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Cassazione Penale, Ordinanza n. 00731/2025 del 08/01/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso perché proposto dal difensore senza procura speciale autenticata del condannato. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (giudice)

La controversia

Il ricorso per cassazione è stato proposto contro l'ordinanza con cui la Corte di appello di Trieste aveva respinto la richiesta di rescissione del giudicato presentata nell'interesse di un condannato per favoreggiamento aggravato dell'ingresso clandestino. Il ricorso, tuttavia, non era corredato da procura speciale del condannato. La censura rilevante decisa dalla Corte di cassazione riguarda esclusivamente la legittimazione a proporre il ricorso: in materia di rescissione del giudicato ex art. 629-bis c.p.p., il rinvio all'art. 640 c.p.p. implica che l'impugnazione debba essere proposta con procura speciale autenticata, quale condizione di legittimazione soggettiva del difensore.

Norme richiamate

  • art. 629-bis c.p.p.

    La rescissione del giudicato è soggetta alle regole richiamate dalla norma, inclusa la necessità della procura speciale per l'impugnazione proposta nell'interesse del condannato.

  • art. 640 c.p.p.

    La norma, richiamata dall'art. 629-bis c.p.p. in materia di revisione, prevede la procura speciale come condizione di legittimazione per il ricorso proposto nell'interesse del condannato.

  • art. 616 c.p.p.

    In caso di declaratoria di inammissibilità del ricorso, comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ove non vi sia esonero, di una somma in favore della Cassa delle ammende.

Massime di principio

  • Nel procedimento di rescissione del giudicato, il ricorso per cassazione proposto nell'interesse del condannato dal difensore è inammissibile se manca la procura speciale autenticata del diretto interessato.
  • Il rinvio dell'art. 629-bis c.p.p. all'art. 640 c.p.p. comporta l'applicazione della disciplina sulla legittimazione all'impugnazione propria della revisione, con conseguente necessità della procura speciale.
  • La mancanza di procura speciale integra un difetto di legittimazione soggettiva dell'impugnante, rilevabile ai fini della declaratoria di inammissibilità.
  • La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta la condanna alle spese processuali e, salvo cause di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso penale
IstitutiNullità processuale

Testo integrale

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