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Sentenza

Sentenza n. 72/2026 - C.g.a.r.s, Sezione 1

per la riforma della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia (Sezione Seconda) n. 143/2025, resa tra le parti, depositata in data 21 gennaio 2025, non notificata, con cui era dichiarato inammissibile il ricorso proposto per dichiarare l’illegittimità del silenzio dell’intimato Assessorato sull’istanza di parte ricorrente ex art. 208, d.lgs. n. 152/2006;

Giustizia amministrativa202500135

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
CGARSSentenzaAzione avverso il silenzio

Atto impugnato: sentenza del TAR Sicilia che aveva dichiarato inammissibile il ricorso contro il silenzio dell’Amministrazione sull’istanza di autorizzazione unica per un impianto di recupero e gestione di rifiuti

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (impresa richiedente)

Prevale il privato

La controversia

L’impresa aveva presentato un’istanza di autorizzazione unica ai sensi degli artt. 208 e 211 del d.lgs. n. 152/2006 per la realizzazione e gestione, in una zona industriale siciliana, di un impianto di recupero di oli esausti vegetali e animali, di messa in riserva di rifiuti pericolosi e non pericolosi e di transito di rifiuti. Decorso il termine per la conclusione del procedimento, l’impresa aveva diffidato l’Amministrazione a provvedere, senza ricevere risposta, e aveva quindi proposto ricorso avverso il silenzio-inadempimento. Il TAR aveva dichiarato il ricorso inammissibile ritenendo necessaria la previa attivazione del potere sostitutivo previsto dall’art. 5 del d.lgs. n. 112/1998, richiamato dall’art. 208, comma 10, del d.lgs. n. 152/2006. In appello, l’impresa ha dedotto la violazione e falsa applicazione di tali disposizioni, sostenendo che la possibilità di attivare il potere sostitutivo non esclude la tutela giurisdizionale contro l’inerzia dell’autorità originariamente competente. Ha inoltre contestato la pertinenza del precedente richiamato dal TAR e prospettato una disparità di trattamento rispetto ad altri procedimenti autorizzatori.

La decisione

Il CGARS ha accolto l’appello e riformato la sentenza del TAR. Ha ritenuto che il termine per provvedere non determini il venir meno del potere dell’autorità originariamente competente e che il potere sostitutivo sia previsto a tutela dell’interesse pubblico alla conclusione del procedimento, non come condizione per l’accesso alla tutela contro il silenzio. La consumazione del potere dell’autorità originariamente competente si verifica soltanto quando l’autorità titolare del potere sostitutivo si sia insediata. Pertanto, il richiedente può proporre azione contro l’inerzia dell’Amministrazione competente anche senza avere previamente attivato il potere sostitutivo del Consiglio dei ministri. Il Collegio ha ordinato alla Regione di concludere il procedimento con un provvedimento espresso entro novanta giorni dalla comunicazione o notificazione della decisione. Ha nominato sin d’ora il Prefetto di Palermo, con facoltà di delega, quale commissario ad acta per l’ipotesi di ulteriore inerzia e ha posto a carico dell’Amministrazione le spese del doppio grado, liquidate in euro 3.000 oltre accessori.

Norme richiamate

  • art. 208, comma 10, d.lgs. n. 152/2006

    Il richiamo al potere sostitutivo previsto dalla disposizione non preclude al richiedente la tutela giurisdizionale contro l’inerzia dell’autorità originariamente competente.

  • art. 211 d.lgs. n. 152/2006

    Costituisce la base normativa, insieme all’art. 208, per l’istanza di autorizzazione unica relativa all’impianto descritto.

  • art. 5 d.lgs. n. 112/1998

    Il potere sostitutivo del Consiglio dei ministri è uno strumento diretto a garantire la conclusione del procedimento e non una condizione di procedibilità o ammissibilità dell’azione contro il silenzio.

Massime di principio

  • La previsione di un potere sostitutivo in caso di inerzia dell’amministrazione non esclude né condiziona l’esperibilità dell’azione giurisdizionale contro il silenzio dell’autorità originariamente competente.
  • La scadenza del termine per la conclusione del procedimento non determina, di per sé, la consumazione del potere dell’autorità originariamente competente a provvedere.
  • Il potere dell’autorità originariamente competente si consuma soltanto dal momento in cui l’autorità deputata all’esercizio del potere sostitutivo si insedia ed esercita concretamente il potere sostitutivo.
  • Nel procedimento di autorizzazione unica previsto dall’art. 208 del d.lgs. n. 152/2006, il richiedente può ottenere tutela contro l’inerzia dell’amministrazione competente senza dover previamente attivare il potere sostitutivo previsto dall’art. 5 del d.lgs. n. 112/1998.
  • Accertata l’illegittimità del silenzio, il giudice amministrativo può ordinare all’amministrazione di adottare un provvedimento espresso entro un termine determinato e nominare sin da subito un commissario ad acta per l’eventuale ulteriore inerzia.

Come è indicizzato

MaterieRifiutiTermini del procedimento e silenzioGiudizio di ottemperanza
RamiAmbienteProcedimento amministrativoProcesso amministrativo
IstitutiSilenzio della pubblica amministrazioneTermini del procedimentoOttemperanza e commissario ad actaLegittimazione e interesse a ricorrere

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