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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 32102/2021 del 05/11/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

I ricorrenti proponevano ricorso per cassazione articolato in quattro motivi avverso la sentenza della Corte d'appello di Firenze: (1) violazione e falsa applicazione degli artt. 2909 c.c. e 324 c.p.c., con censura sull'uso inammissibile e infondato dell'eccezione di giudicato esterno (sentenza Trib. Grosseto n.445/2008); (2) vizio di applicazione dell'art.843 c.c., sostenendo che il lastrico solare fosse di proprietà esclusiva dei ricorrenti e che il Condominio fosse privo di legittimazione attiva; (3) omesso esame di fatto decisivo ex art.360, comma 1, n.5 c.p.c. e questione di legittimità costituzionale degli artt.61 e 62 disp. att. c.c. in relazione alla costituzione del condominio separato; (4) violazione dell'art.2041 c.c. per aver respinto la domanda di restituzione di Euro 9.360,00 pagati dai ricorrenti come penale ad una appaltatrice in conseguenza di accordi e inadempienze del Condominio.

La decisione

La Corte di Cassazione ha accolto i primi due motivi ritenendo che la Corte d'appello avesse erroneamente ritenuto che il giudicato derivante dalla sentenza n.445/2008 avesse efficacia preclusiva sulla questione della titolarità del lastrico e, conseguentemente, sulla legittimazione del Condominio ai sensi dell'art.843 c.c. La Corte ha affermato che l'accertamento sulla natura condominiale di un bene, nel giudizio di impugnazione di delibere, può essere meramente incidentale e privo di efficacia di giudicato rispetto all'estensione dei diritti reali, salvo che non sia stata proposta espressa domanda volta a trasformare la questione in causa pregiudiziale o non sia stato integrato il contraddittorio dei condomini. La Cassazione ha quindi cassato la sentenza impugnata limitatamente alle censure accolte (primo e secondo motivo) e ha disposto il rinvio alla Corte d'appello di Firenze in diversa composizione perché accerti il regime dominicale del lastrico (se comune o di proprietà esclusiva) e riesamini la domanda di accesso ai sensi dell'art.843 c.c., uniformandosi ai principi enunciati. Sono stati invece rigettati il terzo motivo (questione di legittimità costituzionale e doglianza sulla maggioranza per la costituzione del condominio separato) e il quarto (domanda di restituzione per presunto arricchimento senza causa ex art.2041 c.c.), con conferma della decisione di merito sull'accordo inter partes che giustificò il pagamento contestato.

Norme richiamate

  • art. 843 c.c.

    Riconosciuto come norma applicabile per l'accesso al fondo altrui per eseguire riparazioni urgenti; la legittimazione del Condominio a chiedere il passaggio presuppone l'accertamento della titolarità del diritto reale sul lastrico (proprietà comune) e non può essere desunta automaticamente da un presunto giudicato esterno privo di efficacia preclusiva.

  • art. 1117 c.c.

    Richiamata la presunzione che il lastrico solare con funzione di copertura sia bene comune condominiale, salvo prova contraria da titolo specifico che attribuisca esclusività; principio usato per valutare il regime dominicale del lastrico.

  • artt. 61 e 62 disp. att. c.c.

    Norme sui casi di scioglimento del condominio originario e formazione di condomini separati; la Corte ha ritenuto infondata la questione di legittimità costituzionale relativa alle maggioranze, confermando che le percentuali previste disciplinano la materia e sono sufficienti.

  • art. 1137 c.c.

    Riferito al giudizio di impugnazione di delibere assembleari: l'accertamento sull'appartenenza di un bene al condominio può restare incidente e privo di efficacia di giudicato estendibile oltre la lite tra le parti processuali presenti.

  • art. 34 c.p.c.

    Citato nel principio per cui è necessaria una esplicita domanda (o integrazione del contraddittorio) per trasformare una questione incidentale in decisione avente efficacia di giudicato sulla proprietà.

  • art. 2041 c.c.

    La Corte ha ritenuto inammissibile l'azione di arricchimento senza causa nei confronti del Condominio poiché il pagamento contestato risultava effettuato in esecuzione di un accordo inter partes per la risoluzione dell'appalto e l'affidamento a diversa impresa, escludendo quindi l'indebita locupletazione del Condominio.

  • art. 360 c.p.c. comma 1 n.5

    Richiamato nella doglianza di omesso esame di fatto decisivo; la Corte di Cassazione ha ritenuto infondato il quarto motivo e non accolta la censura relativa all'omesso esame decisivo nella misura indicata dai ricorrenti (ma ha accolto le prime due censure).

  • art. 2909 c.c. e art. 324 c.p.c.

    Richiamati in relazione alla contestata utilizzazione del giudicato esterno; la Corte ha valutato che la mera allegazione di una precedente decisione non poteva automaticamente produrre efficacia preclusiva sul regime di proprietà del lastrico senza gli accorgimenti processuali (domanda esplicita o integrazione del contraddittorio).

Massime di principio

  • Un accertamento sulla natura condominiale di un bene reso in un giudizio di impugnazione di delibere assembleari può essere meramente incidentale e non produrre efficacia di giudicato sui diritti reali degli assenti: perché acquisti efficacia preclusiva occorre che la questione sia trasformata in causa pregiudiziale con domanda esplicita o con integrazione del contraddittorio.
  • La legittimazione del condominio a chiedere accesso ai sensi dell'art.843 c.c. richiede un accertamento sul regime dominicale del bene (comune o esclusivo); la presunzione di comunione del lastrico ai sensi dell'art.1117 c.c. può essere superata solo da titolo specifico che attribuisca esclusività.
  • Lo scioglimento formale del condominio e successivi atti dispositivi non escludono automaticamente l'applicazione delle norme sul condominio se alcune cose (es. lastrico) sono rimaste in comproprietà: le norme di cui agli artt.61-62 disp. att. c.c. e la giurisprudenza richiedono di accertare la reale situazione materiale e documentale.
  • In materia di accesso per riparazioni urgenti, il giudice deve accertare preliminarmente la titolarità del diritto reale; non è sufficiente richiamare un precedente provvedimento che non abbia avuto efficacia di giudicato sulla titolarità stessa.
  • Le azioni per recupero di somme (es. arricchimento senza causa ex art.2041 c.c.) possono essere inammissibili se il pagamento è risultato da un accordo inter partes che giustifica l'esborso; è necessario dimostrare l'assenza di causa o l'indebito arricchimento del convenuto.

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