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Sentenza

Sentenza n. 1075/2026 - Milano, Sezione 1

per l'annullamento -della Determinazione del Direttore Generale dell'Azienda Regionale per l'Innovazione e gli Acquisti n. 748 del 18/09/2025, avente ad oggetto: “ARIA_2024_019 - Gara multilotto a procedura aperta, ai sensi dell'art. 71 del D.Lgs. n. 36/2023, per l'affidamento del servizio di pulizia e sanificazione sanitaria” - Aggiudicazione”, con la quale veniva disposta l'aggiudicazione del Lotto 8 (CIG B16671B3E3) del servizio in favore dell'operatore economico RTI Meranese Servizi; - di tutti gli atti presupposti, ivi compresi i verbali di gara, nella parte in cui sono state ammesse e non escluse le offerte delle due controinteressate; - del giudizio di anomalia dell'offerta, e segnatamente del verbale n. 32 del 4 settembre 2025; - di qualsivoglia ulteriore provvedimento antecedente e/o successivo, anche non conosciuto;

Giustizia amministrativa202504144

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lombardia - Milano, Sez. ISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: aggiudicazione del Lotto 8 della gara per il servizio di pulizia e sanificazione sanitaria, con i relativi atti di gara e giudizio di anomalia

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (stazione appaltante)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La ricorrente ha impugnato l'aggiudicazione del Lotto 8, deducendo, in primo luogo, la non conformità ai criteri ambientali minimi di vari macchinari indicati nelle offerte tecniche dei raggruppamenti classificati primo e secondo. Ha sostenuto che la mancata produzione di documentazione attestante la conformità ai CAM, nonché dichiarazioni dei produttori circa la non conformità di alcune macchine, imponesse l'esclusione delle offerte o, in subordine, la riduzione dei punteggi. In secondo luogo, ha contestato l'insufficienza del costo della manodopera indicato nelle offerte economiche, assumendo che non comprendesse gli aumenti derivanti dal rinnovo del CCNL multiservizi, divenuto efficace dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte ma prima della verifica di congruità. In terzo luogo, in via subordinata, ha dedotto l'illegittimità dell'intera procedura per l'asserita ripetizione, nei diversi lotti, di giudizi e punteggi identici, in violazione dell'autonomia valutativa propria di ciascun lotto, del disciplinare e dei principi di buon andamento, imparzialità, concorrenza, trasparenza e par condicio.

La decisione

Il TAR ha rigettato integralmente il ricorso. Quanto alla prima censura, ha rilevato che la lex specialis non prevedeva l'esclusione per la mancata conformità ai CAM di singoli macchinari indicati nell'offerta. La conformità ai CAM non può essere accertata, in via ufficiale, mediante mere schede tecniche o dichiarazioni informali dei produttori, ma richiede certificazioni positive o negative. Tali certificazioni, secondo il capitolato e il disciplinare, rilevano nella fase esecutiva e riguardano i macchinari effettivamente utilizzati, non necessariamente quelli descritti in gara. La richiesta subordinata di rideterminazione dei punteggi è stata inoltre dichiarata inammissibile perché generica e non accompagnata dall'indicazione dei punti da decurtare, con conseguente mancato superamento della prova di resistenza. Il punteggio attribuito alle macchine esprimeva un giudizio complessivo sulla loro funzionalità e adeguatezza, non sulla conformità ai CAM. Quanto alla seconda censura, il Collegio ha osservato che, negli appalti di servizi pluriennali, i costi indicati nelle offerte hanno natura previsionale e non possono comprendere incrementi futuri non prevedibili alla data di presentazione dell'offerta. Il termine per le offerte era scaduto il 5 luglio 2024, mentre il CCNL multiservizi era stato rinnovato il 13 giugno 2025, con decorrenza dal 1° luglio 2025. Gli aumenti non erano quindi prevedibili al momento della formulazione delle offerte. La verifica di congruità dell'offerta del primo classificato, pur non essendo imposta dal superamento della soglia di anomalia, aveva comunque considerato la dinamica degli aumenti, i margini di flessibilità economica, le spese generali e l'organizzazione aziendale. La successiva conoscenza del rinnovo contrattuale non poteva modificare i valori offerti, in applicazione del principio di immutabilità dell'offerta. Quanto alla terza censura, il TAR ha escluso l'illegittimo appiattimento delle valutazioni: a fronte di offerte identiche o similari presentate nei vari lotti, era logico attribuire giudizi e punteggi identici. La ricorrente non aveva dimostrato differenze sostanziali tra i lotti tali da imporre valutazioni diversificate. La ricorrente è stata condannata alle spese: euro 6.000,00 in favore di ARIA e, in solido, euro 6.000,00 in favore delle controinteressate costituite, oltre oneri di legge.

