Tribunale, Sentenza T-797/19
Sentenza del Tribunale (Nona Sezione ampliata) del 22 giugno 2022. — Anglo Austrian AAB AG, già Anglo Austrian AAB Bank AG e Belegging-Maatschappij "Far-East" BV contro Banca centrale europea. — Politica economica e monetaria – Vigilanza prudenziale degli enti creditizi – Compiti specifici di vigilanza affidati alla BCE – Decisione di revoca dell’autorizzazione di un ente creditizio – Grave violazione delle disposizioni nazionali di recepimento della direttiva 2005/60/CE – Proporzionalità – Violazione della normativa sulla governance degli enti creditizi – Diritti della difesa – Errore manifesto di valutazione – Diritto a una tutela giurisdizionale effettiva. — Causa T-797/19
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl Tribunale respinge integralmente il ricorso contro la decisione BCE che ha revocato l’autorizzazione della AAB Bank per gravi violazioni antiriciclaggio e di governance. Conferma che la BCE poteva basarsi su decisioni amministrative nazionali definitive e che la revoca era proporzionata rispetto agli obiettivi di tutela del sistema finanziario. Dichiara irricevibile il ricorso dell’azionista e respinge anche tutte le doglianze procedurali e relative al diritto di proprietà.
Revoca da parte della BCE dell’autorizzazione di un ente creditizio per gravi violazioni della normativa antiriciclaggio e delle regole di governance bancaria; verifica della competenza, della proporzionalità e delle garanzie procedurali.
La questione giuridica
Se la BCE fosse competente a revocare l’autorizzazione sulla base di decisioni amministrative e giurisdizionali nazionali che avevano accertato gravi violazioni della normativa antiriciclaggio e di governance; se tali violazioni fossero sufficienti e attuali ai fini della revoca; se la misura fosse proporzionata; se il rifiuto di sospenderne gli effetti e le modalità procedurali adottate violassero il diritto a una tutela giurisdizionale effettiva e i diritti della difesa; e se l’azionista potesse far valere la lesione del proprio diritto di proprietà.
Principio di diritto
Il Tribunale afferma che la BCE, nell’esercizio del compito esclusivo di revocare l’autorizzazione degli enti creditizi, può fondarsi su decisioni amministrative e giurisdizionali nazionali definitive che abbiano accertato gravi, ripetute o sistematiche violazioni della normativa nazionale di recepimento delle direttive antiriciclaggio e delle regole di governance bancaria, senza che sia necessario attendere una sentenza penale o una nuova constatazione da parte della BCE stessa; la persistenza attuale delle violazioni o la loro non recente emersione non sono condizioni richieste dalla normativa. La revoca è proporzionata se è idonea a far cessare le violazioni e a tutelare la stabilità del sistema bancario, i depositanti e gli altri terzi, anche se comporta la liquidazione dell’ente; il rifiuto di sospendere temporaneamente gli effetti della decisione non viola, di per sé, il diritto a una tutela giurisdizionale effettiva né i diritti della difesa, purché sia possibile ricorrere e chiedere misure cautelari. L’azionista, non essendo direttamente interessato dalla revoca, non è legittimato a impugnarla per far valere un proprio diritto di proprietà.
Norme richiamate
- Articolo 263 TFUE
- Articolo 296 TFUE
- Articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea
- Articolo 41 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea
- Articolo 4, paragrafo 1, lettera a), regolamento (UE) n. 1024/2013
- Articolo 4, paragrafo 3, regolamento (UE) n. 1024/2013
- Articolo 14, paragrafo 5, regolamento (UE) n. 1024/2013
- Articolo 24, paragrafo 8, regolamento (UE) n. 1024/2013
- Articolo 34, regolamento (UE) n. 468/2014
- Articolo 80, paragrafo 1, regolamento (UE) n. 468/2014
- Articolo 81, regolamento (UE) n. 468/2014
- Articolo 83, regolamento (UE) n. 468/2014
- Articolo 106, paragrafo 3, regolamento di procedura del Tribunale
- Articolo 130 del regolamento di procedura del Tribunale
- Articolo 134, paragrafo 1, regolamento di procedura del Tribunale
- Articolo 18, lettera f), direttiva 2013/36/UE
- Articolo 67, paragrafo 1, lettere d) e o), direttiva 2013/36/UE
- Articolo 74 direttiva 2013/36/UE
- Articolo 39, paragrafi 2, 2b e 5, BWG
- Articolo 42 BWG
- Articolo 44, paragrafo 1, BWG
- Articolo 70, paragrafo 4, BWG
- Articolo 31, paragrafo 3, secondo comma, FM-GwG
- Articoli 34 e seguenti FM-GwG
- Articolo 36 FM-GwG
- Articolo 23, paragrafo 3, FM-GwG
- Articolo 29 FM-GwG
- Articolo 6, paragrafo 4, regolamento (UE) n. 1024/2013
- Direttiva 2005/60/CE
- Direttiva 2015/849/UE
Revoca dell’autorizzazione della AAB Bank per gravi violazioni antiriciclaggio e di governance
La causa è un ricorso di annullamento ex articolo 263 TFUE proposto dalla AAB Bank e dal suo azionista contro la decisione BCE del 14 novembre 2019 che ha revocato l’autorizzazione bancaria. Il Tribunale, nona sezione ampliata, esamina il riparto di competenze tra BCE e autorità nazionali nel Meccanismo di vigilanza unico, nonché la legittimità sostanziale e procedurale della revoca.
