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Cassazione Civile, Ordinanza n. 24347/2026 del 31/07/2026

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (lavoratore)

La controversia

La controversia nasce dal rapporto di lavoro subordinato di un dipendente cessato nel 2016. Il lavoratore aveva impugnato il recesso, sostenendo che fosse stato intimato verbalmente e quindi nullo per difetto di forma scritta, con domanda di reintegrazione e di pagamento delle retribuzioni perdute. In primo grado, all’esito del rito Fornero, la domanda era stata accolta e l’opposizione del datore respinta. In appello, la Corte territoriale ha invece ritenuto che la comunicazione scritta del 18/11/2016, letta insieme alla precedente nota del 14/10/2016, integrasse un licenziamento in forma scritta, ancorché espresso in modo indiretto; ha quindi dichiarato il recesso illegittimo per violazione dell’obbligo di repechage e ha applicato la tutela reintegratoria dell’art. 18, co. 7, l. n. 300/1970. La società ha proposto ricorso per cassazione con tre motivi: (1) violazione degli artt. 3 l. n. 604/1966, 30 l. n. 183/2010 e 2697 c.c., assumendo che la prova dell’impossibilità di ricollocazione potesse desumersi indirettamente dalla mancata assunzione di nuovo personale e che fosse onere del lavoratore indicare le mansioni alternative; (2) violazione degli artt. 41 Cost., 30 l. n. 183/2010 e 3 l. n. 604/1966, sostenendo che le mansioni residue erano state redistribuite tra il personale in servizio; (3) violazione dell’art. 18, co. 4, 5 e 7, l. n. 300/1970, in relazione a C. Cost. n. 128/2024, deducendo che non dovesse applicarsi la reintegrazione. Il lavoratore ha resistito con controricorso e ha proposto ricorso incidentale con quattro motivi, contestando: la sussistenza stessa di un licenziamento scritto; il vizio di motivazione sulla missiva del 18/11/2016; l’omessa pronuncia sul giudicato interno relativo all’insussistenza del giustificato motivo oggettivo; la mancanza o apparenza di motivazione sulla sussistenza del motivo oggettivo. La Corte di cassazione ha esaminato prima il ricorso incidentale e poi quello principale, dichiarando inammissibili o infondati i motivi di entrambe le parti. Ha ritenuto inammissibili le censure sulla qualificazione della missiva del 18/11/2016, perché dirette a sollecitare un riesame di merito dell’interpretazione del documento; ha ritenuto infondati i vizi motivazionali perché la motivazione della Corte d’appello superava il minimo costituzionale; ha reputato inammissibili i motivi sul giudicato interno e sul giustificato motivo oggettivo. Quanto al ricorso principale, la Cassazione ha ribadito che la sola mancanza di nuove assunzioni non dimostra l’impossibilità di repechage e che il datore deve provare di non poter adibire il lavoratore ad altre posizioni compatibili, anche eventualmente inferiori con consenso; ha inoltre confermato che l’inadempimento dell’obbligo di repechage integra l’insussistenza del fatto posto a base del licenziamento e giustifica la tutela reintegratoria ex art. 18 St. lav. Il giudizio si è concluso con il rigetto sia del ricorso principale sia di quello incidentale, con compensazione delle spese di legittimità e condanna al versamento dell’ulteriore contributo unificato, se dovuto.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato sia il ricorso principale della società sia il ricorso incidentale del lavoratore. Ha confermato che la lettera del 18/11/2016 poteva essere interpretata come comunicazione scritta, sia pure indiretta, della volontà datoriale di licenziare; ha poi ribadito che il datore non aveva assolto l’onere di provare l’impossibilità di ricollocazione del dipendente in altre mansioni compatibili, sicché restava ferma la declaratoria di illegittimità del licenziamento e la conseguente tutela reintegratoria disposta dalla Corte d’appello. La Corte ha compensato le spese del giudizio di legittimità per reciproca soccombenza e ha dato atto dei presupposti per l’ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 2, co. 1, L. n. 604/1966

    Richiamato dal ricorrente incidentale per sostenere la necessità della forma scritta del licenziamento; la Corte ha ritenuto la censura inammissibile perché attinente a un apprezzamento di merito sulla missiva del 18/11/2016.

  • art. 3 L. n. 604/1966

    Richiamato in tema di giustificato motivo oggettivo; la Corte ribadisce che il datore deve provare anche l’impossibilità di repechage.

  • art. 7 L. n. 604/1966

    La comunicazione di avvio della procedura conciliativa non è di per sé equipollente al licenziamento, ma nel caso concreto è stata valutata insieme alla successiva missiva per desumere una volontà risolutiva espressa per iscritto.

