Regolamento (UE) 2025/2184
Regolamento delegato (UE) 2025/2184 della Commissione, del 10 settembre 2025, che modifica i regolamenti delegati (UE) 2016/232 e (UE) 2017/891 per quanto riguarda alcune norme relative alle organizzazioni di produttori, agli obblighi di comunicazione dei prezzi alla produzione e all’attuazione di alcuni meccanismi di importazione nel settore degli ortofrutticoli
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento aggiorna il quadro applicabile alle organizzazioni di produttori ortofrutticoli e alle relative comunicazioni obbligatorie, coordinando il regime con la PAC 2023-2027 e con la disciplina orizzontale sulle organizzazioni di produttori. Introduce chiarimenti su riconoscimento, fusioni, produzione destinata alla trasformazione, trattamento degli eventi calamitosi sul calcolo del valore della produzione commercializzata e regole di sospensione/riduzione degli aiuti in caso di non conformità. Riforma inoltre la comunicazione settimanale dei prezzi alla produzione e dei prezzi rappresentativi all’importazione, nonché le condizioni di applicazione della garanzia nel regime del prezzo di entrata, aggiornando anche l’elenco dei prodotti interessati nell’allegato VII.
Modifica i regolamenti delegati (UE) 2016/232 e (UE) 2017/891 su organizzazioni di produttori ortofrutticoli, comunicazione dei prezzi alla produzione e regime del prezzo di entrata per alcuni ortofrutticoli importati.
Ambito di applicazione
Si applica agli Stati membri, alla Commissione e alle organizzazioni di produttori e associazioni di organizzazioni di produttori nei settori degli ortofrutticoli e degli ortofrutticoli trasformati. Incide inoltre sugli importatori di determinati prodotti ortofrutticoli soggetti al regime del prezzo di entrata e sulle autorità nazionali competenti per il riconoscimento, il controllo e le comunicazioni alla Commissione. Le modifiche riguardano sia organizzazioni nazionali sia transnazionali, con specifiche regole anche per i prodotti biologici quando l’estensione delle regole si applichi espressamente ad essi. È direttamente applicabile negli Stati membri a decorrere dal ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Modifica dei regimi applicabili alle organizzazioni di produttori ortofrutticoli e al prezzo di entrata
Il regolamento interviene su due atti delegati della Commissione, il regolamento delegato (UE) 2016/232 e il regolamento delegato (UE) 2017/891, con l’obiettivo di coordinare la disciplina settoriale degli ortofrutticoli con il quadro della PAC 2023-2027 e di semplificare alcuni adempimenti di governance e comunicazione. I considerando evidenziano l’esigenza di maggiore chiarezza sulle definizioni, sulle modalità di riconoscimento delle organizzazioni di produttori, sulla comunicazione dei prezzi e sull’aggiornamento del regime del prezzo di entrata.
Ambito e coordinamento normativo
Le modifiche riguardano le organizzazioni di produttori e le associazioni di organizzazioni di produttori, incluse le strutture transnazionali, nei settori degli ortofrutticoli e degli ortofrutticoli trasformati. Il regolamento armonizza i rinvii al valore della produzione commercializzata con il regolamento delegato (UE) 2022/126 e con il regolamento (UE) 2021/2115, e sopprime alcune disposizioni divenute superflue perché già assorbite dalla normativa orizzontale della PAC.
Definizioni e perimetro soggettivo
L’articolo 2 del regolamento delegato (UE) 2017/891 viene modificato per allineare le definizioni di organizzazione di produttori transnazionale e associazione transnazionale di organizzazioni di produttori a quelle del regolamento delegato (UE) 2016/232. Viene inoltre precisato che, salvo disposizione contraria, i riferimenti alle organizzazioni di produttori e alle associazioni comprendono anche le corrispondenti entità transnazionali.
Riconoscimento e requisiti di attività
In materia di riconoscimento, l’articolo 4 chiarisce che le organizzazioni di produttori costituite per prodotti esclusivamente destinati alla trasformazione possono essere riconosciute se i prodotti sono trasformati direttamente, in una filiale o conferiti a un impianto esterno nell’ambito di contratti di fornitura. L’articolo 8 aggiorna il criterio di calcolo della dimensione dell’organizzazione, rinviando agli articoli 30 e 31 del regolamento delegato (UE) 2022/126 per il valore o volume della produzione commercializzabile.