Fatti e procedimento
La AAB Bank, ente creditizio meno rilevante con sede in Austria, operava sulla base di autorizzazione rilasciata ai sensi del BWG. La FMA austriaca ha trasmesso alla BCE un progetto di decisione di revoca; la BCE ha poi adottato la decisione impugnata, ritenendo integrate le condizioni di revoca per violazioni continuate e ripetute in materia di antiriciclaggio e governance interna. Prima del merito, il Tribunale richiama anche le precedenti ordinanze cautelari che avevano respinto o sospeso provvisoriamente l’esecuzione.
Ricevibilità del ricorso dell’azionista
Il Tribunale dichiara irricevibile il ricorso della Belegging-Maatschappij “Far-East” BV. Richiamando la sentenza BCE e a./Trasta Komercbanka, afferma che la revoca dell’autorizzazione non riguarda direttamente gli azionisti dell’ente creditizio, i quali non hanno quindi legittimazione diretta a impugnare la decisione sotto questo profilo.
Quadro normativo rilevante
Il Tribunale richiama, in particolare:
- il regolamento n. 1024/2013, soprattutto gli articoli 4, paragrafo 1, lettera a), 4, paragrafo 3, e 14, paragrafo 5;
- il regolamento n. 468/2014, in particolare gli articoli 34, 80, 81 e 83;
- la direttiva 2013/36/UE, in particolare gli articoli 18, lettera f), 67, paragrafo 1, lettere d) e o), e 74;
- il BWG austriaco, soprattutto gli articoli 39, 42, 44 e 70, paragrafo 4;
- il FM-GwG austriaco, in particolare gli articoli 31, paragrafo 3, secondo comma, 34 e 36;
- la direttiva 2005/60/CE, poi sostituita dalla direttiva 2015/849/UE.
Primo motivo: competenza e corretta applicazione del diritto nazionale
La AAB Bank sosteneva che le condizioni per la revoca non fossero soddisfatte, perché non era stata dichiarata responsabile di gravi violazioni in una decisione definitiva e perché la BCE avrebbe applicato erroneamente il diritto nazionale.
Il Tribunale respinge l’argomento centrale secondo cui solo una decisione giurisdizionale recente e passata in giudicato potrebbe fondare la revoca. Osserva che:
- la FMA è competente, in base al diritto austriaco, ad accertare e sanzionare le violazioni del BWG e del FM-GwG;
- le gravi violazioni possono risultare anche da decisioni amministrative definitive, non solo da sentenze penali o giurisdizionali;
- la direttiva 2005/60/CE, e poi la 2015/849/UE, impone agli Stati membri di prevedere anche sanzioni amministrative per violazioni antiriciclaggio.
Il Tribunale ritiene quindi sufficiente, ai fini dell’articolo 67, paragrafo 1, lettera o), della direttiva 2013/36/UE e del corrispondente diritto austriaco, che l’ente sia stato dichiarato responsabile di gravi violazioni da decisioni amministrative divenute definitive. L’eventuale prescrizione dei fatti originari non impedisce alla BCE di valorizzare tali decisioni definitive. Analogamente, il fatto che alcune irregolarità siano state corrette o siano datate non esclude la revoca.
Primo motivo: governance bancaria e dispositivi organizzativi
Quanto alla censura relativa all’articolo 67, paragrafo 1, lettera d), della direttiva 2013/36/UE, il Tribunale conferma che le disposizioni del BWG sul governo societario e sul controllo interno includono espressamente anche il rischio di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo. La BCE aveva accertato numerose carenze, documentate da ordini formali, ispezioni e sanzioni della FMA, relative a revisione interna, continuità operativa, documentazione, contabilità, controlli interni e gestione dei rischi.
Il Tribunale afferma che la BCE non era tenuta a dimostrare che tali violazioni fossero “gravi”, “flagranti” o “sistematiche”: il testo dell’articolo 67, paragrafo 1, lettera d), e dell’articolo 70, paragrafo 4, BWG non pone una simile condizione aggiuntiva. Le relazioni interne della banca non bastavano a smentire constatazioni già cristallizzate in decisioni amministrative definitive.
