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Ordinanza

Ordinanza n. 383/2026 - Firenze, Sezione 2

Giustizia amministrativa202600877

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Toscana - Firenze, Sez. IIOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: valutazione di 15/30 della prova scritta dell'esame di abilitazione alla professione forense 2025 e conseguente non ammissione alla prova orale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (ministero)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente ha impugnato, anche con motivi aggiunti, il verbale della sottocommissione presso la Corte d'Appello di Catanzaro relativo alla correzione del suo elaborato scritto, la valutazione di 15/30, gli atti di recepimento o conferma della valutazione da parte degli organi competenti presso la Corte d'Appello di Firenze, la comunicazione ministeriale dell'esito negativo e la relazione per l'Avvocatura prodotta in giudizio. Ha chiesto l'annullamento degli atti, previa sospensione cautelare, nonché la reintegrazione in forma specifica. Le censure sono state ricondotte a plurimi profili di eccesso di potere inerenti alla valutazione della prova scritta.

La decisione

Il TAR ha respinto la domanda cautelare. Quanto al fumus boni iuris, ha rilevato che le censure richiedono gli approfondimenti propri della fase di merito, ma che, allo stato della sommaria valutazione cautelare, non emergono manifesta illogicità, abnormità, travisamento o carenza dei presupposti. Tali vizi costituiscono, secondo il giudice, il limite esterno del sindacato giurisdizionale sulle valutazioni tecniche delle commissioni esaminatrici. Quanto al periculum in mora, il TAR ha escluso la sussistenza di un pregiudizio grave e irreparabile: la mancata ammissione all'orale incide sulla tempestiva conclusione del percorso abilitante, ma l'eventuale accoglimento nel merito consentirebbe la reintegrazione mediante ammissione con effetti recuperatori. Le spese della fase cautelare sono state compensate. Ogni ulteriore valutazione di merito è rimasta impregiudicata.

Norme richiamate

  • art. 55 c.p.a.

    Visto l’art. 55 cod. proc. amm.

    La tutela cautelare è stata negata per l'insussistenza congiunta dei presupposti cautelari, in particolare del fumus boni iuris e del periculum in mora.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003

    Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all’articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196

    La disposizione è stata richiamata per disporre l'oscuramento delle generalità e degli altri dati idonei a identificare il ricorrente.

  • art. 6 Regolamento (UE) 2016/679

    e dell’articolo 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016

    La disposizione è stata richiamata, unitamente alla normativa nazionale sulla privacy, a tutela dei diritti e della dignità della parte interessata.

Massime di principio

  • Nella fase cautelare, il sindacato giurisdizionale sulle valutazioni tecniche delle commissioni esaminatrici richiede l'emersione di profili manifesti di illogicità, abnormità, travisamento o carenza dei presupposti; la mera prospettazione di plurimi vizi valutativi che necessitino di approfondimento nel merito non è sufficiente, in via sommaria, a integrare il fumus boni iuris.
  • La mancata ammissione alla prova orale di un esame abilitante non determina automaticamente un periculum in mora grave e irreparabile quando l'eventuale accoglimento del ricorso nel merito possa consentire l'ammissione successiva con effetti recuperatori e la piena reintegrazione della posizione giuridica.
  • La tutela cautelare deve essere negata quando non risultino dimostrati i presupposti previsti dall'art. 55 c.p.a., anche se la decisione cautelare lascia impregiudicata la valutazione definitiva delle censure nel giudizio di merito.

Come è indicizzato

MaterieEsami di abilitazioneTutela cautelare
RamiProfessioni e ordini professionaliProcesso amministrativo
IstitutiTutela cautelareDiscrezionalità amministrativa e tecnicaEccesso di potere

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