Ordinanza n. 110/2026 - Torino, Sezione 1
per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, - “del provvedimento in data -OMISSIS-, notificato il 17.12.2025, con il quale lo Sportello Unico per l'Immigrazione presso la Prefettura di Torino ha rigettato la domanda di nulla osta per la conversione del permesso di soggiorno per motivi di studio in permesso di soggiorno per motivi di lavoro subordinato, presentata il -OMISSIS- e identificata con il Codice Pratica n. -OMISSIS-”; - “del parere negativo dell’Ispettorato Territoriale del Lavoro di Torino, non comunicato al ricorrente, le cui motivazioni sono state riportate nel provvedimento di rigetto dello Sportello Unico per l'Immigrazione di Torino qui impugnato”; - “di tutti gli atti antecedenti, preordinati, consequenziali e comunque connessi del relativo procedimento e di ogni ulteriore statuizione”;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego dello Sportello Unico per l'Immigrazione della Prefettura di Torino del nulla osta alla conversione del permesso di soggiorno per motivi di studio in permesso per lavoro subordinato, connesso parere negativo dell'Ispettorato Territoriale del Lavoro
Esito
Favorevole al ricorrente (cittadino straniero)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha impugnato il diniego del nulla osta alla conversione del proprio permesso di soggiorno, deducendo l'illegittimità della valutazione amministrativa relativa alla documentazione concernente la conclusione o frequentazione di un percorso di studi e, soprattutto, alla capacità economica del datore di lavoro. In particolare, dopo la comunicazione dei motivi ostativi ai sensi dell'art. 10-bis l. n. 241/1990, il ricorrente aveva presentato osservazioni riguardanti le entrate della società datrice di lavoro derivanti da attività svolte all'estero, i dati risultanti dal bilancio 2024, l'inclusione dei costi del rapporto di lavoro già instaurato dal marzo 2023 e l'aumento di capitale deliberato dalla società. Quanto al primo motivo ostativo, relativo alla mancata produzione dell'attestato di conclusione del corso o del certificato di iscrizione a un corso universitario, l'Amministrazione ha mantenuto tale ragione nel provvedimento, pur riconoscendo successivamente nella relazione depositata in giudizio che il ricorrente aveva sanato la carenza producendo la documentazione dell'iscrizione universitaria. Quanto alla capacità economica del datore di lavoro, il diniego ha fatto riferimento a un successivo riscontro nella banca dati dell'Agenzia delle Entrate, senza spiegare perché le osservazioni procedimentali e la documentazione prodotta non fossero rilevanti. Il ricorrente ha inoltre prodotto in giudizio un accordo di investimento successivo al provvedimento, quale ulteriore elemento sulla capacità economica della società.
La decisione
In sede cautelare, il TAR ha ritenuto sussistenti profili di illegittimità meritevoli di approfondimento. Con riguardo alla documentazione relativa al percorso universitario, ha rilevato la contraddizione tra la riproposizione nel diniego della carenza documentale e il riconoscimento, da parte dell'Amministrazione nella relazione processuale, dell'avvenuta sanatoria. Quanto alla capacità economica del datore di lavoro, il Collegio ha ravvisato un'apparente violazione dell'art. 10-bis l. n. 241/1990, poiché il provvedimento non sembrava confrontarsi specificamente con le osservazioni presentate dal ricorrente in sede procedimentale. La domanda cautelare è stata quindi accolta non con rilascio diretto del nulla osta, ma ai fini del riesame: sono stati sospesi gli effetti del diniego ed è stata ordinata la riapertura del procedimento nel contraddittorio con l'interessato, previa acquisizione del parere dell'Ispettorato competente, con obbligo di concludere il procedimento mediante un nuovo provvedimento espresso e adeguatamente motivato su tutti i criteri di capacità economica del datore di lavoro. È stata fissata l'udienza pubblica di merito del 16 dicembre 2026 e sono state compensate le spese della fase cautelare.
Norme richiamate
art. 10-bis l. 241/1990
Il provvedimento conclusivo deve confrontarsi con le osservazioni presentate dall'interessato a seguito della comunicazione dei motivi ostativi; la mancata considerazione delle deduzioni pertinenti può integrare illegittimità, quantomeno apparente, del diniego.
art. 55 c.p.a.
La domanda cautelare è stata accolta mediante sospensione degli effetti dell'atto impugnato e imposizione del riesame della posizione del ricorrente.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
Ha costituito il presupposto per l'oscuramento delle generalità del ricorrente.
artt. 5 e 6 Regolamento (UE) 2016/679
Richiamati, insieme alla normativa nazionale sulla privacy, quale fondamento della tutela dei dati identificativi del ricorrente.
Massime di principio
- Quando l'interessato presenta osservazioni pertinenti ai sensi dell'art. 10-bis l. n. 241/1990, il provvedimento finale deve esaminarle e indicare le ragioni per cui non risultano idonee a superare i motivi ostativi; il mero richiamo alla carenza originariamente contestata, senza confronto con le deduzioni e i documenti prodotti, può determinare l'illegittimità del diniego.
- È contraddittoria la motivazione che mantiene un motivo ostativo relativo alla mancata produzione di un documento quando la stessa Amministrazione riconosce successivamente che tale carenza era stata sanata nel procedimento.
- In sede cautelare, quando emergono profili di contraddittorietà o insufficienza motivazionale ma occorre una nuova valutazione amministrativa, il giudice può sospendere il provvedimento e ordinare il riesame nel contraddittorio, senza sostituire la propria valutazione a quella dell'Amministrazione.
- Nel riesame di una domanda di conversione del titolo di soggiorno collegata all'assunzione, l'Amministrazione deve valutare e motivare complessivamente tutti gli elementi pertinenti alla capacità economica del datore di lavoro, acquisendo il parere dell'Ispettorato competente.
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