Competenza della BCE e base giuridica della revoca
La AAB Bank contestava anche che la BCE si fosse fondata sul diritto austriaco corretto o avesse indicato in modo sufficiente le norme applicate. Il Tribunale respinge questa censura: la BCE aveva menzionato le violazioni del BWG e del FM-GwG e le disposizioni nazionali che consentono la revoca. In ogni caso, un eventuale errore nella base giuridica sarebbe stato meramente formale e non avrebbe inciso sulla valutazione sostanziale.
Secondo motivo: proporzionalità
Sotto il profilo della proporzionalità, il Tribunale ritiene che la revoca perseguisse obiettivi legittimi: cessare le violazioni, contenere i rischi per il sistema bancario europeo e proteggere depositanti, investitori e controparti. La misura era idonea a tali scopi perché impediva alla banca di proseguire l’attività in violazione della normativa.
Il Tribunale considera non convincenti le misure alternative prospettate dalla banca, come ingiunzioni, ammende, pubblicazioni, autoliquidazione o cessazione temporanea con successiva restituzione dell’autorizzazione: misure già adottate in passato non avevano ripristinato la legalità, e soluzioni meno incisive non avrebbero garantito l’arresto definitivo delle violazioni. La circostanza che la revoca potesse comportare la liquidazione o incidere sulla fiducia del mercato non rende sproporzionata la scelta della BCE, che poteva privilegiare la tutela del sistema finanziario e dei terzi.
Terzo motivo: sospensione degli effetti e tutela giurisdizionale effettiva
La AAB Bank sosteneva che il rifiuto della BCE di sospendere per trenta giorni gli effetti della revoca violasse l’articolo 34 del regolamento n. 468/2014 e il diritto a una tutela giurisdizionale effettiva. Il Tribunale replica che:
- il diritto di ricorso e la possibilità di chiedere misure provvisorie restano intatti;
- l’assenza di sospensione automatica non rende il rimedio eccessivamente difficile o impossibile;
- la decisione di sospendere o meno rientra nel potere discrezionale della BCE;
- nel caso concreto la BCE aveva richiamato anche l’interesse pubblico alla tutela del sistema finanziario.
Il Tribunale sottolinea inoltre che la banca aveva effettivamente potuto proporre ricorso e ottenere una sospensione provvisoria in via cautelare davanti al Tribunale, il che conferma l’esistenza di una tutela effettiva.
Quarto motivo: diritti della difesa
La AAB Bank lamentava violazioni del diritto di essere ascoltata, dell’accesso al fascicolo, del principio di buona amministrazione e di un preteso “diritto a un’udienza” orale.
Il Tribunale osserva che la procedura BCE aveva rispettato l’articolo 31 del regolamento n. 468/2014: la banca aveva ricevuto il progetto di decisione della BCE e aveva presentato osservazioni scritte. La BCE non era tenuta a trasmetterle il progetto della FMA, né il mancato ascolto in sede nazionale poteva invalidare la procedura europea.
Sull’accesso al fascicolo, il Tribunale chiarisce che il diritto non si estende alle informazioni riservate, ai documenti interni e alla corrispondenza tra BCE e autorità nazionali. In ogni caso, la banca aveva avuto accesso sufficiente per difendersi, e i documenti non divulgati non avrebbero potuto infirmare decisioni nazionali definitive già note all’interessata.
Quanto all’asserita omissione di un’istruttoria propria della BCE, il Tribunale afferma che la BCE non doveva riaccertare autonomamente le violazioni, ma poteva fondarsi su decisioni nazionali definitive e verificarne la rilevanza ai fini dei presupposti di revoca. Infine, l’articolo 31, paragrafo 1, del regolamento n. 468/2014 prevede soltanto una facoltà, non un obbligo, di concedere un incontro orale.
Quinto motivo: diritto di proprietà dell’azionista
Il Tribunale respinge la doglianza relativa alla lesione del diritto di proprietà dell’azionista. Poiché il ricorso dell’azionista è irricevibile e la AAB Bank non può invocare un diritto di proprietà appartenente a un terzo, il motivo è inammissibile o comunque infondato nei confronti della banca ricorrente.
Esito finale
Il Tribunale respinge integralmente il ricorso e condanna le ricorrenti alle spese, comprese quelle del procedimento sommario. La decisione conferma l’ampio margine della BCE nella revoca delle autorizzazioni quando l’ente abbia reiteratamente violato, in modo grave, la disciplina prudenziale e antiriciclaggio, sulla base di accertamenti nazionali definitivi.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza europea, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza europea
- Sentenza · 22 giu 2022Tribunale, Sentenza T-357/19
- Sentenza · 22 giu 2022Corte di giustizia, Sentenza C-267/20
- Sentenza · 22 giu 2022Corte di giustizia, Sentenza C-534/20
- Sentenza · 22 giu 2022Corte di giustizia, Sentenza C-661/20
- Sentenza · 22 giu 2022Tribunale, Sentenza T-657/20
- Sentenza · 22 giu 2022Tribunale, Sentenza T-739/20
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza europea →