Sentenza n. 10648/2026 - Roma, Sezione 2
per l'annullamento previa sospensione cautelare: - del provvedimento di Roma Capitale, Dipartimento Sviluppo Economico e Attività Produttive, Direzione SUAP, Sportello Impianti Produttivi – AUA prot. QH/2025/0066867 del 19.09.2025, a firma del Direttore, con il quale è stata rilasciata alla società ricorrente la modifica dell’Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) limitatamente alle emissioni in atmosfera e all’impatto acustico, ma non anche allo scarico delle acque reflue domestiche, industriali, industriali con sostanze pericolose e di prima pioggia in corpo idrico superficiale; - della Determinazione Dirigenziale R.U. n. 3592 del 12 settembre 2025 adottata da Città Metropolitana di Roma Capitale di rilascio della modifica dell’Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) limitatamente alle emissioni in atmosfera e all’impatto acustico, ma non anche allo scarico delle acque reflue domestiche, industriali, industriali con sostanze pericolose e di prima pioggia in corpo idrico superficiale, assunta a presupposto del provvedimento di Roma Capitale; - nonché di ogni ulteriore atto presupposto, connesso e consequenziale, ancorché incognito, ove lesivo.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego parziale della modifica dell’AUA limitatamente allo scarico di acque reflue, contenuto nella determinazione della Città Metropolitana e nel conseguente provvedimento di Roma Capitale
Esito
Favorevole al ricorrente (titolare AUA)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha impugnato i provvedimenti con cui la modifica dell’AUA relativa all’impianto sito in Roma era stata autorizzata soltanto per le emissioni in atmosfera e l’impatto acustico, escludendo lo scarico delle acque reflue. Il primo motivo deduceva la violazione degli artt. 124 del d.lgs. 152/2006 e 106-107 della l.r. Lazio n. 14/1999, nonché difetto di competenza, istruttoria e motivazione, errore nei presupposti, travisamento e irragionevolezza: secondo la ricorrente, la competenza apparteneva alla Città Metropolitana, poiché lo scarico finale continuava a confluire nel corpo idrico superficiale del Fosso di Pratolungo, nonostante il passaggio intermedio in un collettore pubblico realizzato da Roma Capitale. Il secondo motivo contestava la ritenuta necessità di un progetto per la realizzazione di un depuratore finale ai fini dell’autorizzazione provvisoria prevista dall’art. 22 della l.r. Lazio n. 17/2024 e dalla deliberazione della Giunta regionale n. 230/2025, nonché la violazione dell’art. 10-bis della l. n. 241/1990. Il terzo motivo contestava la necessità di un sistema di controllo e campionamento automatico e continuo, la mancata considerazione della disciplina regionale attuativa e l’affermazione dell’impossibilità di individuare il responsabile dello scarico per la confluenza nel collettore di reflui provenienti anche da altri soggetti. Il quarto motivo contestava la necessità di un nuovo nulla osta idraulico, deducendo che quello del 2016 avrebbe già ricompreso gli apporti oggetto dell’istanza e che non sussistesse un pericolo concreto per le condutture.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso e annullato in parte qua entrambi gli atti impugnati. In via prioritaria, ha qualificato la determinazione della Città Metropolitana non come provvedimento plurimotivato di diniego nel merito, ma come rifiuto di esercitare il potere per ritenuta incompetenza, mentre le ulteriori considerazioni ostative avevano natura essenzialmente consultiva e collaborativa. Il primo motivo è stato ritenuto fondato e assorbente. La disciplina regionale attribuisce alle province la competenza per le autorizzazioni agli scarichi di reflui industriali, mentre assegna ai comuni quella relativa agli scarichi in pubblica fognatura. Il collettore pubblico realizzato da Roma Capitale non costituisce, nel caso concreto, il terminale della rete fognaria, ma soltanto una deviazione o tratto intermedio del percorso, poiché lo scarico finale continua a confluire, attraverso la conduttura privata della società, nel Fosso di Pratolungo. Ai fini della competenza rileva quindi lo scarico finale e non l’immissione intermedia nel collettore pubblico. Il TAR ha inoltre ritenuto non decisivo il nomen iuris utilizzato dalla società nell’istanza e ha escluso che la nozione statale di scarico o di rete fognaria conducesse a una diversa conclusione. In via di completezza, il Collegio ha ritenuto non condivisibili anche le ulteriori ragioni ostative: l’autorizzazione provvisoria non può essere subordinata alla previa progettazione del depuratore finale quando la sua realizzazione non dipende dal privato, dovendosi interpretare la relativa disciplina nel senso che l’autorizzazione opera fino alla messa in esercizio del depuratore; la motivazione sull’asserita discontinuità del sistema di campionamento era insufficiente e non considerava la deliberazione regionale attuativa; la presenza di apporti provenienti da altri soggetti non esclude la possibilità di distinguere le responsabilità secondo il principio “chi inquina, paga”; quanto al nulla osta idraulico, le obiezioni dell’amministrazione non risultavano adeguatamente istruite e motivate. È stato disposto il riesercizio del potere nel rispetto del vincolo conformativo derivante dalla sentenza. La Città Metropolitana è stata condannata alle spese, liquidate in euro 4.000 oltre accessori e rimborso del contributo unificato; le spese sono state compensate nei confronti di Roma Capitale.
