Sentenza n. 5442/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 3
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione del capo della sentenza del Consiglio di Stato relativo alla condanna del Ministero della Giustizia al pagamento delle spese del doppio grado di giudizio
Esito
Favorevole al ricorrente (difensore antistatario)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha promosso il giudizio di ottemperanza per ottenere l'esecuzione della sentenza del Consiglio di Stato che aveva condannato il Ministero della Giustizia alla rifusione delle spese del doppio grado di giudizio, liquidate complessivamente in euro 2.500,00 oltre oneri di legge, con attribuzione al difensore antistatario. Dopo avere notificato telematicamente la sentenza al Ministero, all'Avvocatura Generale dello Stato e al commissario ad acta già individuato in altro procedimento, il ricorrente ha dedotto l'inerzia dell'Amministrazione. Ha sostenuto la competenza del Consiglio di Stato ai sensi dell'art. 113, comma 1, c.p.a.; l'inapplicabilità della sospensione biennale delle azioni esecutive e dei giudizi di ottemperanza prevista dall'art. 5-sexies, comma 12-bis, l. n. 89/2001, riferita ai crediti liquidati per irragionevole durata del processo; l'autonomia e l'immediata esecutività del capo della sentenza relativo alle spese di lite; nonché l'ammissibilità dell'ottemperanza ai sensi dell'art. 112, comma 2, c.p.a. Il Ministero non si è costituito.
La decisione
Il Consiglio di Stato ha accolto il ricorso e ha ordinato al Ministero della Giustizia di dare completa ed esatta esecuzione alla sentenza entro sessanta giorni dalla comunicazione della decisione, mediante il pagamento della somma liquidata a titolo di spese di lite, oltre agli interessi legali ex art. 1284, comma 1, c.c., decorrenti dalla notifica della sentenza da ottemperare fino al soddisfacimento. Il Collegio ha inoltre previsto, in caso di mancata ottemperanza, la nomina di un commissario ad acta ai sensi dell'art. 5-sexies, comma 8, l. n. 89/2001, ritenuto applicabile anche all'ottemperanza promossa dal difensore antistatario per il conseguimento delle spese di lite relative a crediti derivanti da irragionevole durata del processo. Il commissario dovrà essere nominato, su istanza del creditore insoddisfatto, dal Capo di gabinetto del Ministero della Giustizia tra i funzionari del Ministero e dovrà provvedere entro sessanta giorni dall'insediamento. Le spese del giudizio di ottemperanza sono state compensate.
Norme richiamate
art. 112, comma 2, c.p.a.
Consente il giudizio di ottemperanza per ottenere l'esecuzione delle sentenze e degli altri provvedimenti esecutivi del giudice amministrativo; il giudice lo ha ritenuto utilizzabile per il capo della pronuncia relativo alla condanna al pagamento delle spese di lite.
art. 113, comma 1, c.p.a.
Individua la competenza del giudice che ha emesso il provvedimento da eseguire; il Consiglio di Stato ha deciso l'ottemperanza della propria precedente sentenza.
art. 5-sexies, comma 8, l. n. 89/2001
È stato ritenuto applicabile anche all'ottemperanza diretta al pagamento delle spese di lite spettanti al difensore antistatario in controversie relative a crediti da irragionevole durata del processo, ai fini della designazione del commissario ad acta.
art. 5-sexies, comma 12-bis, l. n. 89/2001
Per ottenere più celermente il pagamento dei propri crediti, i creditori di somme liquidate a norma della presente legge, fino al 31 dicembre 2021, possono rinnovare la domanda di pagamento utilizzando le modalità disciplinate dai commi 3 e 3-bis. Il Ministero della giustizia dà notizia della facoltà di rinnovo della domanda mediante avviso pubblicato nel proprio sito internet istituzionale. Decorsi venti giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, per i successivi due anni i creditori di cui al comma 1 non possono iniziare azioni esecutive o giudizi di ottemperanza e le azioni esecutive e i giudizi di ottemperanza in corso sono sospesi
Il ricorrente ha sostenuto, e la decisione ha implicitamente ritenuto, che la sospensione prevista per i creditori di somme liquidate ai sensi della legge Pinto non si applica al credito autonomo del difensore antistatario per le spese di lite liquidate direttamente nei suoi confronti.
art. 1284, comma 1, c.c.
Gli interessi legali sulla somma dovuta decorrono dalla notificazione della sentenza da ottemperare fino al pagamento.
Massime di principio
- Il capo di una sentenza relativo alla condanna dell'amministrazione al pagamento delle spese di lite costituisce una statuizione autonoma, dotata di propria esecutività, e può formare oggetto di giudizio di ottemperanza anche indipendentemente dalla sorte della statuizione principale.
- Il giudizio di ottemperanza per l'esecuzione di una sentenza del Consiglio di Stato deve essere proposto davanti al Consiglio di Stato stesso, quale giudice che ha emesso il provvedimento da eseguire.
- Quando una sentenza ha attribuito le spese di lite al difensore antistatario, il difensore è direttamente legittimato a chiedere in ottemperanza il pagamento della somma liquidata dall'amministrazione.
- La sospensione delle azioni esecutive e dei giudizi di ottemperanza prevista per i crediti liquidati ai sensi della legge Pinto non impedisce l'ottemperanza promossa dal difensore antistatario per ottenere il pagamento autonomo delle spese di lite liquidate in una pronuncia giudiziale.
- In caso di mancata esecuzione del pagamento entro il termine assegnato, il giudice dell'ottemperanza può prevedere la nomina di un commissario ad acta secondo la disciplina dell'art. 5-sexies, comma 8, l. n. 89/2001, applicabile anche ai crediti per spese di lite spettanti al difensore antistatario.
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