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Sentenza

Sentenza del 21/05/2018 n. 6195 - Comm. Trib. Prov. Catania

Contenzioso tributario - Tardiva costituzione resistente - Inammissibilità delle eccezioni processuali non rilevabili d'ufficio e della chiamata di terzo.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

La questione riguarda gli effetti della costituzione tardiva della parte resistente, avvenuta oltre il termine di sessanta giorni dalla notifica del ricorso. In particolare, si discute se tale tardività determini l'inammissibilità generalizzata della difesa oppure soltanto la perdita della possibilità di proporre eccezioni processuali e di merito non rilevabili d'ufficio e di chiedere la chiamata in causa di terzi.

La decisione

La tardiva costituzione non comporta automaticamente l'inammissibilità di tutte le difese del resistente. Essa preclude esclusivamente la proposizione di eccezioni processuali e di merito non rilevabili d'ufficio e la richiesta di chiamata di terzi, qualora tali attività siano effettivamente esercitate tardivamente. Il resistente conserva invece il diritto di contestare i fatti costitutivi della pretesa, negare o discutere l'applicabilità delle norme invocate dal ricorrente e produrre documenti nei limiti previsti dagli articoli 24 e 32 del D.Lgs. n. 546/1992. Non essendo indicato un caso concreto con parti e dispositivo specifici, non è possibile determinare un vincitore processuale in senso stretto.

Norme richiamate

  • Art. 23 del D.Lgs. n. 546/1992

    Termine di costituzione in giudizio della parte resistente entro sessanta giorni dalla notifica del ricorso.

    La violazione del termine rende tardiva la costituzione, ma non determina di per sé l'inammissibilità di ogni difesa del resistente.

  • Art. 24 del D.Lgs. n. 546/1992

    La parte resistente tardivamente costituita mantiene la possibilità di svolgere le difese consentite e di produrre documenti nei limiti processuali applicabili.

  • Art. 32 del D.Lgs. n. 546/1992

    La produzione documentale resta possibile secondo i termini e le modalità previste dalla norma, anche quando la costituzione del resistente sia tardiva, purché non siano violate specifiche preclusioni.

Massime di principio

  • La costituzione tardiva del resistente produce una preclusione selettiva, non una sanzione generale di inammissibilità.
  • Il resistente tardivo non può introdurre nuove eccezioni processuali o di merito non rilevabili d'ufficio né chiedere la chiamata di terzi.
  • Restano ammesse le difese dirette a negare i fatti dedotti dal ricorrente o a contestare l'applicazione delle norme invocate.
  • La tardività non impedisce automaticamente la produzione di documenti, che deve comunque rispettare i termini e le modalità degli articoli 24 e 32 del D.Lgs. n. 546/1992.
  • Prima di eccepire l'inammissibilità della costituzione tardiva occorre verificare quale specifica attività processuale sia stata compiuta: la preclusione opera solo per le attività non rilevabili d'ufficio effettivamente esercitate oltre termine.
  • L'orientamento indicato è conforme a Cass. n. 11943/2016.

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