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Cassazione Civile, Ordinanza n. 36080/2021 del 23/11/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)

La controversia

L'amministrazione finanziaria aveva notificato agli eredi, collettivamente e impersonalmente, un avviso di accertamento per il pagamento dei debiti tributari del de cuius. Gli eredi avevano impugnato l'atto e avevano ottenuto accoglimento in primo grado, sul presupposto che la rinuncia all'eredità, intervenuta dopo la notifica dell'avviso, producesse effetti retroattivi ex art. 521 c.c. In appello l'Ufficio sosteneva che la rinuncia fosse inefficace perché i chiamati all'eredità non avevano redatto l'inventario ex art. 485 c.c., essendo stati, secondo le deduzioni dell'Agenzia, nel possesso dei beni ereditari anche per il fatto di avere il domicilio nello stesso immobile del de cuius. La CTR respingeva l'appello affermando, in modo generico, che non era dato sapere se gli eredi fossero nel possesso dei beni ereditari. L'Agenzia ricorreva per cassazione con due motivi: 1) nullità della sentenza per motivazione apparente ai sensi degli artt. 36 d.lgs. 546/1992 e 132 c.p.c.; 2) violazione degli artt. 485 e 2697 c.c., per avere la CTR escluso il possesso dei beni ereditari e quindi la decadenza dal diritto di rinunciare all'eredità senza adeguata valutazione delle circostanze dedotte dall'Ufficio. Gli eredi costituiti proponevano ricorso incidentale condizionato, lamentando omessa pronuncia sull'eccezione di inammissibilità dell'appello per novità delle questioni.

La decisione

La Corte ha accolto il primo motivo del ricorso principale, dichiarando assorbito il secondo, e ha rigettato il ricorso incidentale condizionato. Ha quindi cassato la sentenza della CTR del Lazio in relazione al motivo accolto e ha rinviato alla stessa CTR, in diversa composizione, anche per le spese. La Corte ha ritenuto che la motivazione della sentenza impugnata fosse solo apparente, perché apodittica e priva di reale confronto con la specifica deduzione dell'Ufficio sul possesso dei beni ereditari; ha invece escluso il vizio di omessa pronuncia, poiché il rigetto nel merito dell'appello implicava il rigetto dell'eccezione di inammissibilità del gravame.

Norme richiamate

  • art. 521 c.c.

    richiamato dai giudici di merito come base della retroattività della rinuncia all'eredità; la Corte di cassazione non si sofferma su questa norma, perché decide sul vizio motivazionale della sentenza d'appello

  • art. 485 c.c.

    "il chiamato all'eredità, quando a qualsiasi titolo è nel possesso di beni ereditari, deve fare l'inventario entro tre mesi... Trascorso tale termine senza che l'inventario sia stato compiuto, il chiamato all'eredità è considerato erede puro e semplice"

    la mancata formazione dell'inventario, quando il chiamato è nel possesso di beni ereditari, comporta la perdita della facoltà di rinunciare efficacemente all'eredità nei confronti dei creditori del de cuius e la considerazione del chiamato come erede puro e semplice

  • art. 519 c.c.

    richiamato per affermare che il chiamato che sia nel possesso di beni ereditari e non compia l'inventario nei termini non può rinunciare efficacemente all'eredità nei confronti dei creditori

  • art. 2697 c.c.

    invocato dall'Agenzia come norma sull'onere della prova in relazione al possesso dei beni ereditari; la Corte non entra nel merito della ripartizione probatoria perché assorbe il motivo

  • art. 36 d.lgs. n. 546/1992

    richiamato come parametro della motivazione delle sentenze tributarie, la cui violazione è posta a fondamento del vizio di motivazione apparente

  • art. 132 c.p.c.

    richiamato come norma sulla motivazione della sentenza, la cui violazione è dedotta per motivazione apparente

  • art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.

    utilizzato per denunciare la nullità della sentenza per motivazione apparente

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    utilizzato per denunciare la violazione di legge in relazione agli artt. 485 e 2697 c.c.

  • art. 112 c.p.c.

    richiamato dai ricorrenti incidentali in relazione al dedotto vizio di omessa pronuncia

  • art. 57 d.lgs. n. 546/1992

    richiamato dai ricorrenti incidentali per sostenere l'inammissibilità di nuove questioni in appello

  • art. 380 bis c.p.c.

    richiamato nel testo in relazione alla proposta del relatore in camera di consiglio

Massime di principio

  • Ricorre il vizio di motivazione apparente quando la sentenza di merito enuncia una conclusione apodittica senza indicare gli elementi di fatto e il percorso logico-giuridico che consentano di comprendere e controllare la decisione.
  • In materia di art. 485 c.c., il punto decisivo è l'accertamento del possesso dei beni ereditari da parte del chiamato: solo in presenza di tale possesso sorge l'obbligo di inventario entro il termine di legge e, in difetto, la chiamata all'eredità si consolida in accettazione pura e semplice.
  • La rinuncia all'eredità non è opponibile ai creditori del de cuius se il chiamato, essendo nel possesso di beni ereditari, non ha adempiuto all'obbligo di inventario nel termine previsto dall'art. 485 c.c.
  • Non sussiste omessa pronuncia quando il giudice, decidendo nel merito su un capo o motivo, rende implicitamente rigettata l'eccezione processuale ad esso collegata, come l'inammissibilità dell'appello per novità delle questioni.
  • In sede di legittimità, il motivo di ricorso è scrutinabile quando sia dedotto con i corretti parametri normativi e siano riprodotti o allegati gli atti processuali necessari a consentire alla Corte la piena cognizione della controversia.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoContenzioso tributarioImpugnazioniSuccessione legittima
RamiTributiProcesso civileSuccessioni
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

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