Regolamento (UE) 2025/1800
Regolamento di esecuzione (UE) 2025/1800 della Commissione, del 10 settembre 2025, che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2023/753 per quanto riguarda modifiche amministrative dell’autorizzazione dell’Unione per la famiglia di biocidi C(M)IT/MIT formulations
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento approva una modifica amministrativa dell’autorizzazione dell’Unione per la famiglia di biocidi "C(M)IT/MIT formulations", confermando il parere favorevole dell’ECHA. La modifica riguarda l’aggiunta di formulatori e comporta la sostituzione integrale dell’allegato del regolamento di esecuzione (UE) 2023/753, senza alterare le altre condizioni sostanziali dell’autorizzazione. Il nuovo allegato riporta il sommario aggiornato delle caratteristiche del biocida, comprensivo di usi autorizzati, dosaggi, misure di mitigazione del rischio e condizioni di conservazione. Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione in Gazzetta ufficiale.
Modifica amministrativa dell’autorizzazione dell’Unione per la famiglia di biocidi "C(M)IT/MIT formulations" e sostituzione integrale del relativo allegato con il sommario aggiornato delle caratteristiche del biocida.
Ambito di applicazione
Il regolamento si applica alla famiglia di biocidi "C(M)IT/MIT formulations" autorizzata a livello dell’Unione ai sensi del regolamento (UE) n. 528/2012, con riferimento all’autorizzazione n. EU-0025678-0000 rilasciata alla Solenis Switzerland GmbH. Incide sulla modifica amministrativa richiesta il 1º ottobre 2024, consistente nell’aggiunta di formulatori del biocida, e sulla versione consolidata del sommario delle caratteristiche del biocida pubblicata dall’ECHA. È direttamente applicabile in tutti gli Stati membri; il testo è rilevante ai fini del SEE. Non disciplina nuove sostanze o nuovi usi in via generale, ma aggiorna il contenuto dell’autorizzazione già esistente, sostituendo integralmente l’allegato del regolamento di esecuzione (UE) 2023/753.
Regolamento di esecuzione (UE) 2025/1800: modifica amministrativa dell’autorizzazione "C(M)IT/MIT formulations"
Il regolamento interviene sull’autorizzazione dell’Unione già rilasciata alla famiglia di biocidi "C(M)IT/MIT formulations" con il regolamento di esecuzione (UE) 2023/753. La Commissione recepisce il parere dell’ECHA e aggiorna il relativo sommario delle caratteristiche del biocida, precisando che la modifica è puramente amministrativa e non incide, salvo tale aspetto, sulle altre condizioni autorizzative.
Contesto normativo e procedura
La base giuridica è l’articolo 50, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 528/2012 sui biocidi, in combinato disposto con il regolamento di esecuzione (UE) n. 354/2013 sulle modifiche dei biocidi autorizzati. La società Solenis Switzerland GmbH ha notificato il 1º ottobre 2024 una modifica amministrativa dell’autorizzazione dell’Unione, iscritta nel registro per i biocidi con il numero BC-TG100256-47, relativa all’aggiunta di formulatori del biocida. L’ECHA, con parere del 6 novembre 2024 (UAD-C-1777770-16-00/F), ha qualificato la modifica come amministrativa ai sensi dell’articolo 50, paragrafo 3, lettera a), del regolamento (UE) n. 528/2012 e del titolo 1, sezione 2, dell’allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 354/2013, confermando inoltre la persistenza dei requisiti di cui all’articolo 19 del regolamento (UE) n. 528/2012.
Effetti dell’atto
La Commissione concorda con l’ECHA e modifica l’autorizzazione dell’Unione per la famiglia di biocidi in questione. L’allegato del regolamento di esecuzione (UE) 2023/753 è sostituito integralmente con il testo allegato al nuovo regolamento; ciò consente di pubblicare una versione consolidata e coerente del sommario delle caratteristiche del biocida. Il regolamento sottolinea che, a parte la modifica amministrativa, tutte le altre informazioni restano invariate.
Contenuto del sommario delle caratteristiche del biocida aggiornato
L’allegato contiene il riassunto delle caratteristiche del prodotto per la famiglia di biocidi, con l’indicazione dei tipi di prodotto interessati: tipo 6, tipo 11 e tipo 12. Sono riportati il numero di autorizzazione EU-0025678-0000, il titolare Solenis Switzerland GmbH, la data di rilascio dell’autorizzazione (3 maggio 2023) e la scadenza (31 agosto 2032).
Composizione e formulazione
La famiglia di prodotti ha come principio attivo C(M)IT/MIT(3:1), ossia la massa di reazione di 5-cloro-2-metil-2H-isotiazol-3-one e 2-metil-2H-isotiazol-3-one (3:1), con numero CAS 55965-84-9. Il contenuto varia a seconda del meta SPC e del prodotto singolo; per la famiglia è indicato un intervallo compreso tra 2,2% e 20,9% p/p. La formulazione è indicata come AL, ossia "qualsiasi altro liquido".
