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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 43372/2023 del 26/10/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza che aveva confermato la misura del divieto temporaneo di esercizio della professione di avvocato applicata a Bonomo, indagato per truffa aggravata, appropriazione indebita e patrocinio infedele. Il difensore ha dedotto: incompetenza territoriale (richiamando artt. 8, 9 e 10 c.p.p.), sostenendo che l'ultima azione utile sarebbe avvenuta a Palermo (messaggio whatsapp inviato dallo studio), e comunque che gli altri reati sarebbero stati consumati a Palermo; inesistenza del raggiro e del profitto per la truffa; insufficienza di indizi per l'appropriazione indebita (i documenti non sarebbero stati consegnati dal cliente ma acquisiti telematicamente) e per il patrocinio infedele (mancata conclusione della transazione non imputabile all'avvocato); infine l'irrilevanza delle esigenze cautelari e dei precedenti.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto infondata l'eccezione di incompetenza territoriale applicando il secondo comma dell'art. 6 cod. pen. (il bonifico effettuato a Castellammare del Golfo legittima la competenza territoriale). Ha confermato la valutazione del Tribunale circa la sussistenza di indizi di appropriazione indebita (anche il rifiuto di restituire documenti configura la fattispecie) e di patrocinio infedele, nonché la congruità delle esigenze cautelari; ha inoltre osservato che la censura sul capo di truffa era in parte priva di confronto specifico con l'ordinanza impugnata (e che, peraltro, l'ordinanza applicativa della misura per il reato di truffa era stata annullata). Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., al versamento di Euro 3.000,00 alla Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 6 cod. pen.

    "il reato si considera commesso nel territorio dello Stato, quando l'azione o l'omissione, che lo costituisce, e ivi avvenuta in tutto o in parte..."

    La Corte ha applicato il principio per ritenere competente il luogo in cui si e' verificata una delle azioni costitutive (il bonifico a Castellammare del Golfo), respingendo l'eccezione di incompetenza territoriale del ricorrente.

  • artt. 8, 9, 10 cod. proc. pen.

    Richiamati dal ricorrente per contestare la competenza; la Corte ha ritenuto la censura generica e priva di confronto specifico con l'ordinanza impugnata.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Consente la condanna alle spese e all'ammenda in caso di inammissibilita' del ricorso; applicato per condannare il ricorrente alle spese e al pagamento di Euro 3.000,00 alla Cassa delle ammende.

  • Giurisprudenza: Sez. 2 n. 26820 del 29/5/2008, rv. 240693

    Richiamata per affermare che l'appropriazione indebita puo' consistere anche nel rifiuto del professionista di restituire la documentazione ricevuta, comportamento che eccede i limiti del titolo del possesso; applicata alla fattispecie.

Massime di principio

  • La competenza territoriale puo' essere determinata anche dalla realizzazione in parte dell'azione nel luogo in cui e' avvenuta una delle condotte rilevanti (es. disposizione di un bonifico); non basta una contestazione generica dell'evento.
  • In delitti con atti dislocati, il luogo dell'ultima o di una delle azioni costitutive puo' determinare la competenza; bisogna verificare dove si e' concretamente manifestata l'azione rilevante.
  • L'appropriazione indebita puo' essere integrata dal rifiuto del professionista di restituire la documentazione del cliente, anche se i clienti potrebbero ottenere copie in altro modo; il fatto di riuscire comunque a recuperare copie non esclude necessariamente il reato.
  • In sede di cassazione le censure devono confrontarsi in modo specifico con le motivazioni dell'ordinanza impugnata; formularle in termini generici o meramente ricognitivi spesso conduce all'inammissibilita'.
  • La valutazione della sussistenza di indizi e delle esigenze cautelari e' rimessa al giudice del merito; la Cassazione sindaca soprattutto vizi di motivazione o errori di diritto, non una rivalutazione dei fatti.
  • Se il ricorso e' dichiarato inammissibile per colpa nella determinazione della causa di inammissibilita', puo' essere disposta la condanna al pagamento delle spese e di una somma alla Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

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