Norme richiamate

  • art. 71 d.lgs. 36/2023

    Individua la procedura aperta utilizzata per l'affidamento del servizio.

  • art. 57 d.lgs. 36/2023

    attraverso l'inserimento, nella documentazione progettuale e di gara, almeno delle specifiche tecniche e delle clausole contrattuali contenute nei criteri ambientali minimi

    Impone l'inserimento dei criteri ambientali minimi nella documentazione di gara, secondo le modalità previste dalla disciplina di settore.

  • art. 108, comma 1, d.lgs. 36/2023

    Prevede il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, utilizzato nella gara.

  • art. 102 d.lgs. 36/2023

    Richiamato dalla ricorrente in relazione alla contestazione del costo della manodopera e degli obblighi dell'operatore economico.

  • art. 110 d.lgs. 36/2023

    Richiamato in materia di verifica della congruità dell'offerta.

  • art. 98, comma 3, d.lgs. 36/2023

    Richiamato dalla ricorrente nell'ambito delle censure relative all'offerta economica e alla sua congruità.

  • D.M. 29 gennaio 2021 del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare

    Definisce i CAM applicabili ai servizi di pulizia e sanificazione di edifici e ambienti ad uso sanitario, comprese le macchine per la pulizia.

  • art. 24 del disciplinare di gara

    Richiamato dalla ricorrente in relazione alla contestata insufficienza del costo della manodopera.

  • art. 5 del capitolato tecnico

    Richiama i CAM e disciplina il loro rilievo, anche con riferimento ai macchinari da utilizzare nella fase esecutiva.

  • punto 20.1 del disciplinare di gara

    Richiamato dalla ricorrente in relazione all'autonomia delle valutazioni riferite ai singoli lotti.

  • artt. 74 e 120 c.p.a.

    Disposizioni processuali richiamate dal TAR per la decisione della controversia in materia di appalti.

Massime di principio

  • Quando la lex specialis richiama i CAM senza prevedere l'esclusione per la mancata conformità di singoli macchinari indicati nell'offerta tecnica, tale carenza non determina automaticamente l'esclusione dell'operatore economico; occorre verificare il momento e le modalità in cui la lex specialis richiede la certificazione, potendo il relativo adempimento rilevare nella fase esecutiva per i macchinari effettivamente utilizzati.
  • La conformità ai CAM di un macchinario non può essere dimostrata, in via ufficiale, mediante mere schede tecniche descrittive o dichiarazioni informali del produttore, ma richiede la certificazione prevista dalla disciplina applicabile.
  • La domanda subordinata di rideterminazione del punteggio è inammissibile per genericità quando il ricorrente non indica quali specifici punteggi dovrebbero essere decurtati e non consente quindi di verificare il superamento della prova di resistenza.
  • Negli appalti di servizi pluriennali, i costi della manodopera indicati nell'offerta hanno natura previsionale e non devono incorporare aumenti contrattuali sopravvenuti e non prevedibili alla data di scadenza per la presentazione delle offerte. La successiva conoscenza del rinnovo del CCNL non consente di modificare i valori offerti, in ossequio al principio di immutabilità dell'offerta.
  • La circostanza che una procedura sia suddivisa in più lotti non impone, di per sé, valutazioni differenti quando le offerte presentate nei diversi lotti siano identiche o sostanzialmente similari; la ripetizione di giudizi e punteggi può essere legittima se coerente con l'identità delle offerte e non siano dimostrate differenze sostanziali tra i lotti.

Come è indicizzato

MaterieProcedura di garaOfferta e valutazioneAggiudicazione, revoca e annullamento della gara
RamiContratti pubblici
SottomaterieCriteri di aggiudicazione e punteggi
IstitutiDifetto di istruttoriaDiscrezionalità amministrativa e tecnicaOnere della prova e principio dispositivoConcorrenza ed evidenza pubblica

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