Ordinanza n. 1980/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 4
Per la correzione della sentenza, pronunciata da questa Sezione, 13 gennaio 2025, n.176, in relazione al ricorso RG n.689/2022.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: sentenza del Consiglio di Stato n. 176/2025, limitatamente all’omessa distrazione delle spese processuali in favore dei difensori antistatari
Esito
Favorevole al ricorrente (ente locale)
Prevale il privato
La controversia
I difensori della società privata hanno chiesto la correzione dell’errore materiale contenuto nella sentenza n. 176/2025, deducendo che, pur avendo ritualmente dichiarato di avere anticipato le spese e richiesto la distrazione in proprio favore, la sentenza aveva disposto la condanna dell’ente locale al pagamento delle spese processuali senza indicare la distrazione in favore dei difensori antistatari.
La decisione
Il Consiglio di Stato ha accolto in parte l’istanza di correzione, ritenendo che l’omessa indicazione della distrazione delle spese costituisca una mancanza materiale emendabile ai sensi dell’art. 86 c.p.a. e degli artt. 287 e 288 c.p.c. La decisione sulla distrazione, in presenza della dichiarazione di anticipazione e della relativa richiesta, è sostanzialmente obbligata e accede al decisum senza modificarne il contenuto sostanziale. È stata quindi corretta la sentenza n. 176/2025, inserendo, nella parte relativa alla condanna dell’ente locale al pagamento di euro 5.000,00 per spese processuali in favore della società privata, la dicitura “con distrazione in favore dei difensori antistatari”, oltre IVA, CPA e spese generali al 15% come per legge. Sono state ordinate le annotazioni di segreteria ai sensi dell’art. 86, comma 3, c.p.a.
Norme richiamate
art. 86 c.p.a.
La disposizione non è riportata testualmente nel provvedimento.
La correzione dell’errore materiale è il rimedio processuale applicabile all’omessa indicazione della distrazione delle spese; devono inoltre essere effettuate le annotazioni di segreteria previste dal comma 3.
artt. 287 e 288 c.p.c.
La disposizione non è riportata testualmente nel provvedimento.
Le norme sono richiamate quale disciplina del procedimento di correzione degli errori materiali e giustificano l’emendamento dell’omessa distrazione delle spese senza modificare la decisione sostanziale.
art. 93 c.p.c.
La disposizione non è riportata testualmente nel provvedimento.
La dichiarazione del difensore di avere anticipato le spese e la richiesta di distrazione fondano il diritto alla relativa declaratoria in sentenza.
art. 111, comma 2, Cost.
La disposizione non è riportata testualmente nel provvedimento.
Il principio della ragionevole durata del processo favorisce l’utilizzo della correzione materiale, evitando un inutile nuovo contenzioso.
art. 101 c.p.c.
La disposizione non è riportata testualmente nel provvedimento.
Il ricorso alla correzione materiale evita attività processuali ulteriori non giustificate da effettive esigenze di contraddittorio.
art. 24 Cost.
La disposizione non è riportata testualmente nel provvedimento.
La correzione materiale consente un rimedio celere senza sacrificare le garanzie di difesa.
Massime di principio
- L’omessa indicazione in sentenza della distrazione delle spese processuali in favore del difensore antistatario, quando siano state rese la dichiarazione di anticipazione e la correlata richiesta, costituisce un errore materiale correggibile ai sensi dell’art. 86 c.p.a. e degli artt. 287 e 288 c.p.c., poiché lascia immutata la decisione sostanziale sulle spese.
- La declaratoria di distrazione delle spese in favore del difensore antistatario è conseguenza sostanzialmente obbligata della dichiarazione di anticipazione e della richiesta ritualmente formulate; la sua omissione non integra, di regola, un vizio di attività o di giudizio, ma una divergenza formale emendabile con il procedimento di correzione.
- La correzione materiale dell’omessa distrazione è coerente con il principio di ragionevole durata del processo e consente al difensore distrattario di ottenere rapidamente un titolo esecutivo nei confronti della parte soccombente, restando salva la possibilità di impugnare le parti corrette della sentenza nei limiti previsti dalla legge.
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