Usi autorizzati
L’allegato dettaglia numerosi usi autorizzati, tutti riconducibili a preservanti di prodotti durante lo stoccaggio, preservanti per liquidi in sistemi di raffreddamento e trattamento industriale e slimicidi. Tra gli usi compaiono, in particolare:
- conservazione di reticoli polimerici;
- conservazione di fanghi minerali;
- conservazione di fluidi funzionali (fluidi idraulici, antigelo, inibitori di corrosione, ecc.);
- conservazione di liquidi in sistemi di raffreddamento a ricircolo chiuso e aperto;
- conservazione di liquidi in pastorizzatori, nastri trasportatori e lavatori d’aria;
- conservazione di fluidi di ricircolo nella lavorazione di tessuti, fibre, pelle, fotografia e sistemi a fontana;
- conservazione di liquidi in cabine di verniciatura a spruzzo e sistemi di rivestimento per elettrodeposizione;
- conservazione di liquidi negli impianti di riscaldamento a ricircolo chiuso e relative tubazioni;
- conservazione di polimeri impiegati nei processi petroliferi;
- trattamento slimicida nel processo di disinchiostrazione della polpa e della carta;
- trattamento slimicida nella fase umida del processo di produzione della carta;
- trattamento preventivo del biofouling in membrane industriali RO/NF.
Condizioni d’uso, dosaggi e limitazioni
Per ciascun uso sono fissati tassi di applicazione specifici, espressi in g di C(M)IT/MIT per m3 di acqua, in mg/kg di prodotto finale o in percentuale nei prodotti biocidi, con differenziazione tra trattamenti curativi e preventivi. In più casi è previsto un tempo di contatto di 24 ore, 48 ore o 5 giorni. L’uso del prodotto così come fornito è riservato all’uso industriale, pur essendo richiamati anche scenari professionali per talune formulazioni e confezioni.
Misure di mitigazione del rischio
L’allegato impone misure di gestione del rischio ricorrenti in quasi tutti gli usi: minimizzazione delle operazioni manuali, impiego di dispositivi di dosaggio, pulizia delle attrezzature e dell’area di lavoro, ventilazione adeguata, formazione del personale e uso di DPI. I dispositivi protettivi includono guanti resistenti ai prodotti chimici, tuta protettiva impermeabile almeno di tipo 3 o 4 (EN 14605), protezione oculare e respiratore in caso di ventilazione insufficiente. In alcuni usi sono previsti ulteriori vincoli ambientali, come il collegamento a un impianto di trattamento delle acque reflue (STP), il divieto di scarico diretto nelle acque superficiali e, per le torri di raffreddamento, l’obbligo di eliminatori di deriva con riduzione almeno del 99%.
Istruzioni generali, pronto soccorso e smaltimento
Le istruzioni generali richiedono di leggere sempre etichetta e foglietto illustrativo, di rispettare concentrazioni, tempi di contatto, temperatura e pH, e di conservare il prodotto in luogo ben ventilato. Il prodotto può sviluppare lentamente gas, principalmente anidride carbonica, e deve essere tenuto nel contenitore originale, in posizione verticale. Le istruzioni di primo soccorso prevedono il lavaggio abbondante di pelle e occhi, il ricorso al Centro Antiveleni o al 112/ambulanza in presenza di sintomi o ingestione significativa, e il trasporto all’aria aperta in caso di inalazione. Lo smaltimento deve avvenire secondo la normativa locale, senza dispersione nel terreno, nelle acque o nella rete fognaria.
Dispositivo finale
Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri. Per i professionisti, l’effetto principale è l’aggiornamento formale e sostanzialmente amministrativo dell’autorizzazione UE della famiglia di biocidi, con rilevanza operativa per titolari, distributori, utilizzatori industriali e soggetti coinvolti nella formulazione e nel controllo della conformità del prodotto.
Disposizioni principali
Modifica dell’allegato dell’autorizzazione esistente
L’articolo 1 sostituisce integralmente l’allegato del regolamento di esecuzione (UE) 2023/753 con il testo riportato nell’allegato del nuovo regolamento. La modifica è di natura amministrativa e serve ad aggiornare il sommario delle caratteristiche del biocida per la famiglia "C(M)IT/MIT formulations".
Base giuridica e procedura di modifica amministrativa
La Commissione agisce ai sensi dell’articolo 50, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 528/2012. La società Solenis Switzerland GmbH ha notificato il 1º ottobre 2024 una modifica amministrativa ai sensi dell’articolo 11, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione (UE) n. 354/2013; l’ECHA ha espresso parere il 6 novembre 2024, ritenendo la modifica ammissibile come modifica amministrativa ai sensi dell’articolo 50, paragrafo 3, lettera a), del regolamento (UE) n. 528/2012 e del titolo 1, sezione 2, dell’allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 354/2013.
Conferma della sussistenza delle condizioni di autorizzazione
L’ECHA ha concluso che, anche dopo l’applicazione della modifica, continuano a essere soddisfatte le condizioni dell’articolo 19 del regolamento (UE) n. 528/2012. La Commissione concorda con tale parere e ritiene opportuno aggiornare l’autorizzazione dell’Unione.
Invarianza delle altre condizioni e motivi di chiarezza
Salvo la modifica amministrativa, tutte le altre informazioni del sommario delle caratteristiche del biocida restano invariate rispetto al regolamento di esecuzione (UE) 2023/753. Per chiarezza e per agevolare l’accesso alla versione consolidata pubblicata dall’ECHA, il nuovo regolamento sostituisce integralmente l’allegato e include anche alcune modifiche redazionali e di layout dovute al nuovo formato del registro biocidi introdotto nel febbraio 2024.
Entrata in vigore e applicabilità
L’articolo 2 prevede l’entrata in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Il regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno Stato membro.
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