Vendite di prodotti di non soci e deroga per calamità
L’articolo 11 mantiene il principio secondo cui un’organizzazione di produttori può commercializzare prodotti di soggetti non soci solo se è riconosciuta per gli stessi prodotti e se il valore economico dell’attività resta inferiore al valore della propria produzione commercializzata. Tuttavia, se il valore della produzione commercializzata cala del 35 % o più rispetto alla media dei tre precedenti periodi di 12 mesi a causa di eventi estremi non imputabili all’organizzazione, il parametro di riferimento viene “neutralizzato” assumendo che il valore della produzione commercializzata sia pari all’85 % della media storica. La misura è accompagnata dall’onere probatorio in capo all’organizzazione interessata.
Fusioni, sede delle entità transnazionali e identificazione
Per le organizzazioni transnazionali, la sede è collocata nello Stato membro in cui si realizza la maggior parte del valore della produzione commercializzata, secondo il calcolo dei regolamenti delegati applicabili. In caso di fusione di organizzazioni di produttori, la nuova entità subentra in tutti i diritti e obblighi delle fuse; lo Stato membro deve inoltre garantire il rispetto dei criteri di riconoscimento e la gestione del numero identificativo unico, mantenendo uno dei numeri esistenti oppure assegnandone uno nuovo.
Comunicazione dei prezzi alla produzione sul mercato interno
L’articolo 55 riscritto disciplina in modo dettagliato la comunicazione settimanale dei prezzi alla produzione di ortofrutticoli sul mercato interno. Gli Stati membri devono trasmettere alla Commissione, entro le ore 12.00 di ogni mercoledì, i prezzi registrati nella settimana precedente in mercati rappresentativi delle zone di produzione, distinguendo tra prodotti soggetti a norma generale di commercializzazione e prodotti soggetti a norma specifica. La comunicazione riguarda solo prodotti nazionali, convenzionali e non biologici, destinati al mercato del fresco. Il testo richiede l’indicazione della media ponderata dei prezzi, dei tipi, varietà, calibri e presentazioni di imballaggio, e impone la trasmissione della metodologia impiegata entro sei mesi, con eventuali aggiornamenti.
Misure in caso di non conformità delle organizzazioni di produttori
L’articolo 59 introduce una procedura di avvertimento e correzione in caso di mancato rispetto dei criteri di riconoscimento. Lo Stato membro deve inviare una lettera di avvertimento entro due mesi dall’accertamento, indicando le misure correttive e un termine non superiore a quattro mesi. In pendenza della correzione, i pagamenti degli aiuti per i programmi operativi sono sospesi. Se le misure non sono adottate entro il termine, si applica la sospensione degli aiuti e una riduzione dell’aiuto annuale dell’1 % per ogni mese intero o frazione di mese oltre il termine fissato.
Rappresentatività ed esclusione del biologico
Con la modifica dell’articolo 69, paragrafo 2, lettera d), la produzione biologica resta esclusa dal calcolo della rappresentatività ai fini dell’estensione delle regole, salvo il caso in cui tale estensione si applichi espressamente e specificamente ai produttori, organizzazioni o prodotti biologici ai sensi dell’articolo 164 del regolamento (UE) n. 1308/2013.
Comunicazioni sulle estensioni delle regole
L’articolo 70 è soppresso nel regolamento delegato (UE) 2017/891 per evitare duplicazioni con il regolamento delegato (UE) 2016/232. Resta però l’esigenza, per i settori ortofrutticoli, di comunicare anche la o le circoscrizioni economiche in cui si applica l’estensione delle regole, ora espressamente prevista nel regolamento del 2016.
Settimana di mercato e comunicazioni sulle importazioni
L’articolo 73 introduce la nozione di "settimana di mercato", definita come il periodo dal lunedì al venerdì della settimana precedente il termine di comunicazione alla Commissione. L’articolo 74 stabilisce che gli Stati membri debbano comunicare entro le ore 18.00 di ogni lunedì, per ciascun prodotto, periodo e origine dell’allegato VII, parte A, il quantitativo e la media ponderata dei prezzi rappresentativi dei prodotti importati venduti nella settimana di mercato precedente. Il sistema prevede mercati rappresentativi, regole di rettifica dei prezzi per fase di raccolta, deduzioni per margini commerciali e costi di trasporto/assicurazione, soglia minima di 10 tonnellate e possibilità di valori forfettari nazionali per spese accessorie.
Regime del prezzo di entrata e garanzie
L’articolo 75 chiarisce quando l’importatore deve costituire la garanzia. Se il valore in dogana, determinato secondo il codice doganale dell’Unione, supera di oltre l’8 % il valore forfettario all’importazione, l’importatore presta garanzia per il dazio potenzialmente dovuto durante il periodo di applicazione del prodotto. Se invece il valore in dogana è calcolato con il metodo dell’articolo 74, paragrafo 2, lettera c), del codice doganale, il dazio è dedotto secondo le regole dell’articolo 38 del regolamento di esecuzione (UE) 2017/892, ma resta comunque l’obbligo di garanzia per il corrispondente importo.
