natura sostanziale, perché stabilisce una presunzione relativa che incide sulla responsabilità civile extracontrattuale dell'autore della violazione, esonerando il danneggiato dalla prova dell'esistenza del danno nei casi di cartello. La norma è strettamente collegata al sorgere e alla portata della responsabilità e non si limita a disciplinare la prova in senso stretto.
Poiché il cartello nel caso di specie è cessato nel 2011, quindi prima della scadenza del termine di recepimento della direttiva 2014/104, la presunzione di danno non si applica ratione temporis alla causa. La Corte esclude dunque che il giudice nazionale possa fondarsi su tale presunzione per fatti già esauriti prima della scadenza del termine di recepimento.
Decisione e dispositivo
La Corte risponde che:
- l'articolo 10 della direttiva 2014/104 è disposizione sostanziale e si applica ratione temporis all'azione risarcitoria solo se il termine di prescrizione previgente non era già scaduto alla scadenza del termine di recepimento;
- l'articolo 17, paragrafo 1, è disposizione procedurale e si applica alle azioni proposte dopo il 26 dicembre 2014 e dopo il recepimento;
- l'articolo 17, paragrafo 2, è disposizione sostanziale e non si applica ratione temporis a un'azione relativa a un cartello cessato prima della scadenza del termine di recepimento.
Implicazioni pratiche
La pronuncia è rilevante per le azioni follow-on in materia antitrust, perché separa nettamente il regime della prescrizione da quello della prova del danno. Per gli operatori italiani, il punto centrale è che la presunzione di danno nei cartelli non opera automaticamente per fatti anteriori alla scadenza del termine di recepimento, mentre il potere del giudice di stimare il danno può invece trovare applicazione nelle azioni introdotte dopo il 26 dicembre 2014.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza europea, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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