Norme richiamate
art. 124 d.lgs. 152/2006
“Salvo diversa disciplina regionale”
La disciplina statale in materia di competenza al rilascio dell’autorizzazione allo scarico è recessiva rispetto alla diversa disciplina regionale; il comma 7 individua la provincia o l’ente di governo dell’ambito quale autorità competente, salvo il caso dello scarico in pubblica fognatura.
art. 74, comma 1, lett. dd), d.lgs. 152/2006
“per ‘rete fognaria’ si intende ‘un sistema di condotte per la raccolta e il convogliamento delle acque reflue urbane’”
Il collettore pubblico intermedio non integra necessariamente il terminale della rete fognaria quando costituisce soltanto una parte del percorso che conduce allo scarico finale in un corpo idrico.
art. 74, comma 1, lett. ff), d.lgs. 152/2006
“qualsiasi immissione effettuata esclusivamente tramite un sistema stabile di collettamento che collega senza soluzione di continuità il ciclo di produzione del refluo con il corpo ricettore”
La nozione di scarico deve essere applicata considerando la concreta continuità del percorso fino al corpo ricettore; l’inserimento di un collettore pubblico intermedio, senza interruzione della canalizzazione, non muta necessariamente la natura dello scarico finale.
artt. 106 e 107 l.r. Lazio n. 14/1999
La legge regionale attribuisce alle province la competenza per gli scarichi di reflui industriali e ai comuni quella per gli scarichi in pubblica fognatura. Il criterio va applicato alla realtà sostanziale dello scarico finale, non alla mera presenza di un collettore pubblico intermedio.
art. 22 l.r. Lazio n. 17/2024
“nelle more della messa in esercizio dell’impianto di depurazione finale”
La disposizione consente un’autorizzazione provvisoria allo scarico nelle more dell’entrata in funzione del depuratore finale; non può essere interpretata nel senso di rendere impossibile il rilascio del titolo quando la progettazione o realizzazione del depuratore esula dalle possibilità del privato.
deliberazione Giunta regionale Lazio 15 aprile 2025, n. 230
La deliberazione specifica le caratteristiche del sistema di controllo e campionamento e deve essere considerata dall’amministrazione nella valutazione dell’autorizzazione provvisoria.
art. 10-bis l. 241/1990
La disposizione è richiamata in relazione all’obbligo dell’amministrazione di confrontarsi con le osservazioni formulate dal privato a seguito della comunicazione dei motivi ostativi.
art. 97 Cost.
Dal principio di buon andamento e dal canone di leale collaborazione deriva il dovere dell’amministrazione procedente, prima di un diniego, di consentire, ove possibile, l’apporto di modifiche nella disponibilità dell’operatore e di collaborare al buon esito dell’istanza.
Massime di principio
- Quando la disciplina regionale distingue la competenza autorizzatoria sulla base del fatto che lo scarico avvenga o meno in pubblica fognatura, il criterio deve essere applicato alla realtà sostanziale e allo scarico finale nel corpo ricettore: l’inserimento di un collettore pubblico intermedio, privo di funzione terminale e senza interruzione del percorso verso il corpo idrico, non trasferisce di per sé la competenza al comune.
- Ai fini della qualificazione dello scarico e del riparto di competenza in materia di reflui, rileva il momento finale potenzialmente generatore di inquinamento e non una mera immissione intermedia in una condotta pubblica, quando quest’ultima costituisca soltanto un tratto del sistema di convogliamento.
- L’autorizzazione provvisoria allo scarico, prevista per il periodo precedente alla messa in esercizio del depuratore finale, non può essere subordinata alla previa progettazione o realizzazione di tale impianto quando essa dipenda da attività e procedimenti estranei alla disponibilità del privato; l’inciso relativo alle more della messa in esercizio delimita la durata dell’autorizzazione, non introduce necessariamente una condizione impeditiva del suo rilascio.
- Un diniego fondato sull’asserita discontinuità del sistema di controllo o campionamento è illegittimo per difetto di istruttoria e motivazione se non indica le ragioni tecniche della discontinuità e non considera la disciplina regionale che specifica le caratteristiche del sistema.
- La confluenza nel medesimo collettore di reflui provenienti da più soggetti non esclude automaticamente il rilascio dell’autorizzazione: le responsabilità possono essere individuate e distinte in relazione ai diversi apporti, in coerenza con il principio ambientale del ‘chi inquina, paga’.
- Quando l’amministrazione annulla o nega un titolo per incompetenza, le ulteriori valutazioni tecniche o sostanziali svolte nello stesso atto possono avere natura meramente collaborativa e non trasformano necessariamente il provvedimento in un atto plurimotivato, se la motivazione evidenzia che la ragione effettiva della decisione è il rifiuto di esercitare il potere.
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