Aggiornamento dell’allegato VII
L’allegato VII è integralmente sostituito per aggiornare i codici NC e i periodi di applicazione del regime del prezzo di entrata. L’elenco riguarda, tra gli altri, pomodori, cetrioli, carciofi, zucchine, arance, clementine, satsuma, mandarini, limoni, uve da tavola, mele, pere, albicocche, ciliegie, pesche e prugne, oltre ai cetrioli destinati alla trasformazione e alle ciliegie acide nella parte B.
Entrata in vigore e applicabilità
Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. È vincolante in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Disposizioni principali
Allineamento delle definizioni per le strutture transnazionali
Modifica l’articolo 2 del regolamento delegato (UE) 2017/891: le definizioni di "organizzazione di produttori transnazionale" e "associazione transnazionale di organizzazioni di produttori" sono ricondotte alle definizioni orizzontali del regolamento delegato (UE) 2016/232. Viene inoltre previsto che, salvo diversa indicazione, i riferimenti alle organizzazioni di produttori e alle associazioni comprendano anche le corrispondenti entità transnazionali.
Riconoscimento delle organizzazioni destinate alla trasformazione
L’articolo 4, paragrafo 2, chiarisce che gli Stati membri riconoscono organizzazioni di produttori per prodotti o gruppi di prodotti destinati esclusivamente alla trasformazione se tali prodotti sono trasformati direttamente, in una filiale o conferiti a un impianto esterno nell’ambito di contratti di fornitura.
Calcolo del valore della produzione e criteri di dimensione
L’articolo 8, paragrafo 1, rinvia agli articoli 30 e 31 del regolamento delegato (UE) 2022/126 per il calcolo del valore o volume della produzione commercializzabile ai fini della determinazione della dimensione dell’organizzazione di produttori, sostituendo il precedente riferimento al regime abrogato o superato.
Vendita di prodotti di non soci e deroga per eventi estremi
L’articolo 11, paragrafo 2, conferma che un’organizzazione di produttori può vendere prodotti di non soci solo se è riconosciuta per gli stessi prodotti e se il valore economico di tale attività resta inferiore al valore della propria produzione commercializzata. Introduce una deroga: se il valore della produzione commercializzata diminuisce del 35 % o più in un anno rispetto alla media dei tre periodi di riferimento precedenti di 12 mesi per calamità naturali, avversità atmosferiche, fitopatie o infestazioni parassitarie non imputabili all’organizzazione, ai fini del confronto si considera il valore della produzione commercializzata pari all’85 % della media dei tre periodi precedenti. L’organizzazione deve dimostrare all’autorità competente l’assenza di responsabilità o controllo sull’evento.
Aggiornamento dei rinvii sul calcolo del valore della produzione
Gli articoli 11, paragrafo 4, e 13, paragrafo 2, sono aggiornati sostituendo il rinvio all’articolo 22, paragrafo 8, con il rinvio all’articolo 31, paragrafo 7, del regolamento delegato (UE) 2022/126.
Sede delle organizzazioni transnazionali e fusioni
L’articolo 14 stabilisce che la sede di un’organizzazione di produttori transnazionale si trova nello Stato membro in cui essa realizza la maggior parte del valore della produzione commercializzata, calcolata secondo gli articoli 31 e 32 del regolamento delegato (UE) 2022/126. È inoltre soppressa la lettera b) del paragrafo 3. L’articolo 15 precisa che, in caso di fusione, l’organizzazione risultante subentra in tutti i diritti e obblighi delle organizzazioni fuse; lo Stato membro deve garantire il rispetto dei criteri di riconoscimento e l’assegnazione di uno dei numeri esistenti o di un nuovo numero nel sistema di identificazione unico.
Criteri soppressi
L’articolo 21, paragrafo 3, lettera b), è soppresso, in coordinamento con il riassetto delle regole di riconoscimento e governance delle organizzazioni di produttori.
Comunicazione dei prezzi alla produzione sul mercato interno
L’articolo 55 è riscritto. Gli Stati membri devono comunicare alla Commissione, entro le ore 12.00 di ogni mercoledì, i prezzi alla produzione registrati nella settimana precedente su mercati rappresentativi delle zone di produzione. La comunicazione riguarda: per i prodotti soggetti a norma generale di commercializzazione, i prodotti conformi a tale norma; per i prodotti soggetti a norma specifica, i prodotti di classe I. Sono comunicati solo i prezzi degli ortofrutticoli prodotti nel territorio nazionale e destinati al mercato del fresco, convenzionali e non biologici. Devono essere indicati media ponderata, tipi, varietà e calibri o presentazioni di imballaggio dell’allegato VI, e la metodologia utilizzata va trasmessa entro sei mesi, con indicazione dei mercati rappresentativi e del loro peso. È prevista anche una comunicazione volontaria per altri ortofrutticoli non elencati nell’allegato VI.