  • art. 30 L. n. 183/2010

    Richiamato in ricorso come parametro sui limiti del sindacato giudiziale; la Corte non ne ha tratto un diverso esito, ritenendo le censure inammissibili o infondate.

  • art. 2697 c.c.

    La Corte conferma il riparto dell’onere probatorio: grava sul datore la prova dell’effettività del motivo oggettivo e dell’impossibilità di ricollocare il lavoratore.

  • art. 41 Cost.

    Invocato dalla società per valorizzare l’autonomia imprenditoriale; la Corte osserva che ciò non esonera dal dovere di provare il repechage.

  • art. 112 c.p.c.

    Richiamato per lamentare omessa pronuncia sul giudicato interno; la censura è stata giudicata inammissibile.

  • art. 360, co. 1, nn. 3, 4 e 5, c.p.c.

    Usato come base dei motivi di ricorso e ricorso incidentale; la Corte ha escluso i vizi denunciati perché le doglianze miravano soprattutto a una rivalutazione del fatto.

  • art. 18, co. 4, 5 e 7, L. n. 300/1970

    La Corte conferma che, nel regime applicabile al caso, l’insussistenza del fatto posto a base del licenziamento comprende anche l’omesso repechage e consente la reintegrazione con indennità risarcitoria nei limiti di legge.

  • art. 13, co. 1 bis e co. 1 quater, d.P.R. n. 115/2002

    Richiamato per il raddoppio dell’ulteriore contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.

  • d.lgs. n. 23/2015, art. 3, co. 2

    Richiamato dalla società e dalla Corte costituzionale per distinguere il regime delle tutele crescenti da quello applicabile al caso; la Corte sottolinea che il precedente costituzionale invocato riguarda un diverso regime normativo.

  • C. Cost. n. 125/2022

    Richiamata per affermare che, nel regime applicabile, la reintegrazione non richiede più che l’insussistenza del fatto sia "manifesta".

  • C. Cost. n. 128/2024

    La Corte evidenzia che la decisione costituzionale riconosce, per il regime della l. n. 92/2012, che l’insussistenza del fatto nel licenziamento per GMO comprende anche l’impossibilità di ricollocamento; il richiamo non muta l’esito della causa.

  • Cass. n. 17652/2007

    Richiamata per il principio secondo cui per la forma scritta del licenziamento non sono necessarie formule sacramentali, purché la volontà di recesso sia espressa in modo intellegibile.

  • Cass. sez. un. n. 8053/2014

    Richiamata sul tema del minimo costituzionale della motivazione.

  • Cass. ord. n. 31409/2023

    Richiamata quale precedente che include il repechage nella nozione di insussistenza del fatto.

  • Cass. n. 29102/2019

    Richiamata quale precedente conforme sull’inclusione del repechage nella nozione di insussistenza del fatto.

  • Cass. n. 10435/2018

    Richiamata quale precedente conforme sull’inclusione del repechage nella nozione di insussistenza del fatto.

  • Cass. n. 26675/2018

    Richiamata quale precedente conforme sull’inclusione del repechage nella nozione di insussistenza del fatto.

Massime di principio

  • Nel licenziamento individuale per giustificato motivo oggettivo, il datore di lavoro deve provare non solo l’effettività della ragione organizzativa o economica posta a base del recesso, ma anche l’impossibilità di adibire utilmente il lavoratore ad altre posizioni presenti in azienda compatibili con il suo bagaglio professionale, eventualmente anche inferiori con il consenso del dipendente.
  • La mancanza di nuove assunzioni non è, da sola, prova sufficiente dell’impossibilità di repechage, perché non esclude logicamente la presenza di posizioni scoperte per scelta imprenditoriale o comunque la possibilità di redistribuire mansioni esistenti.
  • Ai fini della validità formale del licenziamento non sono necessarie formule sacramentali: è sufficiente una comunicazione scritta che renda in modo univoco e intellegibile la volontà datoriale di recedere dal rapporto, anche se espressa indirettamente o per relationem.
  • Le censure di cassazione che mirano a contestare l’interpretazione di documenti e la valutazione delle prove sono inammissibili quando sollecitano una nuova ricostruzione del fatto, riservata al giudice di merito.
  • Nel regime dell’art. 18 St. lav. applicabile ai rapporti anteriori al d.lgs. n. 23/2015, l’omesso assolvimento dell’obbligo di repechage può integrare l’insussistenza del fatto posto a base del licenziamento e legittimare la tutela reintegratoria attenuata.

Come è indicizzato

MaterieLicenziamentoImpugnazioni
RamiLavoroProcesso civile
SottomaterieGiusta causa
IstitutiOnere della provaNullitàGiudicato

Testo integrale

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