Sentenza del 17/05/2018 n. 5814 - Comm. Trib. Prov. Catania
avviso liquidazione registro - mancata allegazione dell'atto richiamato - difetto di motivazione -
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha contestato l'avviso di liquidazione per difetto di motivazione, deducendo la mancata allegazione dell'atto richiamato dall'Amministrazione finanziaria. Ai sensi dell'art. 7, comma 1, della legge n. 212/2000, quando la motivazione di un atto impositivo fa riferimento a un altro atto, quest'ultimo deve essere allegato, così da consentire al contribuente di conoscere integralmente i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche della pretesa tributaria. La mancata allegazione impedisce o rende più difficile l'esercizio del diritto di difesa e costituisce un vizio dell'avviso.
La decisione
La contestazione è stata accolta: l'avviso di liquidazione è risultato viziato per difetto di motivazione in ragione della mancata allegazione dell'atto richiamato. L'Amministrazione non può limitarsi a richiamare un documento esterno senza renderlo disponibile al contribuente, salvo che il suo contenuto sia già integralmente conosciuto o riprodotto nell'atto notificato. L'esito è conforme all'orientamento della Corte di cassazione, tra cui Cass. ord. 11 novembre 2017, n. 21066.
Norme richiamate
Art. 7, comma 1, legge 27 luglio 2000, n. 212 (Statuto dei diritti del contribuente)
Gli atti dell'amministrazione finanziaria sono motivati secondo quanto prescritto dall'articolo 3 della legge 7 agosto 1990, n. 241 [...] Se nella motivazione si fa riferimento ad un altro atto, questo deve essere allegato all'atto che lo richiama.
L'atto tributario deve esporre i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche della decisione. Se la motivazione rinvia a un atto esterno, tale atto deve essere allegato, salvo che il suo contenuto sia già conosciuto o integralmente riprodotto dal contribuente. La mancata allegazione può determinare l'illegittimità dell'atto per difetto di motivazione.
Art. 3, legge 7 agosto 1990, n. 241
Ogni provvedimento amministrativo [...] deve essere motivato.
La motivazione deve consentire al destinatario di comprendere l'iter logico e giuridico seguito dall'Amministrazione e di esercitare consapevolmente il diritto di difesa.
Massime di principio
- Un avviso di liquidazione o un altro atto impositivo deve essere autonomamente comprensibile oppure deve rendere disponibili, mediante allegazione, gli atti esterni sui quali fonda la pretesa.
- Il semplice richiamo a un documento non allegato può integrare un difetto di motivazione quando il contribuente non ne conosca già il contenuto e non sia quindi in grado di verificare la pretesa o difendersi.
- La violazione dell'obbligo di allegazione costituisce un vizio dell'atto impositivo e può comportarne l'annullamento, se il documento richiamato è essenziale per comprendere presupposti e calcolo della pretesa.
- L'obbligo non richiede necessariamente l'allegazione materiale quando l'atto richiamato è già stato notificato al contribuente, è da questi conosciuto o il suo contenuto è integralmente riportato nell'avviso.
- In caso di impugnazione, è opportuno indicare con precisione quale atto sia stato richiamato, perché non sia stato allegato e in che modo tale omissione abbia impedito la piena comprensione della pretesa e l'esercizio del diritto di difesa.
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