Sospensione e recupero degli aiuti in caso di non conformità
L’articolo 59, paragrafo 1, impone allo Stato membro di inviare entro due mesi una lettera di avvertimento se constata il mancato rispetto di criteri di riconoscimento relativi agli articoli 5, 7, 11, paragrafi 1 e 2, e 17, fissando misure correttive e un termine non superiore a quattro mesi. I pagamenti degli aiuti per i programmi operativi ortofrutticoli sono sospesi fino all’adozione di misure correttive soddisfacenti. Il paragrafo 5 prevede, se le misure non sono adottate nel termine, la sospensione degli aiuti e una riduzione dell’aiuto annuale dell’1 % per ciascun mese intero o frazione di mese eccedente il termine, fatta salva la normativa nazionale orizzontale che consenta la sospensione in caso di giudizio pendente.
Prodotti biologici e rappresentatività
L’articolo 69, paragrafo 2, lettera d), esclude i produttori o la produzione biologica dal calcolo della rappresentatività, salvo che l’estensione delle regole ex articolo 164 del regolamento (UE) n. 1308/2013 si applichi espressamente e specificamente a tali soggetti o prodotti.
Comunicazione dell’estensione delle regole
L’articolo 70 è soppresso nel regolamento delegato (UE) 2017/891, per evitare duplicazioni con la disciplina del regolamento delegato (UE) 2016/232, che già regola la comunicazione delle decisioni di estensione delle regole. Restano però, per il settore ortofrutticolo, le informazioni sulle circoscrizioni economiche in cui l’estensione si applica, ora inserite nel regolamento delegato (UE) 2016/232.
Definizione di settimana di mercato
All’articolo 73 viene introdotta la definizione di "settimana di mercato": il periodo dal lunedì al venerdì della settimana che precede il termine di comunicazione degli Stati membri alla Commissione ai sensi dell’articolo 74.
Comunicazione dei prezzi rappresentativi e dei quantitativi importati
L’articolo 74 è sostituito: per i prodotti e periodi dell’allegato VII, parte A, gli Stati membri comunicano entro le ore 18.00 di ogni lunedì, per ciascuna settimana di mercato e origine, il quantitativo e la media ponderata dei prezzi rappresentativi dei prodotti importati venduti nella settimana di mercato precedente. Se non esistono mercati d’importazione rappresentativi, si comunica una media ponderata nazionale. Sono previsti criteri di rilevazione della fase di mercato, regole di rettifica dei prezzi, mercati rappresentativi minimi (Milano, Perpignan e Rungis), margini di commercializzazione e spese di trasporto/assicurazione da dedurre. La comunicazione non è dovuta sotto la soglia di 10 tonnellate settimanali, con riduzione proporzionale della soglia nei giorni non lavorativi.
Garanzia nel regime del prezzo di entrata
L’articolo 75 è modificato per chiarire quando l’importatore deve costituire la garanzia. Se il valore in dogana dei prodotti dell’allegato VII, parte A, calcolato ai sensi dell’articolo 70 del codice doganale dell’Unione, supera di oltre l’8 % il valore forfettario all’importazione, l’importatore presta garanzia ai sensi dell’articolo 148 del regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447 per ciascun prodotto e per il periodo di applicazione pertinente. Se il valore in dogana è calcolato secondo l’articolo 74, paragrafo 2, lettera c), del codice doganale, il dazio è dedotto secondo le modalità dell’articolo 38, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione (UE) 2017/892 e, anche in tal caso, l’importatore presta garanzia per l’importo del dazio che avrebbe pagato sulla base del valore forfettario all’importazione.
Aggiornamento dell’allegato VII
L’allegato VII è sostituito con un nuovo elenco dei prodotti soggetti al regime del prezzo di entrata, aggiornato ai codici della nomenclatura combinata vigenti alla data di adozione del regolamento. L’allegato distingue tra parte A e parte B e definisce per ciascun prodotto il periodo di applicazione del regime, includendo tra gli altri pomodori, cetrioli, carciofi, zucchine, agrumi, uve da tavola, mele, pere, albicocche, ciliegie, pesche, prugne e alcuni prodotti destinati alla trasformazione.
Entrata in vigore
Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
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